LESA 1
Incarto n. 10.2006.224 DA 1671/2006
Bellinzona 5 dicembre 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Pietro Croce per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a __________, in via __________, presso il garage dell’abitazione coniugale, in data 28 maggio 2005, cagionato alla moglie LESA 1 un danno al corpo e meglio, spingendola a terra, facendola cadere, sedendosi sopra di lei e colpendola con dei pugni al volto, alla schiena e sulle braccia cagionatole le lesioni di cui al certificato medico di data 2 giugno 2005 nonché di cui alla documentazione fotografica agli atti;
2. vie di fatto (reiterate),
per avere, a __________, in via __________, presso l’abitazione coniugale, nel periodo 1 aprile 2004 sino al 28 maggio 2005, colpendo con schiaffi con una frequenza di almeno 4/5 volte mensili la moglie LESA 1 alla nuca e/o sulla testa, compiuto vie di fatto nei suoi confronti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123 cifra 2 cpv. 3, 126 cpv. 2 lett. b) CPS, richiamati gli art. 66ter, 41 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 8 maggio 2006 n. DA 1671/2006 del Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 maggio 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 5 dicembre 2006, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 13 settembre 2006, non è comparso, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Lesioni semplici,
1.2. Ripetute vie di fatto,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 41 cpv. 1, 66ter, 123 cifra 2 cpv. 3, 126 cpv. 2 lett. b) CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
2. ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 2 CPS,
per i fatti compiuti a __________ il 28 maggio 2005, rispettivamente nel periodo dall’1 aprile 2005 al 28 maggio 2005, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1671/2006 del 8 maggio 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva;
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale