LESA 1
Incarto n. 10.2006.195 DA 1472/2006
Bellinzona 31 ottobre 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Mattia Gervasoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura VW Polo targata __________ essendo in stato di spossatezza;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 2 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza cozzando dapprima contro un segnale stradale posto sulla sua sinistra indi, ritornando sulla sua originaria corsia di marcia, contro una rete metallica esistente sulla sua destra;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 LCStr, art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC;
perseguito con decreto d’accusa n. 1472/2006 di data 10 aprile 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.--.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 aprile 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 31 ottobre 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 16 agosto 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede che non venga inflitta una pena detentiva e che la multa venga ridotta; postula infine che l’accusato sia esentato dal pagamento di tasse e spese;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. guida in stato di inattitudine
1.2. infrazione alle norme della circolazione
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 LCStr; art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC; 41, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1472/2006 del 10 aprile 2006.
condanna ACCU 1
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 300.-;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (997/2006),
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 450.00 totale