CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2006.134/CEG DA 1008/2006
Bellinzona 3 ottobre 2006
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere offeso l’onore di CIVI 1, rivolgendole le parole “rompicoglioni” e “zoccola” e gesti offensivi (dito medio alzato);
fatti avvenuti il 28 agosto 2005 a L__________;
reato previsto dall' art. 177 CP;
perseguito con decreto d’accusa di data 13 marzo 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 200.--. 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
viste - l'opposizione interposta tempestivamente in data 16 marzo 2006
dall'accusato;
- l’opposizione interposta tempestivamente il 21 marzo 2006 dalla parte civile
CIVI 1;
indetto il dibattimento il 3 ottobre 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, nonché l’avv. PR 1, patrocinatrice della parte civile CIVI 1, mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 21 agosto 2006 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale ha chiesto il suo proscioglimento, argomentando di aver reagito con ingiuria ad una ingiusta provocazione di CIVI 1;
sentita la patrocinatrice di parte civile, la quale ha chiesto, oltre alla conferma del decreto impugnato, che l’accusa fosse estesa d’ufficio ai reati di minaccia, diffamazione, subordinatamente calunnia, mentre che per quanto attiene alle pretese della sua assistita ha postulato il riconoscimento di un importo a titolo di ripetibili, come pure la condanna dell’accusato al pagamento di fr. 1'750.-- a titolo di risarcimento (pari al 20% di sette mesi di pigione a fr. 1'250.-- al mese) e di ulteriori fr. 2'800.-- a titolo di torto morale relativamente al reato di ingiuria, aumentati di fr. 2'800.-- per ogni altro reato che il giudice dovesse individuare in caso di estensione dell’accusa;
respinta la domanda di estensione (d’ufficio) dell’accusa ai reati di minaccia, diffamazione e/o calunnia con breve motivazione a verbale, non essendo emersi dal dibattimento elementi nuovi tali da far ritenere che i fatti rivestono un carattere giuridico più grave di quello contemplato nel decreto d’accusa (art. 250 cpv. 2 CPP);
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 colpevole di ingiuria per avere, a L__________ il 28 agosto 2005, offeso l’onore di CIVI 1, rivolgendole le parole “rompicoglioni” e “zoccola” e gesti offensivi (dito medio alzato)?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
2.1 Può trovare applicazione l’art. 177 cpv. 2 CP?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?
5.1 Devono essere assegnate ripetibili alla parte civile e se sì in quale misura?
6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati atti e documenti;
considerato in fatto ed in diritto
1. Nato a N__________ nel 197__________, l’accusato ha seguito la via del nord con i genitori ed è cresciuto a P__________. Di formazione modesta (il suo iter scolastico si chiude con la prima media) egli ha iniziato presto a lavorare come manovale, dapprima in Italia, quindi Ticino dove si era trasferito nel 1998. Nel nostro Cantone ha lavorato 3-4 anni, per poi chiedere - e ottenere - una rendita intera AI a causa di problemi alla schiena. Nel 1998 si è sposato e l’anno successivo è nata la figlia A__________, seguita nel 2005 dalla secondogenita __________. La famiglia ha vissuto per qualche anno a S__________, trasferendosi poi nel 2002 a L__________, e precisamente al primo piano di una palazzina sita in Via C__________.
2. La parte civile CIVI 1, , vive al 4°piano di uno stabile sito in Via C__________. Il balcone del suo soggiorno dà direttamente su Via C__________, rispettivamente sul retro dell’immobile dove vive l’accusato. Da osservare che agli appartamenti di Via C__________ si accede tramite un ballatoio, di modo che dal balcone dell’abitazione di CIVI 1 è ben visibile la porta d’ingresso dell’appartamento dell’accusato.
