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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 27.10.2006 10.2006.13

27. Oktober 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·735 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Causare ad una persona una contusione al naso e alla fronte.

Volltext

CIVI 1    

Incarto n. 10.2006.13 DA 4749/2005

Bellinzona 27 ottobre 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1, ,

difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CP

                                        per avere,

                                        a __________, nella lavanderia dei palazzi di via __________,

                                        in data __________,

                                        nel corso di una lite, causato a CIVI 1 una contusione al naso e alla fronte, come attestato dal certificato medico 12.11.2005 del Pronto Soccorso dell’__________, agli atti;

perseguito                         con decreto d’accusa del 12 dicembre 2005 n. DA 4749/2005 del che propone la condanna:

1.       Alla multa di fr. 350.-- (trecentocinquanta), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutato in arresto (art. 49 cifra 3 CP).

2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.       Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1 viene rinviato al competente foro civile.

4.       Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal MP il 6.6.2003, ma ne prolunga di 1 anno il periodo di prova.

5.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà caccellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. 106 cpv. 3 CP).

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27/28 dicembre 2005;

indetto                               il dibattimento 29 settembre 2006, al quale hanno partecipato l’accusato e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore, con lettera 7/8 agosto 2006, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato, e la parte civile non ha fatto atto di comparsa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e dei testi;

sentito                               il difensore, DI 1, __________, il quale riepiloga i fatti e evidenzia quanto sostenuto dal teste __________. Egli sottolinea le incongruenze tra quanto sostenuto nella querela e quanto emerge dal verbale della parte lesa e che dagli altri atti non affiora alcun riscontro circa la causa delle ferite patite dal signor CIVI 1. In ultima analisi, si sarebbe trattato di un semplice alterco da lavanderia con insulti e ingiurie (ammesse dal singor CIVI 1), e dato che non vi sono prove sufficienti agli atti per sostenere una condanna, il patrocinatore chiede il proscioglimento del suo assistito;

sentito                               per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale si rimette al giudizio di questo giudice;

posti                                 a giudizio, con il consenso del patrocinatore, i seguenti quesiti:

                                    1.  È ACCU 1, __________, autore colpevole di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

                                        per avere,

                                        a __________, nella lavanderia dei palazzi di via __________,

                                        in data __________,

                                        nel corso di una lite, causato a CIVI 1 una contusione al naso e alla fronte, come attestato dal certificato medico 12.11.2005 del Pronto Soccorso dell’__________, agli atti?

                                    2.  In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere comminata?

                                    3.  In caso di condanna, la pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                    4.  Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 6 giugno 2003?

                                    5.   A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 123 cifra 1 CP; 6 cifra 2 CEDU, 32 cpv. 1 Cost., 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti,

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CP,

                                        e carica le spese processuali allo Stato.                          

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

         Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      350.00       totale

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