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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.02.2007 10.2006.284

2. Februar 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,579 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Condurre un'autovettura malgrado la revoca della licenza di circolazione ed essendo in stato di ubriahcezza (min. 0.87 - max. 1.20).

Volltext

Incarto n. 10.2006.284 DA 1956/2006

Bellinzona 2 febbraio 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di      1.                                          guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.87 - max. 1.20 grammi per mille);

                                        fatti avvenuti a Sant'Antonino il 17.04.2006;

                                        reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

                                     2.                                          guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

                                         per aver condotto l’autovettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 6.04.2006 per il periodo 18.01.2006 - 25.04.2006;

                                         fatti avvenuti a Sant'Antonino il 17.04.2006;

                                         reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 6 giugno 2006 n. 1956/2006 del che propone la condanna:

                                    1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                    2. Alla multa di fr. 1’000.-- con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                    3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministro Pubblico il 10.10.2005 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

                                    4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                    5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 giugno 2006;

indetto                               il dibattimento il 2 febbraio 2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale ha affermato che, al momento dell’infrazione, credeva in buona fede di essere autorizzato alla guida di autoveicoli.

                                        Egli è stato infatti colpito da due decisioni amministrative separate: la prima prevedeva una revoca della licenza e la seconda, che prolungava il periodo della prima revoca, non gli era ancora stata intimata. Più precisamente l’accusato è stato oggetto di una prima decisione della Sezione della circolazione (del 15.12. 2005, che produce), la quale commina una revoca “dal 18.1 al 9.4.2006”. Poco prima dello scadere della revoca in questione, il 6.4.2006, la medesima Sezione della circolazione ha però deciso di prolungare il periodo di revoca “dal 18.1 al 25.4.2006” in ragione di un’ altra infrazione commessa a __________ l’8 dicembre 2005. La raccomandata, riferita a questa seconda risoluzione (del 6.4.2006, che produce), che prolungava la revoca di 15 giorni (dal 9.4 al 25.4.2006) è stata però da lui ritirata solo dopo l’infrazione del 17.4.2006. Per motivi personali l’accusato ha infatti un “fermo posta” a __________, circostanza questa che gli ha impedito di verificare giornalmente la corrispondenza.

                                        L’accusato rileva per il resto di essere un buon lavoratore alle dipendenze dal settembre 2004 del Consorzio per la costruzione __________. Al proposito produce il contratto di lavoro, unitamente alle tabelle di presenza per l’anno 2007 che attestano che i turni di lavoro con cui sarà confrontato sono assidui e supereranno le 10 ore. Capito lo scopo delle sanzioni a lui comminate, l’accusato ha ora deciso di stargare il veicolo e di abbandonare la guida, facendo capo ai mezzi pubblici e a passaggi di colleghi di lavoro. Precisa inoltre che per poter lavorare ha dovuto dormire, e dorme tuttora, presso un albergo di __________ e presso i “container” di cantiere. Precisa di vivere in Svizzera da 20 anni, e che vive ancora con i genitori, di cui si occupa del sostentamento. La sua situazione finanziaria può essere riassunta con un salario netto oscillante fra i fr. 60'000.-- e i fr. 90'000.--; la variazione dipende dalle vacanze e dalle ore di lavoro effettuate. Riguardo ai debiti, l’accusato dichiara di intendere saldarli e attualmente li sta pagando con un minimo di fr. 3'000.-- al mese direttamente all’UEF.

sentito                              il difensore, il quale contesta prudenzialmente l’infrazione di circolazione senza licenza di condurre, osservando che l’onere probatorio relativo alla notifica della decisione della SC incombe all’autorità inquirente. Fa presente la buona condotta tenuta dall’imputato dopo i fatti che l’hanno visto coinvolto, osservando che dal mese di aprile del 2006 egli non ha più avuto problemi con la giustizia, anzi si è adoperato per guadagnare correttamente il proprio salario e per, da un lato, soddisfare i bisogni propri nonché della famiglia. Rileva che a fronte di un reddito definito importante di circa fr. 6 -7'000.-- mensili, egli si impegna a soddisfare le esigenze della propria famiglia nell’ordine di circa 1'500.--, fr al mese, rispettivamente di far fronte agli impegni nei confronti dell’UEF di Bellinzona, con versamenti di 2 -3'000.--a dipendenza dei propri redditi . Egli ha già iniziato nell’opera di spurgo dell’estratto dell’UEF ed è intenzionato ad eliminare tali debiti entro la fine del corrente anno. Osserva infine che l’accusato ha finalmente compreso la lezione e che l’attuale revoca della licenza in vigore fino al 9 agosto 2007 servirà sicuramente a fargli comprendere gli errori commessi e ad evitare che gli stessi abbiano a ripetersi.

                                        In quest’ottica l’imputato postula il beneficio della condizionale per la pena comminata il 10 ottobre 2005;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     È ACCU 1 autore colpevole di

                               1.1     guida in stato di inattitudine, per avere, a __________ il 17 aprile 2006, condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.87 - max. 1.20 grammi per mille);

                               1.2    guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

                                         per aver condotto, a __________ il 17 aprile 2006, l’autovettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 6.04.2006 per il periodo 18.01.2006 - 25.04.2006;

                                 2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena e se deve essere sospesa condizionalmente?

                                 3.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 10.10.2005 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS)?

                                 4.     L’eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                  5 .    A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr, 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti e dato atto che, indipendentemente dalla notifica delle decisioni dell’Ufficio della Circolazione, il giorno dei fatti penali l’accusato non era concretamente in possesso della licenza di circolazione. Ritenuto che non era (ancora) stato giudicato per i fatti di __________ dell’8.11.2005, egli non poteva legittimamente mettersi al voltante senza avere prima verificato lo stato della sua pratica presso l’ufficio della Circolazione; in vista dell’individualizzazione della sanzione si può comunque tener conto del fatto che, il 17 aprile 2006 (11 giorni dopo l’emissione della decisione) l’accusato non aveva ancora preso conoscenza della decisione del 6 aprile 2006 e che, stante il suo comportamento nella vita in genere, l’attuale esecuzione della pena “non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti” (art. 42 cpv. 1 CP), ciò che giustifica di metterlo (ancora) al beneficio della sospensione condizionale per l’infrazione del 10 ottobre 2005 e per quella del 17 aprile 2006. Deve tuttavia essere prolungato il periodo di prova e la multa deve essere confermata. Per la quantificazione delle aliquote la sentenza si è ispirata al metodo Sollberger.

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine, 91 cpv. 1 LCStr, guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, art. 95 cifra 2 LCStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1956/2006 del 6 giugno 2006;

condanna                         ACCU 1

1.    alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 150.--(centocinquanta), per un totale di fr. 11'250.-(undicimiladuecentocinquanta);

                                        §   l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

                                    2.       Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 10 ottobre 2005;

                                    3.       Alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

                                        §   in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    4.       Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                         Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico di ACCU 1

                                    fr.                         1'000.--         multa

                                    fr.                            300.--         tassa di giustizia

                                    fr.                            400.--         spese giudiziarie

                                    fr.                         1'700.--         totale

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