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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.02.2006 10.2005.439

8. Februar 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·4,302 Wörter·~22 min·5

Zusammenfassung

omicidio colposo nell'ambito di un investimento nella circolazione stradale

Volltext

1. CIVI 1 2. CIVI 2 3. CIVI 3 4. CIVI 4 tutti patr.ti da: PR 1    

Incarto n. 10.2005.439 DA 3217/2005

Bellinzona 8 febbraio 2006  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DI 1)  

prevenuto colpevole di         omicidio colposo,

                                        per avere, a __________, il 23 marzo 2004, per imprevidenza colpevole, cagionato la morte dell’appuntato di Polizia cantonale __________, __________, e meglio per avere, alla guida del proprio veicolo a motore Chrysler targato __________, circolando in direzione sud sull’autostrada A2 all’altezza del km 58.825, nel cercare un numero di telefono indicato su di un foglio che si trovava appoggiato sul sedile del passeggero anteriore destro, nel digitare il numero sul proprio cellulare e nel lanciare la chiamata, omesso di prestare la dovuta attenzione alla strada ed alla circolazione perdendo la padronanza del veicolo che di conseguenza si spostava sulla destra della sua corsia di marcia sino ad invadere quella di emergenza, andando così a collidere violentemente contro __________ che in quel momento si trovava all’altezza della portiera lato sinistro del veicolo di servizio della Polizia cantonale regolarmente stazionato all’interno della corsia di emergenza con inserite le 4 frecce lampeggianti e le luci intermittenti poste sul tetto del veicolo, provocandogli in tal modo le lesioni mortali attestate nel certificato medico 25 marzo 2004 agli atti;

reato previsto                     dall’art. 117 CP combinato con gli art. 26, 31 cpv. 1 LCStr, 3 ONC;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 1° settembre 2005 n. 3217/2005 del Sost. Procuratore pubblico AINQ 1, __________, che propone la condanna:

                                    1. Alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2. Per ogni pretesa le parti civili CIVI 1, __________, CIVI 2, __________, CIVI 3,_______ , CIVI 4, __________, sono rinviate al competente foro civile.

                                    3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 800.--;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 settembre 2005;

indetto                               il dibattimento 8 febbraio 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore, il Sostituto Procuratore pubblico, le parti civili  e il loro patrocinatore;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il Sost. Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto di accusa;

sentito                               il patrocinatore di parte civile, il quale chiede il risarcimento, aggiornato a tutt’oggi, dell’importo di fr. 294'108,05.-;

sentito                               il difensore, il quale chiede una massiccia riduzione della pena e il rinvio delle parti civili al competente foro per le loro pretese di risarcimento; chiede che in ogni caso il giudice accerti che l’accusato non ha invaso la corsia di emergenza;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di omicidio colposo per i fatti decritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

                                 3.     Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, la quale chiede fr. 294’108,05.- a titolo di risarcimento.

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 1.     L’accusato il 23 marzo 2004 alle ore 08.09 è stato protagonista di un incidente della circolazione avvenuto a __________, sull’autostrada A2 all’altezza del km 58.825 in direzione sud; alla guida del suo veicolo ha perso la padronanza collidendo violentemente con l’agente della polizia cantonale __________, che si trovava sulla corsia di emergenza accanto al veicolo di servizio dal quale era sceso per prestare soccorso a un’auto in panne ferma anch’essa sulla medesima corsia.

                                        A seguito dell’impatto l’agente ha riportato gravissime ferite che, nonostante il pronto ricovero all’ospedale civico di Lugano mediante l’elicottero della Rega, ne hanno cagionato la morte in serata.

                                 2.     Per questi fatti il Sostituto Procuratore pubblico, con decreto di accusa del 1° settembre 2005, ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di omicidio colposo giusta l’art. 117 CP, per il quale chiunque per negligenza cagiona la morte di qualcuno è punito con la detenzione o con la multa.

                                 3.     I fatti avvenuti il 23 marzo 2004 sono chiari e sostanzialmente - come del resto è emerso nel corso del dibattimento - non vengono contestati se non per la questione legata alla posizione, di cui si dirà in seguito, dell’agente __________ al momento dell’impatto.

                                        In sostanza l’accusato, partito di buon ora dal suo domicilio nel Canton __________, si stava recando a __________ a visitare un cliente (cfr. act 22, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 24 settembre 2004, pag. 2); non avendo il suo numero di telefono - o quello, ma nulla muta alla sostanza, di un’altra persona ai sensi della versione resa in un primo tempo (cfr. act 2, verbale di interrogatorio dell’accusato del 23 marzo 2004 alle ore 16.20, pag. 1 in fondo) - memorizzato sul portatile ha dapprima guardato nelle buste che teneva sul sedile anteriore lato passeggero (cfr. act 17, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 23 marzo 2004 alle ore 08.56, pag. 1 in fondo).

