CIVI 1
Incarto n. 10.2006.244 DA 1687/2006
Bellinzona 14 dicembre 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Pietro Croce in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere offeso l’onore di CIVI 1 rivolgendogli le parole “cagat adoss”;
reato previsto dall’art. 177 CPS;
fatti avvenuti a __________, il 7 febbraio 2006;
perseguito con decreto d’accusa del 15 maggio 2006 n. DA 1687/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie di fr. 25.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 maggio 2006 dalla parte civile;
indetto il dibattimento 14 dicembre 2006, al quale hanno partecipato l’accusato e la parte civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame della parte civile;
sentita la parte civile, la quale, nonostante le spiegazioni, più volte ripetute, del giudice, dichiara di voler mantenere la propria opposizione al decreto, chiedendo che la pena comminata all’imputato venga aumentata e che egli venga pure condannato per violazione di domicilio e rimozione dei termini. Postula inoltre l’allontanamento dello stenditoio e la nuova misurazione del termine da parte del geometra;
sentito da ultimo l'accusato, il quale si impegna a non più ingiuriare la parte civile, e chiede nel contempo di non riconoscere la richiesta di quest’ultima di estensione del decreto d’accusa agli altri due reati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. L’imputato può essere ritenuto pure colpevole di violazione di domicilio e rimozione dei termini, reati non contemplati dal decreto d’accusa?
3. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti ed avendo constatato come l’impugnazione della parte civile debba essere ritenuta pretestuosa e defatigatoria, tanto da far apparire opportuna l’applicazione, quantomeno per analogia, dell’art. 9 cpv. 5 CPP;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti a __________ il 7 febbraio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1687/2006 del 15 maggio 2006;
respinge la richiesta di estensione della condanna dell’imputato ai reati di violazione di domicilio (art. 186 CPS), rispettivamente rimozione dei termini (art. 256 CPS);
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 100.-- (cento);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie del decreto di accusa di complessivi fr. 50.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
carica alla parte civile le spese della presente procedura per complessivi fr. 200.--;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 25.00 tassa di giustizia
fr. 25.00 spese giudiziarie
fr. 150.00 totale
Distinta spese a carico di CIVI 1,
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale