CIVI 1
Incarto n. 10.2006.13 DA 4749/2005
Bellinzona 27 ottobre 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1, ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CP
per avere,
a __________, nella lavanderia dei palazzi di via __________,
in data __________,
nel corso di una lite, causato a CIVI 1 una contusione al naso e alla fronte, come attestato dal certificato medico 12.11.2005 del Pronto Soccorso dell’__________, agli atti;
perseguito con decreto d’accusa del 12 dicembre 2005 n. DA 4749/2005 del che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 350.-- (trecentocinquanta), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutato in arresto (art. 49 cifra 3 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1 viene rinviato al competente foro civile.
4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal MP il 6.6.2003, ma ne prolunga di 1 anno il periodo di prova.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà caccellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. 106 cpv. 3 CP).
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27/28 dicembre 2005;
indetto il dibattimento 29 settembre 2006, al quale hanno partecipato l’accusato e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore, con lettera 7/8 agosto 2006, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato, e la parte civile non ha fatto atto di comparsa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e dei testi;
sentito il difensore, DI 1, __________, il quale riepiloga i fatti e evidenzia quanto sostenuto dal teste __________. Egli sottolinea le incongruenze tra quanto sostenuto nella querela e quanto emerge dal verbale della parte lesa e che dagli altri atti non affiora alcun riscontro circa la causa delle ferite patite dal signor CIVI 1. In ultima analisi, si sarebbe trattato di un semplice alterco da lavanderia con insulti e ingiurie (ammesse dal singor CIVI 1), e dato che non vi sono prove sufficienti agli atti per sostenere una condanna, il patrocinatore chiede il proscioglimento del suo assistito;
sentito per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale si rimette al giudizio di questo giudice;
posti a giudizio, con il consenso del patrocinatore, i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1, __________, autore colpevole di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
per avere,
a __________, nella lavanderia dei palazzi di via __________,
in data __________,
nel corso di una lite, causato a CIVI 1 una contusione al naso e alla fronte, come attestato dal certificato medico 12.11.2005 del Pronto Soccorso dell’__________, agli atti?
2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere comminata?
3. In caso di condanna, la pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 6 giugno 2003?
5. A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1 CP; 6 cifra 2 CEDU, 32 cpv. 1 Cost., 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CP,
e carica le spese processuali allo Stato.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale