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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.03.2006 10.2005.598

29. März 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·781 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

minaccia e ripetuti disturbi telefonici

Volltext

1. CIVI 1 patr. da: PR 1 2. LESA 1    

Incarto n. 10.2005.598/fl DA 4575/2005

Bellinzona 29 marzo 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         1.  abuso di impianti di telecomunicazioni,

                                             per avere, a __________, __________, nel periodo luglio/agosto 2005 ripetutamente abusato per malizia di un impianto di telecomunicazione per inquietare un terzo e meglio selezionato per malizia per un numero imprecisato di volte le utenze fisse e mobili, di giorno e nottetempo, di appartenenza a ACCU 1 nonché inviandole i seguenti sms

·   in data 1.08.2005 te li sei goduti i fuochi dalla finestra del coglione? Abbiamo filmato tutto e ringrazia che c’era lei altrimenti sarei salito

·   in data 14.08.2005 ore 17:53:19 “quando saprà che tu mi hai impedito di vederla e vedrà il video di oggi rimarrà traumatizzata Te lo detto l’hai fatta grossa. Hai creato qualcosa di grosso e ne pagherai le conseguenze per tutta la vita”

·   in data 17.08.2005 alle ore 22:23:55 se lo becco una volta vicino a mia figlia

nonché sempre per malizia selezionato con il proprio telefono cellulare rispettivamente con il telefono cellulare l’utenza __________ appartenente a CIVI 1 almeno 31 volte nel periodo dal 21 luglio 2005 al 7 agosto 2005 e 23 volte nel periodo dal 15.08.2005 al 18.08.2005;

2.  minaccia,

                                             per avere, a __________, in data __________, usando grave minaccia incusso timore a CIVI 1 e meglio riferendo a ACCU 1, facendo allusione a CIVI 1, la seguente minaccia: se non muoio prima piuttosto che vedere mia figlia con un altro uomo, vado tutta la vita in prigione ma lo uccido”;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti                       dagli art. 179septies CP, 180 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4575/2005 di data 30 novembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento).

                                        2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

                                        3. La parte civile CIVI 1 è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 dicembre 2005 dall'accusato;

indetto                              il dibattimento 29 marzo 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 9 marzo 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, il quale  chiede il proscioglimento dell’accusato dai capi di imputazione;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                         1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                             1.1.    abuso di impianti di telecomunicazioni

                                             1.2.    minaccia

                                             per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                        2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 63, 179septies, 180 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4575/2005 del 30 novembre 2005.

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4575/2005 del 30 novembre 2005.

condanna                        ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 200.-.

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--.

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

dà atto                             che nel decreto di accusa la parte civile CIVI 1 è stata rinviata al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

  Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                         Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                         fr.                         50.00       tassa di giustizia

                                        fr.                         50.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      300.00       totale

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