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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.01.2007 10.2006.289

16. Januar 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·933 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

risarcimento parziale alla parte civile

Volltext

CIVI 1 patr. da: PR 1    

Incarto n. 10.2006.289 DA 1983/2006

Bellinzona 16 gennaio 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di 1.    danneggiamento,

                                        per avere, a __________ in data 02.03.2004, colto da un impeto d’ira, intenzionalmente danneggiato un vassoio, una stanga porta abiti, una libreria, travolgendola, un tavolino da salotto, prendendolo a calci, una lampada alogena, facendola cadere a terra, oggetti in uso alla ex consorte CIVI 1 (danno non quantificato dalla parte civile);

                                 2.    ingiuria,

                                        per avere, a __________ in data 02.03.2004, offeso l’onore di CIVI 1, dandole della “vigliacca”;

                                 3.    minaccia,

                                        per avere, in data 29.05.2005, incusso timore a CIVI 1, che si trovava a Lugano, minacciandola:

·       con le seguenti affermazioni proferite telefonicamente e rimaste salvate sulla segreteria telefonica dell’utenza mobile in uso alla vittima (079/__________): “(…) CIVI 1 fai attenzione a quello che fai, ho amici degli amici degli amici che hanno una cura per te, rispondi al telefono ma non far rispondere al tuo amico, fai attenzione a quello che fai perché ci metto poco a venirti a prendere, fai attenzione tu e il tuo amico o qualsiasi che ti scopi”,

·       con il messaggio SMS del seguente tenore inviato alla summenzionata utenza telefonica mobile: “CIVI 1 attenta a quello che fai! Io ci metto poco a venirti a togliere di mezzo a te e a qualche amico tuo che ti scopi (…)”;

                                    fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 144 cpv. 1, 177, 180 cpv. 1 CP, richiamati gli art. 11, 41 cifra 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 8 giugno 2006 n. 1983/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2.       Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1, __________ è rinviata al competente foro civile.

                                    3.       Non si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie.

ed inoltre                      4.       Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal MP il __________, ma l'ammonisce formalmente;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dalla parte civile, limitatamente al dispositivo n. 2, in data 22 giugno 2006;

indetto                              il dibattimento 16 gennaio 2007, al quale sono comparsi la  parte civile, CIVI 1, __________, e il suo patrocinatore, Avv. PR 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 18 dicembre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto                          nelle forme contumaciali considerato che il Signor ACCU 1, benché regolar-mente citato, non è comparso;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

dato atto                            che l’opposizione interposta dalla parte civile è limitata al dispositivo n. 2, per cui, per il resto, il decreto d’accusa DA 1983/2006 è cresciuto in giudicato;

sentito                               il teste __________ , __________, da __________, in __________, coniugato, funzionario di banca; è cognato della parte civile; il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;

                                        il patrocinatore della parte civile, il quale ha postulato un risarcimento a titolo di danno di totali fr. 3'666.20 (fr. 1'078.60 per danni materiali e torto morale + fr. 2'587.60 per spese legali), come a istanza 25 luglio 2006 e relativo aggiornamento della nota;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     Devono essere accolte le pretese di parte civile e se sì in quale misura?

                                 2.     A chi le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 94, 267, 268, 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       come segue ai quesiti posti,

dà atto                             che il decreto d’accusa n. 1983/2006 è regolarmente cresciuto in giudicato, ad eccezione del dispositivo n. 2; di conseguenza gli atti sono ritornati al Procura-tore Pubblico per i suoi relativi incombenti;

condanna                         ACCU 1

1.       al risarcimento alla parte civile CIVI 1, __________, di complessivi fr. 2'836.80 (duemilaottocentotrentasei&ottanta), così composti: fr. 28.60 per una stanga porta abiti, fr. 120.— per una libreria, fr. 450.— per un tavolino da salotto, fr. 180.— per una lampada alogena, fr. 300.-- per torto morale e fr. 1'758.20 per spese legali, pari a 5 ore a fr. 250.— l’una + fr. 384.— di spese + fr. 124.20 di IVA;

2.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 30.-- (trenta) e delle spese giudiziarie di fr. 70.-- (settanta);

rinvia                               la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro civile per ogni ulteriore pretesa;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

avvertito                           il condannato che può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia; per tasse, spese e risarcimenti la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                         30.--         tassa di giustizia

                                        fr.                         30.--         spese giudiziarie

                                        fr.                         40.--         testi                                                                   

                                        fr.                      100.--         totale

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