3. Nelle inserzioni della fiduciaria che ne cura l’amministrazione, l’immobile in cui risiede la parte civile viene pubblicizzato come “un angolo di tranquillità nel centro cittadino”. Dagli atti esce per la verità un quadro ben diverso, caratterizzato da un clima di convivenza pesante instauratosi tra alcuni abitanti del quartiere. Da tempo la parte civile CIVI 1 ed altri residenti si lamentano per il disturbo alla quiete provocato dai bambini che hanno trasformato Via C__________ in “skatepark” e parco giochi. La situazione è talvolta degenerata, al punto di rendere necessario l’intervento della polizia. Nei suoi scritti indirizzati all’amministrazione dell’immobile dove abita l’accusato, così come in querela, CIVI 1 si duole del comportamento in particolare della figlia di quest’ultimo A__________, ovvero “il bambino o la bambina (non si capisce bene a distanza se è maschio o femmina) piuttosto in sovrappeso con gli occhiali” e di un’altra bambina, abitante al piano terra di Via C__________, ovvero “la ragazzina con le grandi orecchie a sventola (non sapendo il nome mi permetto di descrivere il dettaglio più evidente alla vista)”. A suo dire gli schiamazzi e le urla di queste bambine, aggiunti a quelli degli altri bambini che giocano in strada, hanno reso invivibile Via C__________, specie per le persone che rientrate a casa dal lavoro abbisognano del giusto riposo.
4. Nel primo pomeriggio di domenica 28 agosto 2005 tra l’accusato e la parte civile CIVI 1 è scoppiato un alterco, a seguito di che il giorno successivo la seconda ha querelato il primo per titolo di diffamazione, calunnia, ingiuria e minaccia. Stando alla querela i fatti si sarebbero svolti come segue: la parte civile si trovava sul balcone di casa sua in compagnia di un’amica, la signora G__________. All’esterno dello stabile di Via C__________, le due persone potevano scorgere le due bambine di cui si è detto sopra. Sempre stando alla querelante, la ragazzina “sovrappeso”, figlia dell’accusato, si era diretta verso l’ingresso del suo appartamento, dal quale usciva il padre che inveiva contro CIVI 1 tacciandola di “rompicoglioni” e di “zoccola” (ripetutamente). Inoltre con fare minaccioso l’accusato avrebbe mostrato il dito medio urlando: “te lo metto nel culo”, e ancora: “ti aspetto giù”.
Contemporaneamente CIVI 1 ha sporto denuncia - questa volta per titolo di discrimazione razziale (art. 261bis CP) - anche nei confronti di T__________, persona sotto tutela che trovandosi a transitare su Via C__________ al momento dei fatti aveva modo di inveire anch’egli nei confronti della querelante, tacciandola di “vecchia somala”. CIVI 1 recedeva in seguito dalla denuncia, preso atto delle argomentazioni del querelato e del suo tutore.
5. La parte civile ha confermato i fatti di querela in sede di interrogatorio di polizia (verbale 13 gennaio 2006), ove ha tenuto a soggiungere che né lei né la sua amica G__________ avevano in un qualche modo provocato l’accusato: “non avevamo fatto né detto nulla. Il suo scatto d’ira deve essere dovuto al fatto di essere a conoscenza dei ripetuti reclami per urla e schiamazzi (...)”.
G__________, sentita dalla polizia il 24 gennaio 2006, ha confermato sostanzialmente la versione della querelante. Alla domanda: “lei o la signora CIVI 1 avevate detto frasi offensive o fatto gesti particolari contro i due querelanti o contro i bambini che stavano urlando in strada prima che i due signori iniziassero a gridare contro di voi”, ella ha risposto: “no, assolutamente” (verbale di polizia 24 gennaio 2006, pag. 2).
6. Ben diversa la versione dell’accusato. Egli ha dichiarato alla polizia che nei giorni precedenti il 28 agosto 2005 sua figlia A__________ gli aveva riferito che CIVI 1, dal balcone, irritata per il rumore provocato dai bambini che giocavano in strada, le aveva gridato “cicciona” e “pezzente”, mostrandole inoltre il dito medio alzato in segno di offesa. L’accusato racconta poi, che il giorno 28 agostro 2005, uscendo dall’appartamento si avvedeva che la parte civile stava nuovamente prendendosela con i bambini, urlando “maleducati”, “scemi”, “grassona”, “smettetela” e rivolgendosi a loro, tra cui la figlia A__________, con il dito medio alzato (verbale di polizia 3 febbraio 2006, pag. 1). Egli ha allora reagito gridando a CIVI 1 “quel dito se lo metta in quel posto, vada a ricoverarsi in una casa per anziani se non sopporta i bambini”, aggiungendo “rompicoglioni” e “zoccola”. Nega per contro di averla minacciata con le parole ”ti aspetto giù” (verbale di polizia 3 febbraio 2006, pag. 1).
7. Al dibattimento l’accusato è rimasto coerente con la sua precedente versione, apportando nondimeno alcune precisazioni: anzitutto riferisce che il (o qualche) giorno prima dei fatti, mentre raccontava a suo padre delle offese ricevute da CIVI 1 (“grassona”, “pezzente”, dito medio alzato), A__________ era turbata e piangeva. Ricorda di avere reagito quindi mosso da impeto d’ira il 28 agosto 2005, allorquando mentre usciva di casa, poteva sentire e chiaramente vedere CIVI 1 che dal balcone apostrofava nuovamente la figlia con le parole “cicciona”, “scema, “beduina” e con il dito medio alzato. Da qui, appunto, la sua reazione verbale: “rompicoglioni” e “zoccola” all’indirizzo della parte civile. Ancora al dibattimento l’accusato ha negato comunque di aver detto a quest’ultima “ti aspetto giù”, mentre che non ha escluso di avere, a sua volta, mostrato il dito medio alzato.
8. Il 3 febbraio 2006 la polizia ha interrogato F__________, moglie dell’accusato, la quale ha raccontato che il 28 agosto 2005 la figlia A__________ era rientrata a casa piangendo poiché CIVI 1 “le aveva detto per l’ennesima volta che era una “cicciona” e che più volte le aveva mostrato il dito medio”. F__________ conferma altresì che, prima che la figlia rientrasse in casa, aveva visto e sentito CIVI 1 pronunciare le parole “cicciona”, “maleducata” e “vattene a casa tua”, con il dito medio alzato. Ha inoltre ammesso senza alcuna reticenza di aver sentito il marito rivolgersi alla parte civile con delle “parolacce”, senza però essere in grado di ricordarne il tenore.
9. La polizia ha pure proceduto all’audizione del signor V__________, custode dell’immobile di Via C__________ 4, il quale nulla ha saputo riferire sui fatti, limitandosi a confermare le ripetute lamentele della parte civile CIVI 1 per il rumore causato dai bambini (verbale 6 febbraio 2006).
Il 25 febbraio 2006 è stato verbalizzato T__________, co-denunciato per essersi rivolto a CIVI 1 con l’espressione “vecchia somala”. Il T__________, che pure abita in Via C__________ e che nella circostanza stava transitando a piedi, ha confermato di aver detto queste parole alla CIVI 1 “perché la stessa aveva esagerato nel reclamare con i bambini per gli schiamazzi da loro provocati”. Ricorda pure di aver sentito l’accusato dire alla parte civile “zoccola” e “torna al tuo paese”, ma di non aver sentito la signora ingiuriare l’accusato (verbale 25 febbraio 2006).
10. Il Sost. Procuratore pubblico ha ritenuto sussistere, nell’agire di ACCU 1, gli estremi del reato di ingiuria e con decreto di accusa __________ del 13 marzo 2006 lo ha quindi posto in stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale per avere offeso l’onore di CIVI 1, rivolgendole le parole “rompicoglioni” e “zoccola” e gesti offensivi (dito medio alzato). Sia l’accusato che la parte civile hanno sollevato tempestiva opposizione al decreto di accusa, per cui gli atti sono stati trasmessi alla Pretura penale per il dibattimento ed il giudizio.
