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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.11.2006 10.2006.117

2. November 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,223 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Eccesso di velocità nell'abitato; rilevazione radar (77 km/h su 50 km/h). Processo indiziario.

Volltext

Incarto n. 10.2006.117 DA 776/2006

Bellinzona 27 ottobre 2006  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1  

prevenuta colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Smart targata ZH 4__________ alla velocità di 77 km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h.;

fatti avvenuti                       avvenuti a Lugano il 18 giugno 2005;

reato previsto                     dagli art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

perseguita                         con decreto d'accusa no. 776/2006 del 27 febbraio 2006 del AINQ 1 che propone la condanna

                                 1.     Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                 2.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

ed inoltre                  3.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

                                       5 marzo 2006;

indetto                               il pubblico dibattimento del 27 ottobre 2006, al quale é comparsa l'accusata personalmente;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita                               da ultima l’accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.È ACCU 1 colpevole

1.1.    di  grave infrazione alle norme della circolazione

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Smart targata ZH 4__________ alla velocità di 77 km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h?

                                 2.     Quale deve essere la pena da infliggerle?

                                 3.     la pena deve essere iscritta a casellario giudiziario e in caso affermativo a quali condizioni potrà avvenire la sua cancellazione?

                                 4.    a chi devono essere accollate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 1.     I fatti che hanno dato adito alla presente procedura sono riconducibili ad un grave eccesso di velocità commesso il 18 giugno 2005 in territorio di Lugano e più precisamente in via Torricelli (v. teleinfo Atlas 11-04 in giallo). Questa strada, a doppio senso e in salita è posta nella zona sottostante all’Ospedale regionale di Lugano (civico) e porta su via Tesserete a Massagno; da qui si può proseguire verso via S. Gottardo per poi giungere all’imbocco autostradale A2 Lugano-nord. Il limite di velocità predisposto in via Torricelli è quello “generale” di 50 km/h.

                                        L’infrazione è stata accertata alle 14:30 con il radar tipo “Multanova

                                        6F”. La velocità rilevata era di 82 km/h (senza deduzione del margine di

                                        tolleranza) con l’autoveicolo Smart Fourfour modello “Brabus” targato

                                        ZH 4__________. Un’auto di piccole dimensioni ma di elevata potenza

                                        siccome leggera e dotata di motore turbo con 177 CV (si rinvia al

                                        prospetto del veicolo pag. 49). Il veicolo in questione non è di proprietà

                                        dell’accusata. Si tratta infatti di un’auto di dimostrazione che la Smart

                                        concedeva in prova a chiunque la richiedeva. In Piazza della Riforma a

                                        Lugano era stata infatti organizzata una giornata di promozione dei

                                        veicoli durante la quale veniva concessa la possibilità di testare diversi

                                        modelli fra cui la “Brabus” incappata nel radar. ACCU 1 ha

                                        partecipato a questa manifestazione con il suo ex-fidanzato __________

                                        __________. Insieme hanno provato due veicoli durante il primo pomeriggio.

2.     Dalla tabella d’utilizzazione dei veicoli esposti, allestita quel giorno dagli

                                        organizzatori della manifestazione, si evince che l’auto in questione (la

                                        Smart Fourfour “Brabus” targata ZH 4__________) alle 14:30 non era in

                                        circolazione. Dalla stessa emerge che ACCU 1 è stata

                                        passeggera di una Smart roaster-coupé targata ZH 2__________ (guidata

                                        dal __________) fino alle 13:45 e che dalle 13:30 alle 14:10 era al volante del

                                        veicolo rilevato dal radar. Dette risultanze, con particolare riferimento al

                                        fatto che la ACCU 1 non poteva essere contemporaneamente sui 2

                                        veicoli, portano immediatamente a concludere che gli orari indicati nella

                                        tabella in questione sono imprecisi.

                                        Dall’approssimazione degli orari non si può però dedurre l’imprecisione

                                        dei nominativi delle persone che hanno utilizzato le vetture. Questo

                                        siccome per ogni conducente, per evidenti ragioni di responsabilità

                                        veniva richiesta la licenza di condurre.

                                        E, in tal senso va immediatamente rilevato che la Smart Fourfour

                                        modello “Brabus” targata ZH 4__________ quel giorno è stata utilizzata

                                        solamente da 4 persone: la prima persona l’ha prova alla mattina (va

                                        quindi esclusa dai possibili colpevoli) le altre 3 al pomeriggio. L’orario

                                        indicato per il viaggio della mattina è dalle 10:50 alle 11:10. Chi invece

                                        ha succeduto la ACCU 1 figura avere utilizzato la macchina dalle 16:25

                                        alle 16:45, molto tempo dopo dalla rilevazione radar.

3.     Preso atto delle risultanze di cui sopra e in particolare del fatto che alle

                                        14:30 nessun utente esterno sembrava essere al volante della Smart in

                                        questione, la Polizia Comunale di Lugano ha proceduto

                                        nell’interrogatorio di tutti i collaboratori addetti allo svolgimento del

                                        Roadshow. Da queste audizioni è emerso che, come indicato al punto

                                        2 nessuno di questi era al volante della “Brabus” targata ZH 4__________ È

                                        però altresì emerso che gli orari indicati nella tabella non sono

                                        attendibili. In tal senso __________ ha infatti rilevato che “nella listaregistro, gli orari sono puramente indicativi in quanto possono essere

                                        realmente anticipati o posticipati di 30 min”. Questo collaboratore,

                                        “durante il pomeriggio”, ha confermato di avere “affidato la vettura in

                                        questione ad una coppia del Cantone di __________” (verb. aud. __________

                                        __________ 8.8.05, pag. 1).

                                        L’inattendibilità degli orari indicata è stata altresì confermata da un altro

                                        collaboratore, __________, il quale dopo avere precisato “che …

                                        non combaciano” ha affermato che la Smart Fourfour Brabus targata

                                        ZH 4__________ alle 13:30 non era in circolazione: “come minimo la stessa

                                        è stata presa alle 14:10 e non alle 13:30”. Da questa considerazione ha

                                        dedotto che la stessa “poteva trovarsi in via Torricelli alle 14:30” (verb.

                                        aud. __________ 8.8.05, pag. 2), evidentemente con una persona a

                                        bordo che non era addetta al Roadshow. Infatti, tutti gli altri collaboratori

                                        hanno dichiarato di non essere al volante di quell’auto quel giorno a

                                        quell’ora. Si tratta comunque di un forte indizio a sfavore dell’accusata.

                                        Il 27 febbraio 2006 il Procuratore pubblico ha emesso il decreto

                                        d’accusa agli atti sub. 4, a cui l’accusata, senza opporsi alle risultanze

                                        predibattimentali, ha interposto opposizione.

4.     La foto scattata dal radar Multanova 6F non permette d’individuare chi

                                        fosse alla guida dell’autoveicolo. Dal file (annesso agli atti) si evince

                                        però che nello stesso c’erano 2 persone, in considerazione della

                                        cintura del passeggero allacciata (v. anche rapporto di servizio Polcom

                                        Lugano 15.11.5, pag. 2 in fine). Ora, se è impossibile identificare nella

                                        foto il conducente, va osservato che al volante non poteva di certo

                                        esserci __________ (la persona che ha utilizzato il veicolo dopo la

                                        ACCU 1: vedi tabella degli utilizzi), in quanto questa persona, non solo

viaggiava sola, ma è partita molto dopo la ACCU 1. Da qui un secondo

indizio a sfavore dell’accusata.

Ritenuto poi l’accusata è stata la prima ad utilizzare quel veicolo nel pomeriggio e, come s’illustrerà in seguito, per recarsi fino a Rivera, si

deduce un terzo indizio a suo carico.

                                5.     In sede d’interrogatorio di Polizia del 3 novembre 2005 ACCU 1

                                        ha dichiarato di avere quel giorno provato due veicoli e ciò “im Verlaufe

                                        des Nachmittags”. Durante il processo del 27 giugno 2006 ha

                                        confermato quanto sopra e di avere utilizzato le due autovetture Smart

                                        indicate nella tabella e ciò a partire (circa) dalle 12.30, in compagnia

                                        del __________.

                                        Ha descritto dettagliatamente i viaggi intrapresi: il primo con la Smart

                                        roadster-coupé (cabrio) targata ZH 2__________ (guidata in parte da lei e in

                                        parte dall’amico), sul monte Bré (dove ha scattato una foto al __________:

                                        ora agli atti), sul lungolago a Lugano e per finire fino all’hotel __________

                                        __________. Durante questo viaggio la coppia ha

                                        effettuato delle fermate per ammirare il panorama o altro (fra cui quella

                                        in cui è stata scattata la foto al __________) sostando (anche) nell’albergo

                                        citato (v. depliant). Il tutto per una durata totale dichiarata di 1 ora e 45

                                        minuti circa. Prima d’iniziare il secondo viaggio hanno consumato un gelato per circa 15-30 min.

