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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.03.2007 10.2006.2

8. März 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,101 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Superamento ripetuto del limite di velocità (139 km/h su 100 e 131 km/h su 80).

Volltext

Incarto n. 10.2006.2 DA 4349/2005

Bellinzona 8 marzo 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 ,

difesa da: DI 1  

prevenuta colpevole di         ripetuta grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per aver ripetutamente violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura targata __________ e meglio:

                                        -    a Locarno il 05.05.2005, alla velocità di 139 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 100 km/h, accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar;

                                        -    a Sant'Antonino il 07.06.2005, alla velocità di 131 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 80 km/h, accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art.  4a cpv. 1 lett. b e c ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

perseguita                         con decreto d’accusa del 21 novembre 2005 n. 4349/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

                                        4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 dicembre 2005;

indetto                               il dibattimento 8 marzo 2007, al quale hanno preso parte l’accusata e il suo patrocinatore;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                              il difensore, DI 1, __________, il quale evidenzia innanzitutto la particolare situazione famigliare, irta di ostacoli da superare, in cui era venuta a trovarsi la sua assistita al momento della commissione dei reati (una figlia in affidamento e altri due figli, ancora minorenni, da accudire da sola, dei quali uno di appena un anno; stress professionale; controlli della Commissione tutoria regionale per la figlia in affidamento; ecc.). Il difensore non contesta altrimenti i capi di imputazione ripresi nel decreto d’accusa del Procuratore pubblico, ma chiede, in modifica della proposta di pena formulata dal Magistrato inquirente, che l’imputata venga condannata a prestare lavori di pubblica utilità, al limite anche mediante relativa condanna non sospesa condizionalmente, e che si prescinda per il resto dal comminarle una multa, vista la sua precaria situazione patrimoniale, peraltro risultante dalla documentazione acquisita agli atti ;

sentita                               per ultimo l'accusata per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), la quale auspica di poter rimediare allo sbaglio potendo prestare lavori di pubblica utilità;

posti                                 a giudizio, con il consenso delle parti, i seguenti quesiti

1.E’, __________, autrice colpevole di ripetuta grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS,

                                        per aver ripetutamente violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura targata __________ e meglio:

                                        -    a Locarno il 05.05.2005, alla velocità di 139 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 100 km/h, accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar; e

                                    -    a Sant'Antonino il 07.06.2005, alla velocità di 131 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 80 km/h, accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar?

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quesito precedente (per una o per entrambe le infrazioni rilevate), quale pena deve esserle comminata?

                                 3.     In caso di condanna a una pena privativa della libertà, a una pecuniaria o a un lavoro di pubblica utilità, la condannata deve essere ammessa al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

                                 4.     In caso di condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                 5.     A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art.  4a cpv. 1 lett. b e c ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; art. 35 segg., 42 segg., 47 segg., 49 e 106 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti,

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di ripetuta grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,

                                        per aver ripetutamente violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura targata __________ e meglio:

                                        -    a Locarno il 05.05.2005, alla velocità di 139 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 100 km/h, accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar;

                                        -    a Sant'Antonino il 07.06.2005, alla velocità di 131 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 80 km/h, accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar;

condanna                         ACCU 1,

                                        1.  a un lavoro di pubblica utilità di 80 (ottanta) ore;

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 300.00 (trecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00 (fr. 900.00 in caso di richiesta di motivazione scritta).

Ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti                              sono state avvertite dal giudice del loro diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione della circolazione, Camorino,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       300.00       multa

                                        fr.                       250.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       250.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      800.00       totale

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