11. Giusta l’art. 177 cpv. 1 CP “chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione fino a tre mesi o con la multa”. Oggetto della protezione di cui alla citata norma, non diversamente che degli articoli relativi alla diffamazione (art. 173 CP) e alla calunnia (art. 174 CP) è l’onore di una persona. In tal senso letteralmente l’articolo stesso (“…offende… l’onore di una persona”) nonché la marginale riferentesi agli articoli indicati (“1. Delitti contro l’onore”) ed il Titolo III del CP nel quale essi sono inseriti. Per giudicare se un’allegazione è lesiva dell’onore bisogna basarsi sul senso che deve attribuire l’ascoltatore imparziale; oggettivamente l’espressione deve poter essere considerata lesiva dell’onore dal punto di vista di una persona comune. Il bene protetto è il sentimento soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e dignità, vale a dire di essere persona meritevole di rispetto e di comportarsi come lo impone la convenienza (Rep. 1974, 447; 1992, 428). L’art. 177 CP è applicabile in particolare quando l’autore si rivolge alla vittima con un atto, un’espressione o un giudizio di valore, atti a ledere l’onore del destinatario (G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berna, 1993, pag. 211, n. 68). In questo caso può essere violato solo il sentimento dell’onore dignitoso della persona lesa (Rep. 1974, 449; RJJ 1993, pag. 363). Compete al giudice decidere tenendo conto delle circostanze del caso, della personalità delle parti e dei costumi locali. L’ingiuria sarà ritenuta solo laddove l’espressione o il comportamento adottati dall’autore sono atti a ferire la vittima nel sentimento che ella ha della propria dignità e solo se l’autore se ne è reso conto ed ha voluto questo risultato. Al giudice è comunque fatto monito di astenersi dall’esagerare la repressione penale in questo campo (RJJ, 1993, pag. 361 e 363; Logoz. Commentaire du Code pénal suisse, Partie spéciale, pag. 255).
12. Dal profilo soggettivo l’ingiuria presuppone l’intenzione: l’autore deve aver
voluto ledere l’onore della vittima con il suo messaggio e deve aver voluto
comunicare il messaggio ad altrui (la vittima o un terzo). Poco importa che
l’espressione usata, ad es. “puttana”, non trovi riscontro nei comportamenti
della vittima o che un giudizio di valore sia stato emesso senza giustificazione
alcuna (Stratenwerth, op. cit. pag. 213 n. 74; Corboz, Les principales infractions, Vol. I., pag. 214, n. 24 e 25; S. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo, 1997, n. 6 ad art. 177 CPS).
13. Non vi è dubbio che i termini “rompicoglioni” e “zoccola”, così come il gesto di alzare il dito medio a mano chiusa all’indirizzo di qualcuno, siano di per sé lesivi dell’onore di una persona. Va da sé, né giova soffermarsi ulteriormente su tale aspetto. Così come non giova all’accusato ricordare che in dialetto napoletano, e secondo il significato che lui intendeva dare alla parola, “zoccola” è sinonimo di “topo di fogna” (l’accusato ha detto che la CIVI 1, che esce sul balcone, insulta i bambini e rientra immediatamente in casa, gli ricorda il topo di fogna che esce dalla tana, compie le sue malefatte per poi subito rintanarsi). Intanto perché, come visto al considerando no. 11, la connotazione giuridica dell’ingiuria viene ritenuta dal giudice tenendo conto delle circostanze del caso, della personalità delle parti e dei costumi locali, per cui nel caso di specie nulla lascia inferire che la vittima fosse tenuta a recepire il termine “zoccola” secondo il significato dialettale napoletano (che poi tale significato di dialettale non ha proprio nulla, figurando in ogni buon dizionario della lingua italiana), anziché secondo il senso più comune dato all’espressione dalle nostre parti. Inoltre perché, recepito nell’uno o nell’altro modo, l’appellativo di “zoccola” connota un senso spregiativo tale da assurgere indubbiamente a ingiuria formale ai sensi dell’art. 177 cpv. 1 CP.
14. E proprio con riguardo all’ingiuria, ovvero la sola imputazione contemplata nel decreto d’accusa, l’accusato è reo confesso. Lo è stato sin dall’inizio, allorquando è stato sentito dalla polizia, e lo è stato nuovamente al dibattimento, ove ha negato, come del resto già dinanzi alla polizia, unicamente di avere in un qualche modo minacciato la parte civile.
Il reato di ingiuria, la cui esistenza emerge anche chiaramente dalle testimonianze agli atti, non da ultimo da quella della moglie, è pertanto da ritenersi realizzato sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo.
15. L’accusato intravede nel proprio comportamento la reazione che umanamente può avere chi subisce una ingiusta provocazione. Ribadisce in particolare di essersi risentito per aver visto la figlia A__________ piangere il (qualche) giorno prima dei fatti poiché tacciata dalla CIVI 1 di “cicciona” e “pezzente” con tanto di dito medio alzato. Dito medio alzato che l’accusato dice di aver visto bene lui stesso il (qualche) giorno più tardi, e meglio domenica 28 agosto 2005, mentre vedeva e sentiva la CIVI 1 nuovamente rivolgersi alla figlia con queste e altre parole (“grassona”, “pezzente”, “beduina”, ecc.). Da qui, appunto, la reazione.
