CIVI 1
Incarto n. 10.2006.168 DA 1335/2006
Bellinzona 30 agosto 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di
1. danneggiamento,
per avere, per dolo eventuale, danneggiato la fiancata della vettura __________ __________ di CIVI 1, colpendola più volte con la portiera della sua __________ __________, parcheggiata a fianco, causando un danno alla carrozzeria del veicolo di CIVI 1 riparabile con una spesa di fr. 215.20;
2. inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,
per avere abbandonato il luogo dell’incidente menzionato al punto precedente del presente decreto d’accusa rifiutandosi, nonostante le esplicite richieste della danneggiata CIVI 1, di verificare i danni da lei causati alla __________ __________, senza neppure lasciare alla danneggiata i propri dati (nome e indirizzo);
fatti avvenuti a __________, presso il parcheggio __________, il 25.2.2005;
reati previsti dall’art. 144, richiamato l'art. 172ter CP e dall’art. 92 cpv. 1 LCStr, richiamato l’art. 51 cpv. 3 LCStr;
perseguita con decreto d’accusa del 3 aprile 2006 n. 1335/2006 del che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al versamento della parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 215.20, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 aprile 2006;
indetto il dibattimento 30 agosto 2007, al quale hanno preso parte l’imputata e la parte civile; il Procuratore pubblico con lettera 24 luglio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita la parte civile CIVI 1, la quale assevera di aver riconosciuto, unitamente a sua figlia, l’imputata, di aver parlato con lei al momento dei fatti e che quanto ha affermato oggi in aula è la verità;
sentita per ultimo l'accusata per la sua dichiarazione conclusiva (cfr. art. 252 CPP), la quale solleva dubbi sulla correttezza del rilevamento del numero di targa da parte della figlia della parte civile (potrebbe in concreto essersi sbagliata); un’indagine presso la sezione della circolazione da lei intrapresa circa una settimana fa non sarebbe stata possibile in assenza di un formale mandato del giudice. Inoltre la sua auto non sarebbe stata danneggiata, come meglio emerge dal verbale di polizia agli atti. Oltre a ciò, la figlia della parte civile sarebbe stata interrogata il 21 luglio 2005, ma quel giorno non si era operato alcun confronto con lei. L’imputata soggiunge ancora che taluni suoi famigliari avrebbero potuto testimoniare che il giorno dei fatti lei era malata (osservando comunque che il termine per produrre nuove prove è scaduto); infine, essa riferisce che le è già capitato di essere chiamata “__________” da una persona sconosciuta, la quale l’aveva scambiata per un’altra persona e si sarebbe però rifiutata di fornire le generalità precise di questa sua sosia per non invischiarla in questa faccenda. In conclusione, dichiara di non aver commesso il fatto imputatole e di essere totalmente estranea a tali fatti;
posti a giudizio, con il consenso delle parti, i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1, __________, autrice colpevole di:
1.1. danneggiamento, art. 144 CP,
per avere,
a __________, presso il parcheggio __________, il 25.2.2005,
per dolo eventuale, danneggiato la fiancata della vettura __________ di CIVI 1, colpendola più volte con la portiera della sua __________, parcheggiata a fianco, causando un danno alla carrozzeria del veicolo di CIVI 1 riparabile con una spesa di fr. 215.20?
1.2. Inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 LCS,
per avere abbandonato il luogo dell’incidente menzionato al punto precedente del presente decreto d’accusa rifiutandosi, nonostante le esplicite richieste della danneggiata CIVI 1, di verificare i danni da lei causati alla __________, senza neppure lasciare alla danneggiata i propri dati (nome e indirizzo)?
2. In caso di risposta affermativa ai o a uno dei quesiti precedenti, quale pena le deve essere inflitta?
3. In caso di condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?
4. L’imputata deve essere condannata al versamento a favore della parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 215.20, a titolo di risarcimento?
5. A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 ss., 47 ss., 106, 144 e 172ter CP, 1 ss., 51 e 92 LCS; 9 ss., 273 ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
proscioglie ACCU 1,
dall’imputazione di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 LCS,
dichiara ACCU 1,
autrice colpevole di:
1. danneggiamento, art. 144 CP,
per avere,
a __________, presso il parcheggio __________, il 25.2.2005,
per dolo eventuale, danneggiato la fiancata della vettura __________ di CIVI 1, colpendola più volte con la portiera della sua __________, parcheggiata a fianco, causando un danno alla carrozzeria del veicolo di CIVI 1 riparabile con una spesa di fr. 215.20;
condanna ACCU 1,
1. alla multa di fr. 200.00 (duecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2. al versamento a favore della parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 215.20, a titolo di risarcimento;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 in misura di fr. 275.00 (la restante somma di fr. 275.00 è a carico dello Stato).
Comunica che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 75.00 spese giudiziarie
fr. 475.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 75.00 spese giudiziarie
fr. 275.00 totale