CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2005.524/CEG DA 3915/2005
Bellinzona 27 giugno 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 difeso da: DIFE 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________, il 10 giugno 2004, intenzionalmente colpito CIVI 1 con un vaso procurandogli due ferite lacero-contuse al volto di cui al certificato 10 giugno 2004 del __________, agli atti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP, richiamato l’art. 41 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 24 ottobre 2005 n. DA 3915/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, è rinviata al competente foro civile. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 4 novembre 2005;
indetto il dibattimento 4 luglio 2006, al quale sono comparsi:
l’accusato ACCU 1
il suo difensore, DIFE 1
la parte civile, CIVI 1
il suo patrocinatore, PATR 1
mentre il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 9 febbraio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il patrocinatore di parte civile che richiede la conferma del decreto impugnato;
il difensore, che chiede il proscioglimento dell’accusato non avendo egli commesso il fatto che gli viene ascritto; in via subordinata, postula che il caso venga giudicato di lieve entità e che, in applicazione dell’art. 123 cifra 1 CP, la condanna sia limitata ad una multa;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici, per avere, a __________, il 10 giugno 2004, intenzionalmente colpito CIVI 1 con un vaso procuran-dogli due ferite lacero-contuse al volto di cui al certificato 10 giugno 2004 del __________, agli atti?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
2.1. Possono trovare applicazione gli art. 63 e 66 CP ?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. La parte civile deve essere rinviata al competente foro civile per far valere le sue pretese di risarcimento?
6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 cifra 1, 63, 66, 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo come segue ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3915/2005 del 24 ottobre 2005;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- per complessivi fr. 300.-- (trecento);
rinvia la parte civile per le sue pretese al competente foro civile;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 800.- totale