16. L’art. 177 cpv. 2 CP dispone che “se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandare esente da pena il colpevole”. Per costante giurisprudenza, l’art. 177 cpv. 2 CP trova applicazione purché l’ingiuria rappresenti una reazione immediata a un comportamento reprensibile (DTF 117 IV 270 consid. 2c), laddove la nozione di immediatezza dev’essere intesa nel senso che l’autore deve aver agito d’impeto e sotto l’influsso di un’emozione violenta provocata dal contegno sconveniente della vittima (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 1997,., n. 2.1. ad art. 177 CP, pag. 360). Sulla base delle informazioni preliminari e delle risultanze dibattimentali occorre pertanto stabilire se l’art. 177 cpv. 2 CP trovi applicazione in concreto.
17. Non necessita spendere molte parole per ritenere che, indipendentemente dai motivi che lo hanno provocato, dal punto di vista oggettivo il comportamento di una persona adulta che inveisce contro dei bambini, fra cui una bambina di 6 anni, mostrando il dito medio alzato e urlando espressioni del tipo “scemi”, “grassona”, ”beduina”, ecc., assurga a contegno sconveniente nel senso dell’art. 177 cpv. 2 CP, specie agli occhi di un genitore.
Non si dimentichi, in proposito, che proprio nel caso concreto il comportamento tenuto da CIVI 1 con i bambini ha provocato non solo la reazione dell’accusato ma anche quella di T__________, persona estranea da ogni rapporto di parentela o affettività con questi bambini.
18. Al dibattimento la patrocinatrice della parte civile, fondandosi sull’assioma, tutto suo, secondo cui ciò che dicono l’accusato e sua moglie è falso, mentre che ciò che dicono la parte civile e l’amica G__________ è vero, si è prodigata nel tentativo di screditare l’immagine dell’accusato e di metterne in luce l’inattendibilità.
Dall’esame degli atti e dalle risultanze del dibattimento lo scrivente giudice ritiene, per contro, che la versione resa dall’accusato al dibattimento convince e merita protezione. L’accusato è persona semplice, dal comportamento (almeno quello processuale) poco incline a forme e galateo; i suoi atteggiamenti ed il suo modo di esprimersi mostrano i limiti di un’educazione che egli sembrerebbe voler compensare con un carattere piuttosto sanguigno e aggressivo.
Nella circostanza, tuttavia, egli si è dimostrato conseguente e coerente. Non vi è un punto ove egli si sia contraddetto, ed a lui vanno riconosciute in ogni caso franchezza e spontaneità nell’ammettere i fatti dall’inizio alla fine, salvo quelli contestati, anch’essi sin dall’inizio.
19. A mente del proprio legale, che ha dichiarato di conoscerla da oltre vent’anni, la vittima e parte civile CIVI 1 è persona dalla serietà indubitabile (funzionaria statale), gentile, educata e per nulla avvezza all’uso di espressioni come quelle che l’accusato vorrebbe metterle in bocca, tantomeno a mostrare il dito medio in segno di sprezzo a chicchessia. Sempre a detta del legale di parte civile, la testimonianza G__________ attesta che CIVI 1 nella circostanza non ha per nulla provocato né l’accusato né i bambini.
Orbene, la parte civile CIVI 1 - la quale ha ritenuto di non dover comparire personalmente al dibattimento riferisce in querela che quel pomeriggio si trovava sul balcone unitamente all’amica G__________ “senza dire nulla”. Questo concetto di “senza dire nulla” non risulta però esplicitato e ribadito nella successiva testimonianza resa alla polizia il 13 gennaio 2006, previo ammonimento sulle conseguenze penali in caso di falsa testimonianza. Non risulta infatti che CIVI 1 neghi di aver inveito contro i bambini. La testimonianza di T__________ attesta semmai il contrario, avendo anch’egli reagito contro CIVI 1 proprio perché la stessa “aveva esagerato nel reclamare con i bambini per gli schiamazzi da loro provocati”, al punto di beccarsi pure lui una denuncia. Il fatto poi che lo stesso T__________ abbia affermato di non aver sentito la CIVI 1 ingiuriare l’accusato (verbale di polizia 25 febbraio 2006, pag. 2) nulla prova a sostegno della tesi di parte civile, in primo luogo poiché egli non ha assistito alla scena dal principio alla fine, in secondo luogo poiché non sono in questione qui eventuali ingiurie della CIVI 1 nei confronti dell’accusato, bensì nei confronti dei bambini.
