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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.03.2007 10.2006.250

14. März 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,130 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

cercare di convincere insistentemente la propria banca, anche mediante documenti falsi, a mettere a disposizione anticipatamente fondi asseritamente in arrivo da terzi sul proprio conto

Volltext

1. LESA 1 2. LESA 2 tutti patr.te da: PR 1    

Incarto n. 10.2006.250 DA 1325/2006

Bellinzona 14 marzo 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1.     truffa, mancata,

                                        per avere, a __________, nel periodo luglio-settembre 1998, a scopo di indebito profitto, affermando cose false e sottacendo cose vere, compiuto tutti gli atti necessari per ingannare con astuzia i funzionari della LESA 1 rispettivamente della LESA 2 di __________, al fine di indurli ad atti pregiudizievoli al patrimonio di detti istituti finanziari, e meglio per avere, tentato di ingannare astutamente i funzionari della LESA 1 e della LESA 2, cercando di far creder loro, contrariamente al vero, che sul conto __________ da lui aperto in data 17 dicembre 1997 presso LESA 1, quest’ultima a sua volta titolare di una relazione aperta presso LESA 2, fosse in arrivo un bonifico proveniente dalla __________ di GBP 309'450.--, di cui ordinante risultava essere tale __________, chiedendo ripetutamente ed insistentemente ai funzionari della LESA 1 e della LESA 2 notizie su detto bonifico e producendo altresì - a comprova della veridicità delle proprie affermazioni - un ordine di bonifico datato 27 luglio 1998 all’apparenza della __________ attestante un bonifico di GBP 369'980.-- (documento poi risultato falso a fronte delle verifiche effettuate dalla __________) nonché tre fax spediti dall’__________ a firma (falsa) __________ che confermavano l’avvenuto bonifico in favore dell’accusato, sollecitando al contempo la liquidazione della pratica ovvero la messa a disposizione anticipata dei fondi, ritenuto che il tentativo di inganno è stato scoperto dai funzionari della LESA 2 effettuando delle verifiche presso la __________, i cui funzionari hanno rilevato la falsità dell’ordine di bonifico del 27 luglio 1998;

                                 2.     falsità in documenti,

                                        per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo nonché per perfezionare l’inganno astuto di cui al punto precedente, fatto uso di documenti falsi, e meglio fatto uso di un falso ordine di bonifico della __________ datato 27 luglio 1998 e di tre fax sottoscritti con la falsa firma di __________ che confermavano l’avvenuto bonifico a favore del conto __________, consegnando o facendo pervenire questi documenti a scopo di inganno ai funzionari della LESA 1 e della LESA 2;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 146 cpv. 1 e 251 cifra 1 CPS, considerati altresì l’art. 41 cifra 1 cpv. 2 CPS per la non ammissibilità della sospensione condizionale della pena, l’art. 64 cpv. 8 CPS per il lungo tempo trascorso e l’art. 67 cifra 1 CPS per la recidiva;

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 marzo 2006 n. 1325/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, da espiare.

                                        2.  Alla pena accessoria dell'espulsione effettiva dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni (art. 55 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

                                             La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 aprile 2006 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 14 marzo 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione dei testi;

sentito                               il difensore, il quale chiede l’assoluzione da entrambi i capi di imputazione, in quanto i fatti descritti nel decreto d’accusa non sono costitutivi di reato. Rilevanti sono state in effetti le due audizioni testimoniali odierne. Il teste __________ ha confermato che l’idea di rivolgersi ad un istituto elvetico per l’operazione è venuta da lui. Il teste __________ ha affermato che il prevenuto non ha mai chiesto loro l’anticipo del denaro oggetto del presunto bonifico, ma si è limitato a sollecitare loro, anche con forti toni, la fornitura di ragguagli in merito all’arrivo del denaro sul suo conto. Il suo assistito ha agito in buona fede, credendo validi i documenti sottoposti alla LESA 1 e credendo alle parole di __________. Non sono pertanto dati né il presupposto dell’inganno astuto, né gli estremi oggettivi della falsità in documenti. Rileva inoltre come __________ e __________ abbiano a suo dire mentito e come la reiezione della sua richiesta di sentirli abbia impedito di ottenere ulteriori conferme della sua versione.

                                        Nella denegata ipotesi in cui si dovesse giungere ad una condanna, egli chiede che la sanzione sia ridotta al massimo a 30 aliquote giornaliere per l’importo minimo previsto dalla legge, sospese condizionalmente, in virtù della prognosi favorevole e del lungo tempo trascorso.

                                        Egli rileva infine come la nuova parte generale del CPS non permetta più di comminare l’espulsione dal territorio svizzero;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Tentata truffa,

                                        1.2.  Falsità in documenti,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                        5.    Deve essere comminata l’espulsione dal territorio svizzero, e se sì, a quali condizioni?

                                        6.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 22, 146 cifra 1, 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti, rilevando la mancanza del presupposto oggettivo dell’inganno astuto per il reato di tentata truffa, art. 146 CPS, e constatando che non sono nemmeno dati gli estremi per una condanna ex art. 251 CPS;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di:

                                        1.  tentata truffa, art. 146 cpv. 1 CPS,

                                        2.  falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1325/2006 del 27 marzo 2006;

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      400.00       totale

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