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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.10.2005 10.2005.66

21. Oktober 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·954 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

intervenuto per difendere un amico ha procurato una commozione cerebrale all'aggressore (eccesso di legittima difesa).

Volltext

CIVI 1 patr. da: PR 1    

Incarto n. 10.2005.66 DA 449/2005

Bellinzona 21 ottobre 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         Lesioni semplici, reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CPS,

                                        per avere,

                                        in data 03.07.2004 all’interno dell’Osteria __________ di __________,

                                        eccedendo i limiti della legittima difesa a favore di __________,

                                        cagionato a CIVI 1 un danno al corpo o alla salute, segnatamente una commozione cerebrale attestata dai certificati medici, agli atti, del 3/6 luglio 2004 dell’Ospedale Regionale di Bellinzona nonché del 12 luglio 2004 del Dr. Med. __________ di __________,

                                        facendolo dapprima cadere sul pavimento, afferrandolo poi con una mano per un braccio e per i testicoli con l’altra, sollevandolo di seguito all’esterno del menzionato esercizio pubblico, ove batté il capo, il tutto immediatamente dopo che CIVI 1, ubriaco, stava ingiustamente per colpire __________ al corpo con un portacenere di vetro;

perseguito                         con decreto d’accusa del 7 febbraio 2005 n. DA 449/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.       Alla pena di 5 (cinque) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.       Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1, __________, é rinviata al competente foro civile.

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 febbraio 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 21 ottobre 2005, al quale hanno presenziato l’accusato, il suo difensore, DI 1, __________, la parte civile, CIVI 1, __________, il patrono di parte civile, __________; invece, il Sost. Procuratore pubblico con lettera 11 maggio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio della parte civile e dell'accusato;

sentito                               il patrono di parte civile, CIVI 1, __________, la quale evidenzia come le ferite riscontrate al viso della vittima (con susseguente perdita di conoscenza) siano da ricondurre alla condotta dell’accusato. Di conseguenza, la parte civile chiede l’integrale conferma del decreto di accusa e la condanna dell’imputato al pagamento delle somme di fr. 4'826.20 a titolo di risarcimento danni e ripetibili e di fr. 2'000.- a titolo di torto morale;

sentito                               il difensore del prevenuto, DI 1, __________, il quale sostiene che il suo assistito sarebbe intervenuto nei confronti della vittima esclusivamente per garantire la sicurezza all’interno dell’osteria; e che l’accusato sarebbe innocente, poiché non sarebbe comprovato un nesso di causalità tra il suo comportamento e la commozione cerebrale riscontrata a CIVI 1. Piuttosto, tutto ciò sarebbe da ascrivere al signor __________, protagonista di una lite con la vittima. In conclusione, l’imputato avrebbe agito per legittima difesa e va pertanto prosciolto dall’imputazione di lesioni semplici. Chiede inoltre che la richiesta risarcitoria della parte civile venga integralmente respinta;

sentito                               da ultimo l'accusato, il quale asserisce di aver agito in buona fede e di essere innocente;

posti                                 a giudizio, con il consenso delle parti, i seguenti quesiti

                                 1.     È ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS?

                                 2.     Se sì, ha agito in stato di legittima difesa, art. 33 cpv. 1 CPS?

                              2.1.     Se sì, ha ecceduto i limiti della legittima difesa secondo l’art. 33 cpv. 2 CPS?

3.In caso di condanna, quale pena deve essergli comminata?

                                 4.     In caso di pena privativa della libertà, può ACCU 1 beneficiare della sospensione condizionale della pena? Se sì, per che periodo di tempo?

                                 5.     La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                 6.     Devono essere ammesse la pretese di fr. 4'826.20 e di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili rispettivamente di torto morale fatte valere dalla parte civile?

                                 7.     Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 18, 33, 49, 63, 66 e 123 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti no. 1, 2, 2.1 e 5, e negativamente al quesito no. 6, ritenuto superato il quesito no. 4;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

condanna                         ACCU 1

                                    1.  alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

                                    2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento).

Ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo prova di un anno, se il condannto avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS).

Assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 1 e 3 CPS).

Rinvia                              la parte civile al competente foro per ogni sua pretesa.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

           Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       450.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1100.00       totale

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