20. A mente della parte civile la testimonianza della moglie dell’accusato sarebbe farcita di falsità. Non ne spiega però il perché, se non con il legame famigliare: come dire che qualsiasi testimonianza di un coniuge debba essere considerata falsa semplicemente per l’esistenza di un rapporto coniugale. Ma tant’è. La signora __________, se da un lato dichiara di aver visto e sentito almeno in due occasioni CIVI 1 ingiuriare pesantemente sua figlia, dall’altro lato non mostra però remore nel confermare ciò che il marito effettivamente ha fatto e detto (“di sicuro le parolacce le aveva dette”); e questo non certo con il risultato di favorirne la posizione processuale.
21. Vi è poi una circostanza sulla quale le versioni dell’accusato, della moglie, della parte civile e della sua amica G__________ sono univoche: le ingiurie dell’accusato sono state proferite in concomitanza o perlomeno immediatamente dopo che la figlia A__________ aveva fatto rientro, correndo, a casa. Lo confermano l’accusato (al dibattimento), la moglie (verbale di polizia 3 febbraio 2006, pag. 1), la stessa parte civile (querela 29 agosto 2005, pag. 2) e infine G__________ (“ad un certo momento una bambina, che dovrebbe essere la figlia del signor ACCU 1 si allontanava entrando in casa”, cfr. verbale di polizia 24 gennaio 2006, pag. 1). Ragionevolmente non si comprende quale meccanismo potrebbe spiegare simile dinamica (rientro a casa della bambina seguito dall’immediata uscita del padre e dalle sue ingiurie nei confronti della parte civile), se non quello facente capo al comportamento della parte civile descritto dall’accusato e da sua moglie.
22. In considerazione di tutto quanto precede, fermo restando che l’accusato deve essere dichiarato autore colpevole di ingiuria, occorre concludere che l’infrazione è stata provocata dal comportamento sconveniente della vittima, per cui ben si giustifica di mandarlo esente da pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP.
23. La parte civile fa valere le seguenti pretese:
- fr. 1'750.-- a titolo di risarcimento (pari al 20% di sette mesi di pigione di fr. 1'250.-- al mese)
- fr. 2'800.-- a titolo di riparazione del morale subito relativamente al reato di ingiuria, aumentati di fr. 2'800.-- per ogni altro reato che il giudice dovesse individuare in caso di estensione dell’accusa.
23.1 La parte civile, attraverso la sua patrocinatrice, ravvede un danno economico, e ne chiede la rifusione da parte dell’accusato, nella diminuita godibilità dell’appartamento da lei locato, da ascrivere al disturbo recato dagli schiamazzi dei bambini. Ella calcola il danno applicando una percentuale del 20% sul canone di locazione, moltiplicata per sette mesi (di disturbo). Detto altrimenti, la parte civile utilizza in via di analogia i criteri dedotti dal diritto della locazione per chiedere la riduzione della pigione a causa dei difetti dell’ente locato. Sennonché ella dimentica che tale richiesta andava semmai rivolta al locatore, ma soprattutto dimentica che, come da lei stesso ammesso, il disturbo della quiete di Via C__________ non è riconducibile alla sola __________ figlia dell’accusato, ma a tutti i bambini che giocano su detta strada. Quindi, anche se si dovesse ammettere un danno in tal senso, esso andrebbe fatto valere nella opportuna sede civile contro tutti i responsabili e non solo contro uno di essi. Ma vi è di più: la parte civile chiede il risarcimento di un danno che non si trova in alcun rapporto di causalità con il reato giudicato. Per sua stessa ammissione, infatti, il danno è l’equivalente (in denaro) di una sommatoria di sette mesi di disagi provocati dai bambini. Ebbene, non si vede che relazione abbia ciò con le ingiurie proferite dall’accusato il 28 agosto 2005. Ci troviamo pertanto nella situazione prevista dall’art. 267 CPP, con la conseguenza che CIVI 1 deve essere rinviata al competente foro civile per fare valere il danno patrimoniale.
