Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.05.2006 10.2005.543

9. Mai 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·721 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

offendere l'onore con epiteti quali "cretina e troia"

Volltext

CIVI 1    

Incarto n. 10.2005.543 DA 4255/2005

Bellinzona 9 maggio 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 , difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di         ingiuria,

                                        per avere, il __________ a __________, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandola di “cretina” e troia” nonché per avere sputato verso la sua persona;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 177 CPS;

perseguita                         con decreto d’accusa del 14 novembre 2005 n. DA 4255/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, , è rinviata al competente foro civile.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 16 novembre 2005 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 9 maggio 2006, al quale né l'accusata né il suo difensore, regolarmente citati a mezzo raccomandata del 23 marzo 2006, non sono comparsi, mentre la parte civile ha presenziato ed il Sostituto Procuratore pubblico ha invece rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

sentita                               la parte civile, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa e postula la condanna dell’imputata al pagamento delle spese avute a seguito dei suoi atti per un importo complessivo di fr. 3'000.--;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputata è autrice colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        4.  Possono essere riconosciute, e se sì in che misura, le pretese di risarcimento ribadite in data odierna?

                                        5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG,

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di:

                                        ingiuria, art. 177 CPS,

                                        per i fatti compiuti a __________ il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 4255/2005 del 14 novembre 2005;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna                           alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

prende atto                      che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                  300.00            multa

                                        fr.                  150.00            spese giudiziarie

                                        fr.                  150.00            spese di inchiesta

                                        fr.                    50.00            indennità testi        

                                        fr.                  650.00            totale

10.2005.543 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.05.2006 10.2005.543 — Swissrulings