Incarto n. 10.2006.260 DA 1896/2006
Bellinzona 23 novembre 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Gabriele Massetti in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1 ,
prevenuto colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione,
per avere, a __________, il 25 ottobre 2005, agendo in correità con __________, usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare in un documento, contrariamente al vero, un fatto di importanza giuridica, e meglio,
per avere, indotto in inganno il notaio __________, __________, facendo attestare a quest’ultimo, contrariamente al vero, nell’atto pubblico di compravendita n. __________ avente per oggetto il fondo n. __________ RFD di __________, da lui sottoscritto in qualità di venditore e da __________ in qualità di acquirente, un prezzo di fr. 480'000.-- in luogo del reale prezzo di fr. 520'000.-- da lui pattuito con l’acquirente nel corso delle trattative, ritenuto che il 3 novembre 2005 ha ricevuto dall’acquirente la somma di fr. 40'000.-- equivalente al prezzo non ufficiale pattuito, somma che ha affidato all’acquirente __________ nella misura di fr. 16'500.-- per effettuare versamenti per suo conto, versamenti in realtà mai eseguiti,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 253 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 24 maggio 2006 n. DA 1896/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. La somma di fr. 23'500.- in sequestro viene assegnata a __________, con successiva messa sotto sequestro a favore delle parti civili del procedimento di cui all'incarto n. __________ nei confronti della stessa.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 giugno 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 23 novembre 2006, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d’accusa;
preso atto che l’opposizione è stata limitata alla commisurazione della pena e non concerne il punto n. 2 del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, rinunciato all’audizione della teste non comparsa malgrado la regolare citazione;
sentito il difensore, il quale non contestando i fatti, illustra gli elementi che a suo dire giustificano una sensibile riduzione della pena - in modo particolare l’attenuante specifica del sincero pentimento, l’incensuratezza e la collaborazione ottimale con gli inquirenti e postula, in via subordinata, la condanna del suo assistito a 3 giorni di detenzione, richiamandosi alla giurisprudenza della presente Pretura penale;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 253 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, art. 253 CPS,
per avere, a __________, il 25 ottobre 2005, agendo in correità con __________, usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare in un documento, contrariamente al vero, un fatto di importanza giuridica, e meglio,
per avere, indotto in inganno il notaio __________, __________, facendo attestare a quest’ultimo, contrariamente al vero, nell’atto pubblico di compravendita n. __________ avente per oggetto il fondo n. __________ RFD di __________, da lui sottoscritto in qualità di venditore e da __________ in qualità di acquirente, un prezzo di fr. 480'000.-in luogo del reale prezzo di fr. 520'000.-- da lui pattuito con l’acquirente nel corso delle trattative, ritenuto che il 3 novembre 2005 ha ricevuto dall’acquirente la somma di fr. 40'000.-- equivalente al prezzo non ufficiale pattuito, somma che ha affidato all’acquirente __________ nella misura di fr. 14'600.-- per effettuare versamenti per suo conto, versamenti in realtà mai eseguiti,
condanna ACCU 1
1. alla pena di 10 (giorni) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. la somma di fr. 23'500.-in sequestro viene assegnata a __________, con successiva messa sotto sequestro a favore delle parti civili del procedimento di cui all'incarto n. __________ nei confronti della stessa;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 320.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei registri del Distretto di Bellinzona, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 220.00 spese giudiziarie
fr. 320.00 totale