23.2 Non ne va diversamente per quanto attiene alla richiesta di indennità per torto morale. Anzitutto va detto che omettendo di fare atto di comparsa al dibattimento, la parte civile non è stata ingrado di riferire di persona, in termini e secondo i principi di oralità e di immediatezza, sulle sofferenze morali patite a seguito dell’episodio del 28 agosto 2005. Il giudice non è pertanto in grado di valutare se vi sia stato un torto morale e, nell’affermativa, se siffatto torto morale sia perdurante e di intensità tale da giustificarne la riparazione (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, pag. 91). Non si vede, poi, sulla base di quali criteri (dottrinali, giurispudenziali?) la parte civile valuti il torto morale per l’ingiuria in fr. 2'800.--. Sia concesso di dire, infine, che la quantificazione ottenuta dalla moltiplicazione di fr. 2'800.-- per il numero dei reati ritenuti dal giudice appare perlomeno semplicistica, per non dire poco seria. Anche in questo caso, dunque, si impone il rinvio al foro civile.
24. La parte civile chiede infine che le venga riconosciuta una congrua indennità per titolo di ripetibili. A norma dell'art. 9 cpv. 6 CPP, con la decisione sulle spese, l'autorità giudicante decide anche se e in che misura debbano essere attribuite ripetibili. Debbono intendersi qui le ripetibili secondo il concetto civile espresso all'art. 150 CPC, segnatamente le spese indispensabili causate dal processo e una adeguata indennità per gli onorari di patrocinio, fissata nei limiti della Tariffa dell'ordine degli avvocati, comprese le spese di patrocinio preprocessuali. Come in materia di spese giudiziarie, l’assegnazione delle ripetibili segue la soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC).
Danno quindi diritto a risarcimento, nella forma di ripetibili, le spese di patrocinio generate a partire dall'assunzione del mandato sino al dibattimento, purché necessarie ed adeguatamente commisurate all'entità del procedimento. CIVI 1 è funzionaria, attiva nel settore __________. Sulle sue conoscenze, anche in tema di diritto penale, la dice lunga la querela, che menziona puntualmente fatti, reati ed articoli di legge. Ne è un altro esempio l’opposizione al decreto di accusa, ove la stessa contesta la mancata considerazione delle sue pretese e formula chiaramente una richiesta di indennizzo. Le sue competenze e conoscenze, a fronte di un caso penale semplice come quello in esame, bastavano ed avanzavano, senza che si rendesse necessario l’intervento di un legale. Del resto, sentita proprio a questo proposito, la patrocinatrice di parte civile ha ricordato di essersi messa a disposizione spontaneamente di CIVI 1 per rappresentarla al dibattimento, in virtù dei rapporti di amicizia che la legano a lei. Non vi sono ragioni quindi per assegnare ripetibili, tanto più che l’accusato non può essere considerato soccombente nei confronti della parte civile.
25. Le presenti motivazioni scritte intervengono a seguito della dichiarazione di ricorso - con richiesta di motivazione - inoltrata tempestivamente il 5 ottobre 2006 dalla patrocinatrice di parte civile, nonostante il chiaro tenore dell’art. 287 cpv. 2 CPP.
P.Q.M. visti gli art. 177 cpv. 1 e 2 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 12 lett. a dell’Ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1 e 2.1.; negativamente ai quesiti posti sub 4. e 5.1., come segue ai quesiti posti sub 2 e 5; decaduto il quesito posto sub 3;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ingiuria (art. 177 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1008/2006 del 13 marzo 2006;
manda ACCU 1 esente da pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP;
condanna ACCU 1 al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 200.--;
rinvia la parte civile per ogni pretesa al competente foro civile; non vengono assegnate ripetibili;
dispone che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale (art. 12 lett. a dell’Ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 200.-- totale
Il giudice: Il segretario: