Incarto n. 10.2005.519 DA 3888/2005
Bellinzona 7 marzo 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, coltivato a __________, per il proprio consumo, 3 piante di canapa d’alto fusto che, se non distrutte dalla Polizia dopo l’intervento del 16 agosto 2005, avrebbero prodotto da kg 0.3 a kg 1.2 di fiori di canapa;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 19a cifra 1 LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 17 ottobre 2005 n. DA 3888/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 ottobre 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 7 marzo 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da l'accusato, il quale chiede il proscioglimento in quanto egli non ha mai avuto intenzione di sfruttare le piante come stupefacente. Esse avevano solo una funzione ornamentale e le avrebbe estirpate prima della fioritura;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3888/2005 del 17 ottobre 2005?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, rinviando ai contenuti della sentenza DTF 130 IV 84 segg., 86, e preso atto che l’accusa non ha dimostrato che le piante in questione sarebbero state utilizzate come stupefacente, nonché ritenuta verosimile la versione fornita dall’imputato;
proscioglie ACCU 1
d
dall’accusa di:
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3888/2005 del 17 ottobre 2005;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario: