Incarto n. 10.2005.495 DA 3769/2005
Bellinzona 28 marzo 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,
per aver condotto l’autovettura BMW targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 23 giugno 2005 per il periodo 1 luglio 2005 - 2 ottobre 2005;
fatti avvenuti a __________ il 12 agosto 2005;
reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 10 ottobre 2005 n. DA 3769/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) mesi di detenzione e di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dalle Assise correzionali di __________ il __________ e dal Ministero pubblico __________ ma ne prolunga di 1 (uno) anno i rispettivi periodi di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 ottobre 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 28 marzo 2006, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione dei testi;
sentito il difensore, il quale chiede, in virtù del principio in dubio pro reo, il proscioglimento, non ritenendo sufficienti le testimonianze degli agenti di polizia a controvertire le concordi versioni fornite dall’imputato e dall’altro teste;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di guida nonostante la revoca della licenza di condurre per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3769/2005 del 10 ottobre 2005?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 5 giorni di detenzione e di 60 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dalle Assise correzionali di __________ il __________ e dal Ministero pubblico del Cantone Ticino __________, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
guida nonostante la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3769/2005 del 10 ottobre 2005;
carica le spese allo Stato,
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario: