Incarto n. 10.2005.595 DA 4562/2005
Bellinzona 9 novembre 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. LCS,
per aver condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcoolemia: min. 2.34 – max. 2.77 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2001 e nel 2003 per analogo reato;
fatti avvenuti ad __________ il __________;
perseguito con decreto d’accusa del 28 novembre 2005 n. DA 4562/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare.
2. Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dallo __________ il 15.01.2003.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 rispettivamente 41 cifra 4 CP.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta in data 14 dicembre 2005;
indetto il dibattimento 9 novembre 2006, al quale partecipava l’accusato, mentre il Procuratore pubblico con lettera 23.3.2006 rinunciava ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e del teste;
sentito da ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (cfr. art. 252 CPP), il quale sostiene di non aver guidato l’auto sulla pubblica via, che i pneumatici della sua vettura non hanno comunque mai lambito la __________ e che egli voleva solo illuminare un cespuglio nel quale si sarebbe trovata la borsetta della compagna. Per il resto, si rimette al giudizio di questo giudice;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1, __________, autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per aver condotto,
ad __________ il __________,
l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcoolemia: min. 2.34 – max. 2.77 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2001 e nel 2003 per analogo reato?
2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere comminata?
3. In caso di pena privativa della libertà, deve egli essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dallo __________ il 15.01.2003?
5. In caso di condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?
6. A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 II. frase LCStr; 9, 18, 41, 48, 49, 63 e segg., 67 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 seconda frase LCS,
per aver condotto,
ad __________ il __________,
l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcoolemia: min. 2.34 – max. 2.77 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2001 e nel 2003 per analogo reato;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2. alla multa di fr. 300.- (trecento);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00 (settecento).
Ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
Assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dallo __________ il 15.01.2003, ma ne aumenta di 1 (uno) anno il periodo di prova.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
ACCU 1 AINQ 1 Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 350.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 1000.00 totale