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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.04.2006 10.2005.549

25. April 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,238 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Staccare da una rete metallica (di proprietà di terzi) dei pannelli in bambù che erano fissati alla stessa con un filo di ferro

Volltext

CIVI 1 patr. da: PR 1    

Incarto n. 10.2005.549 DA 4252/2005

Bellinzona 25 aprile 2006  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 , difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di         danneggiamento,

                                        per avere, a __________ il 22 giugno 2005, intenzionalmente danneggiato dei pannelli di bambù di proprietà di staccandoli dalla rete metallica alla quale erano stati fissati con del filo di ferro plastificato (danno quantificato dalla parte civile in fr. 100.--);

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall'art. 144 cpv. 1 CPS;

perseguita                         con decreto d’accusa n. DA 4252/2005 di data 14 novembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

                                        1.  Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 novembre 2005 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 25 aprile 2006, al quale ha partecipato l’accusata, unitamente al suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento non essendo dati i presupposti oggettivi previsti dall’art. 144 CPS;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                        1.    L’imputata è autrice colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 4252/2005 del 14 novembre 2005?

                                        1.1.  Trattasi di danneggiamento di poca entità ai sensi dell’art. 172ter CPS?

                                        2.    In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che la parte civile, con scritto 2 maggio 2006, ha formulato dichiarazione di ricorso ed ha chiesto la motivazione della sentenza;

considerato                      in fatto ed in diritto:

                                 1.     La signora  ACCU 1 abita in __________ a __________, part. n. __________ RFD. Il suo fondo confina con il mappale part. n. __________ RFD di detto comune, corrispondente all’indirizzo di __________ e di proprietà della qui parte civile, signor CIVI 1.

                                         Tra imputata e parte civile vi sono da anni problemi di vicinato che rendono la loro convivenza irta di atti giuridici.

                                 2.     In data 22 giugno 2002 il signor CIVI 1 ha provveduto a far posare lungo la recinzione collocata a confine con il fondo dell’accusata, dei pannelli formati da piccole canne di bambù parallele, fissati alla rete metallica già esistente con dei semplici pezzetti di filo di ferro plastificato, attorcigliato su sé stesso (cfr. fotografie allegate alla denuncia).

                                        Lo stesso giorno, verso le ore 15:30-16:00, l’imputata, come da lei stessa ammesso, ha staccato alcuni di questi pannelli, lasciando che essi cadessero al suolo nel terreno confinante, dalla cui parte essi erano stati piazzati.

                                 3.     Preso atto, unitamente all’operaio da lui incaricato dell’installazione del bambù, che poche decine minuti dopo aver terminato l’operazione alcuni dei pannelli erano già stati tolti dall’imputata e sostenendo che essi erano stati così danneggiati, il signor CIVI 1 ha, in data 11 luglio 2005, sporto denuncia penale contro quest’ultima per titolo di danneggiamento ex art. 144 CPS.

                                        Con decreto d’accusa del 14 novembre 2005 il Sostituto Procuratore pubblico, dopo aver esperito le necessarie indagini, ha proposto la condanna dell’imputata ad una multa di fr. 200.-- ritenendo adempita la fattispecie prevista dall’art. 144 CPS, per avere intenzionalmente danneggiato dei pannelli di bambù di proprietà della parte civile.

                                 4.     Giusta l’art. 144 cpv. 1 CPS, è punito con la detenzione o con la multa, chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri.

                                        Trattandosi di un’infrazione di risultato, è presupposto fondamentale per il suo adempimento l’esistenza di un danno materiale ad un oggetto di proprietà di terze persone.

                                        Nel caso che ci occupa, l’accusata ha semplicemente staccato i pannelli di bambù, limitandosi ad allentare i fili di ferro plastificato che li sostenevano, e lasciandoli cadere al suolo.

                                        La parte civile sostiene che in questo modo essi si siano danneggiati, ma agli atti non sussiste alcuna prova che ciò sia realmente avvenuto. Le fotografie riportano in effetti dei pannelli intatti, anche se appoggiati per terra. L’unico di essi che sembra, anche se in maniera insignificante, non perfettamente livellato, è ancora attaccato alla recinzione, quindi nella posizione in cui era stato collocato dall’operaio della parte civile.

                                        Va poi osservato che questo tipo di divisori è spesso già rovinato all’acquisto.

                                        Nemmeno i piccoli fili di ferro plastificati sono stati rovinati, ritenuto che è stato sufficiente allentarli.

                                        Nelle foto non si vedono neppure pezzetti di bambù staccati dalla struttura principale.

                                        Nono si può peraltro intravedere un danno alla cosa, dal punto di vista penale, nel fatto che la parte civile sia stata costretta a farli riposizionare. In effetti, per stessa ammissione di quest’ultima, la loro installazione è semplicissima e richiede poco tempo.

                                        In conclusione, agli atti non vi è alcuna prova che i pannelli in questione abbiano subito una modifica del loro stato. La sola dichiarazione della parte civile non è certamente sufficiente ad ammettere il danno.

                                 5.     Di transenna va pure rilevato che nemmeno il nesso di causalità tra l’asserito danno e l’atto rimproverato all’imputata, è stato dimostrato. Seppur riprovevole e da biasimare, quanto fatto dall’accusata rappresenta semplicemente uno spostamento di oggetti che non comporta automaticamente anche il loro deterioramento. I pannelli non sono stati lasciati cadere al suolo da un’altezza importante, ma si trovavano con il loro lato inferiore praticamente già al livello del terreno, per cui non vi è stata alcuna caduta rovinosa.

                                 6.     Per tutto quanto precede, la signora ACCU 1 deve essere prosciolta dall’accusa di danneggiamento giusta i fatti contenuti nel decreto d’accusa qui in discussione.

                                        Gli oneri di questa procedura vengono posti a carico dello Stato.

visti                                   gli art. 144 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di danneggiamento,

                                        per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. DA 4252/2005 del 14 novembre 2005.

carica                               le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

          Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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