Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.03.2006 10.2005.506

3. März 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·595 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

soggiorno illegale (5 giorni) di una straniera dopo il matrimonio con uno svizzero

Volltext

Incarto n. 10.2005.506 DA 3977/2005

Bellinzona 3 marzo 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di         infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per aver soggiornato illegalmente in Svizzera, segnatamente a Locarno, ininterrottamente nel periodo 20 giugno 2005 - 5 ottobre2005, priva del necessario permesso di Polizia degli stranieri;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS;

perseguita                         con decreto d’accusa del 24 ottobre 2005 n. DA 3977/2005 del AINQ 1, che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 28 ottobre 2005 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 3 marzo 2006, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale postula il proscioglimento, in quanto si è trattato di un errore sui fatti commesso in buona fede. In via subordinata egli chiede di mandare la sua assistita esenta da pena;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputata è autrice colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3977/2005 del 24 ottobre 2005?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  L’eventuale condanna deve essere iscritta al casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 23 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di:

                                        infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS,

                                        per aver soggiornato illegalmente in Svizzera, segnatamente a Locarno, ininterrottamente nel periodo 21 settembre 2005 - 26 settembre 2005, priva del necessario permesso di Polizia degli stranieri;

manda                             ACCU 1

                                        esente da pena;

carica                               all’imputata la tassa e le spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio federale della migrazione, Berna,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                         50.00       tassa di giustizia

                                        fr.                         50.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      100.00       totale

10.2005.506 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.03.2006 10.2005.506 — Swissrulings