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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.10.2005 10.2005.463

28. Oktober 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·581 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

conduzione di veicolo a motore a più riprese nonostante la revoca della patente per un periodo indeterminato.

Volltext

Incarto n. 10.2005.463 DA 3361/2005

Bellinzona 28 ottobre 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

                                        per avere ripetutamente condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 21.04.2005 per un periodo indeterminato e meglio:

a __________ il 25.04.2005, l’autofurgone Peugeot targato TI __________;

a __________ il 12.07.2005, l’autovettura Honda targata TI __________

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall' art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3361/2005 di data 12 settembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 600.--.

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt di Aarau il 24.03.2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 settembre 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 28 ottobre 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 18 ottobre 2005, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19 ottobre 2005  ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

                                    3.  Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt di Aarau il 24.03.2004.

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3361/2005 del 12 settembre 2005.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 600.- (seicento);

3.    al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt di Aarau il 24.03.2004.

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.

Intimazione a:

     Ministero pubblico della Confederazione, Berna  

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

Il presidente:                                                                La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                  600.00            multa

                                        fr.                  100.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  150.00            spese giudiziarie                 

                                        fr.                  850.00            totale

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