                                        ha saputo indicare con sufficiente precisione anche il

                                        secondo viaggio, precisando che con la “Brabus” targata ZH 4__________  i

                                        due avevano l’intenzione di raggiungere l’autostrada per provare il

                                        veicolo a 120 km/h. Nella descrizione l’accusata ha riconosciuto in aula

                                        (a video e poi stampato) sul sito www.michelin.ch il tragitto effettuato:

                                        dalla zona di Molino Nuovo, verso l’esterno della città, quindi su via

                                        Torricelli, per poi raggiungere l’imbocco dell’A2 a Massagno. Da qui

                                        sono proseguiti fino a Rivera per poi rientrare a Lugano e restituire

                                        la macchina in Piazza della Riforma. Certo nell’interrogatorio di Polizia

                                        ha dichiarato di non essere transitata in quel punto siccome non ha

                                        scorto l’ospedale, tuttavia va precisato che dalla via Torricelli il

                                        nosocomio non è immediatamente visibile essendo posto nella sua parte

                                        superiore.

                                       Per questi motivi ritenuto che l’accusata, indipendentemente dagli orari indicati sulla tabella è stata la prima utente del pomeriggio ad utilizzare la “Brabus” in questione e che ha riconosciuto di avere percorso (anche) la via Torricelli, preso atto che il primo viaggio è durato circa 1,45 ore e che è stato poi consumato un gelato è altamente probabile che alle 14:30 fosse in via Torricelli. Si tratta questo del quarto indizio a carico dell’accusata.

                                       Del resto anche partendo dal presupposto (scartato) che l’infrazione fosse stata commessa da un’altra persona, sembrerebbe assai anomalo che anch’essa sia transitata su via Torricelli (come detto il percorso è stato scartato dall’accusata), vista la moltitudine di strade che la città di Lugano offre. Molto più verosimile è invece che su quella strada ci giungesse proprio lei, ritenuto che, circa due ore dopo dall’orario di partenza da lei indicato per il primo viaggio (12:30) era alla ricerca dell’autostrada e che, la segnaletica di colore verde posta in città convoglia i veicoli proprio in quella direzione.

                                       Da qui il quinto indizio a carico dell’accusata, che ha per di più dichiarato di essere sempre stata al volante della “Brabus” targata ZH 4__________ e di non avere mai concesso la guida all’amico __________.

                                6.    L’interrogatorio del testimone __________, proposto dall’accusata, non ha permesso di portarle benefici particolari. Quest’ultimo, sentito con delazione di giuramento (in quanto ha dichiarato di non essere più il suo fidanzato) è stato molto vago, ha precisato di non ricordare assolutamente il percorso effettuato con la Brabus siccome non conosce Lugano. Ha riferito di avere effettuato un primo lungo viaggio di circa 2 ore di avere fatto una pausa per mangiare un gelato, per poi riprendere la Brabus che ha guidato esclusivamente la ACCU 1, fatto salvo, forse, un posteggio. Ha confermato che i due volevano testare l’auto a 120 Km/h e che quindi si doveva imboccare l’autostrada, cosa che hanno fatto.

                                       Per i motivi sopra esposti si deve forzatamente decidere per la colpevolezza dell’accusata. Ciò in ragione del fatto che gli orari indicati nella tabella, ancorché approssimativi, sono errati di soli 30 minuti e che chi ha usato l’auto prima di ACCU 1 l’ha fatto di mattino o molto tempo dopo di lei.

Visti                                  gli art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiute nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 776/2006 del 27 febbraio 2006.

condanna                        ACCU 1

                                 1.     Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                 2.     Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 770.--.

ed inoltre                  3.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

                                        Sezione della circolazione, Camorino.

Il giudice:                                                                                 Il Segretario:

Distinta spese                    a carico diACCU 1

                                         fr.    500.--           multa

                                         fr.    550.--           tassa di giustizia

                                         fr.    150.--           spese giudiziarie

                                         fr.      70.-testi_________________________________________  

                                         fr.  1270.-totale

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