                                        Per ammissione dell’imputato in una busta “c’era uno scritto che riportava in evidenza il numero di telefono che avrei dovuto poi contattare. Ad un certo punto ho digitato il numero di telefono di cui avevo bisogno; l’ho fatto in quel momento perché mi trovavo a circa 10-12 km dall’uscita ed ero praticamente arrivato. Ho agito in tal modo perché non volevo portare con me tutta la documentazione. Digitato il numero, in quel momento ero distratto, ho poi lanciato la chiamata e ho riappeso immediatamente. Ho appoggiato il telefonino sul sedile e ho sollevato la testa e ho visto davanti a me un veicolo fermo sulla corsia di emergenza abbastanza vicino al guidovia di destra. In seguito ho visto un altro veicolo meno vicino al guidovia di destra e io ero a ridosso della linea che separa la normale corsia di marcia da quella di emergenza. Io mi sono accorto di essere a ridosso della linea di separazione quando ho alzato la testa. Ho poi visto l’agente di polizia, ma per me è come spuntato dal nulla” (cfr. act 22, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 24 settembre 2004, pag. 2).

                                 4.     Sulla scorta di tale dichiarazione, del resto ribadita in aula, non vi sono dubbi che l’accusato si è distratto - come ha rilevato la pubblica accusa - per almeno 10 - 12 secondi, che costituiscono il lasso di tempo minimo per effettuare le operazioni descritte; a mente di questo giudice la stima indicata è attendibile, addirittura prudenziale, ove solo si pensi al tempo necessario per cercare ed estrarre il foglio dalla busta, digitare il numero di telefono ivi riportato, lanciare la chiamata, interrompere il collegamento e infine riporre il telefono portatile sul sedile.

                                        Per tutto questo spazio temporale l’accusato, il quale si è limitato a controllare con lo specchietto retrovisore i veicoli che giungevano da tergo (cfr. act 2, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 23 marzo 2004 alle ore 16.20, pag. 2 in alto), non ha dunque prestato attenzione alla circolazione stradale davanti a lui, tanto è vero che è rimasto sorpreso dalla presenza dei veicoli sulla corsia di emergenza nel momento in cui ha rialzato lo sguardo.

                                        Tale circostanza costituisce senza dubbio una negligenza grave e idonea a mettere seriamente in pericolo la circolazione stradale, ritenuto oltretutto come ACCU 1 viaggiava su un tratto autostradale a 120 km/h (cfr. act 22, verbale di interrogatorio dell’accusato del 24 settembre 2004, pag. 2) e conseguentemente in quel lasso di tempo ha percorso almeno 300/400 metri; inoltre la situazione viaria era contraddistinta da una qual certa intensità di traffico (cfr. act 17, verbale di interrogatorio di __________ del 23 marzo 2004, pag. 1 a metà) e alla sua sinistra molti veicoli erano intenti a superarlo (cfr. act 17, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 23 marzo 2004 alle 08.56, pag. 2 in alto).

                                 5.     L’accusato, al momento che ha alzato la testa davanti a sé dopo aver effettuato le manipolazioni menzionate e dopo aver riposto il telefono portatile sul sedile, ha dichiarato di esser stato sorpreso e molto spaventato dalla presenza di due veicoli fermi e di una persona sulla corsia di emergenza (cfr. act 2, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 23 marzo 2004 alle ore 16.20, pag. 2 a metà), tanto che ha altresì affermato di averla vista sbucare dal nulla (cfr. supra, consid. 3, in fine).

                                        Che ACCU 1, quando ha volto lo sguardo alla situazione stradale davanti a lui, si trovasse già vicinissimo alle automobili ferme sulla corsia di emergenza e all’agente di polizia lo dimostra anche il fatto che ha tentato immediatamente di sterzare verso sinistra al centro della corsia di marcia, non potendo spostarsi sulla corsia di sorpasso a seguito della presenza di veicoli che lo stavano superando (cfr. act 22, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 24 settembre 2004, pag. 2 a metà e act 2, verbale di interrogatorio dell’accusato del 23 marzo 2004, pag. 2); tale constatazione non fa che confermare la sua prolungata disattenzione alla circolazione stradale in quanto altrimenti avrebbe sicuramente visto per tempo l’agente di polizia e i veicoli fermi sulla corsia di emergenza, ritenuto che in quel punto vi è un’ottima visuale per circa un chilometro (cfr. act 18).

                                 6.     In merito alla posizione dell’agente __________, per il quale la difesa invoca una concolpa nell’incidente poiché sostiene che si trovasse parzialmente sulla corsia di marcia, occorre approfondire dettagliatamente la situazione verificatasi al momento dell’impatto.

                                        Alla guida del veicolo di servizio la persona poi deceduta si è fermata sulla corsia di emergenza davanti all’automobile con targhe germaniche in panne (cfr. act 18); dalla documentazione agli atti risulta che dopo esser scesa dal veicolo stava camminando lungo la fiancata onde poter prendere dalla portiera posteriore la giacca arancione che si trovava sui sedili (cfr. act 38, verbale di interrogatorio di __________ del 22 marzo 2005, pag. 1 in fondo).

                                        Come si nota dalle fotografie (cfr. act 18) la vettura della polizia era stazionata completamente all’interno della corsia di emergenza, seppur in misura minore rispetto all’automobile in avaria dal momento che anche l’agente __________, che si trovava sul sedile del passeggero anteriore, doveva poter scendere dal veicolo e aprire a sua volta la portiera posteriore destra per prendere la giacca arancione.

                                        Dalla fotografia n° 9 si evince una distanza di circa 50 centimetri tra la ruota posteriore della vettura della polizia e la linea di sicurezza che delimita la carreggiata; tuttavia tale prova, come del resto emerge dalle spiegazioni fornite dal commissario della polizia scientifica (cfr. act  45, verbale di interrogatorio di __________ del 29 aprile 2005), oltre a non costituire una misurazione precisa per il fatto che il tratto rosso non è del tutto in linea con la posizione della ruota, è solamente indicativa in quanto a far stato sono i rilievi fotogrammetrici (con margine di errore di ca. 1%, cfr. act  45, verbale di interrogatorio di __________ del 29 aprile 2005), dai quali si evince una distanza minima di 45 centimetri (cfr. act 46 e relativo allegato).

                                        Oltre ai 45 centimetri accertati vanno pure aggiunti i 20 centimetri di larghezza della linea bianca di sicurezza che delimita la carreggiata; infatti, ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 e 6 OSStr, è vietato - salvo necessità (cfr. art. 36 cpv. 3 ONC) - ai veicoli non solo oltrepassarla, ma anche passarci sopra.

                                        Di conseguenza l’accusato non avrebbe dovuto invadere lo spazio di circa 65 centimetri intercorrente tra il limite destro della sua corsia di marcia e la vettura della polizia stazionata sulla corsia di emergenza, tanto più che ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 ONC avrebbe dovuto tenere una distanza sufficiente dal margine destro della carreggiata dal momento che circolava velocemente e in un tratto curvilineo.

                                 7.     Il teste __________, proprietario della vettura in panne ferma sulla corsia di emergenza, ha dichiarato di aver notato “scendere i due agenti dalla vettura di servizio, uno a destra e l’altro dal posto di guida. Quest’ultimo girandosi verso di me mi faceva cenno se tutto era a posto. Da parte mia rispondevo affermativamente. Quando l’agente era ancora a lato della sua vettura e si dirigeva verso di me è stato investito da un altro veicolo. [...] Quando è stato investito era circa a metà del veicolo quasi contro la fiancata. Posso confermare con certezza che lo stesso si trovava ancora sulla corsia di emergenza e non oltre la linea di demarcazione della stessa” (cfr. act 17, verbale di interrogatorio di __________ del 23 marzo 2004, pag. 2).

                                        Dalla testimonianza si evince chiaramente che la vittima camminava all’interno dello spazio di 65 centimetri calcolato in precedenza; tale costatazione è suffragata inequivocabilmente dalla ricostruzione - pur se approssimativa, ma comunque caratterizzata dalla vicinanza della posizione dalla quale il teste __________ ha osservato l’impatto - di cui alle fotografie 11 e 12 (cfr. act 18).

                                 8.     Alla luce del considerando precedente l’ipotesi sollevata dalla difesa secondo cui l’agente __________ potesse trovarsi sulla corsia di marcia dell’accusato in quanto intento ad aprire la portiera posteriore della vettura di servizio per prendere la giacca arancione viene a cadere anche perché la stessa non era ancora stata aperta dalla vittima, la quale è stata investita prima, come si evince senza alcun dubbio dalla testimonianza del collega di pattuglia (cfr. act 38, verbale di interrogatorio di __________, pag. 2).

                                 9.     È possibile che la mano o la spalla della vittima sporgesse sulla linea di sicurezza o invadesse leggermente la corsia di marcia (in questo caso si tratterebbe di pochissimi centimetri vista la posizione dei piedi), ma ciò nulla muta alla fattispecie, dal momento che l’accusato è comunque ed in ogni caso fuoriuscito dalla sua corsia di marcia poiché altrimenti non si spiegherebbe il danno riportato alla carrozzeria dell’automobile investitrice.

                                        In effetti l’urto è avvenuto sulla fiancata destra sopra il parafango (cfr. act 18, foto 19 e 23) ad un’altezza di circa 80 centimetri; ritenute le importanti ammaccature che si riscontrano sul veicolo esso non può essere unicamente il frutto dell’impatto con la mano della vittima.

                                        Inoltre, ad avvalorare le considerazioni testé espresse, le importanti ammaccature visibili sul veicolo sono compatibili con le gravi ferite riportate dall’agente, in particolare per quanto riguarda il bacino e il ginocchio destro (cfr. act. 7).

                                        Dal momento che l’investimento dell’agente di polizia è avvenuto già a partire dal parafango della ruota anteriore della vettura di ACCU 1 (cfr. act 18, testo sotto la foto 18) si può escludere con certezza che l’urto sia stato causato unicamente dalla sporgenza oltre la corsia di marcia dello specchietto retrovisore destro del veicolo investitore.

                                        Al riguardo il fatto che il primo urto non sia avvenuto sull’angolo anteriore destro dell’automobile investitrice si spiega con la sterzata eseguita all’ultimo momento dall’accusato (cfr. act 2, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 23 marzo 2004 alle ore 16.20, pag. 2 in alto), il quale per sua stessa ammissione a seguito della sua prolungata disattenzione stava tra l’altro allargando la traiettoria, poiché l’autostrada in quel punto presenta una curva ad ampio raggio piegante a sinistra (cfr. ibidem e cfr. act 17, verbale di interrogatorio dell’accusato del 13 marzo 2004 alle ore 08.56, pag. 2 in alto).

                               10.     L’accusato ha sempre sostenuto di essere convinto di non aver invaso la corsia di emergenza (cfr. act 17, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 23 marzo 2004 alle 08.56, pag. 2 a metà e cfr. act 2, pag. 2); tuttavia mal si comprende come possa esser certo di questo fatto, ove appena si consideri che l’episodio è successo improvvisamente, che per sua stessa ammissione si è spaventato, che non è stato in grado di dire come erano situati i veicoli fermi sulla corsia di emergenza e in particolare quale di questi si trovasse davanti e quale dietro e infine che non ricorda se il veicolo della polizia avesse le luci intermittenti accese (cfr. act 2, verbale di interrogatorio dell’accusato del 23 marzo 2004 alle 16.20, pag. 2).

                                        Inoltre l’accusato non può essere in grado di affermare con sicurezza di non esser passato sopra la linea di sicurezza tra la sua corsia di marcia e quella di emergenza per il semplice motivo che questa è posta sull’altro lato del veicolo rispetto alla posizione di guida, per cui è notoriamente difficile se non impossibile stabilirlo già in condizioni normali, senza dimenticare la circostanza che ACCU 1 ha tentato di sterzare subito a sinistra non appena ha intravisto l’agente, rivolgendo quindi la sua attenzione da un’altra parte.

                               11.     Alla luce di tutte le argomentazioni espresse l’invasione da parte dell’accusato della corsia di emergenza e della linea di sicurezza che la demarca non è unicamente una supposizione - come tenta di far credere la difesa - bensì un dato di fatto, supportato da riscontri oggettivi.

                              12.     Indipendentemente da tutte le considerazioni espresse in relazione ai centimetri di spazio e alla posizione dell’agente di polizia al momento dell’impatto si rileva come l’accusato avrebbe dovuto vedere e leggere la situazione per tempo, cosa che non ha fatto poiché non guardava il campo stradale davanti a sé.

                                       Se ACCU 1 si fosse accorto tempestivamente della situazione avrebbe certamente avuto la possibilità di rallentare e se del caso avrebbe potuto spostarsi leggermente al centro della sua carreggiata senza causare l’incidente mortale, dal momento che le corsie autostradali svizzere sono assai larghe. Significative in proposito sono le parole dell’accusato medesimo, secondo cui “so che se stavo attento non sarebbe successo nulla perché avevo lo spazio per passare” (cfr. act 2, verbale di interrogatorio dell’accusato del 23 marzo 2004 alle 16.20, pag. 2).

                              13.     Come già accennato (cfr. in particolare supra, consid. 3 e 4) l’accusato si è reso protagonista di una grave negligenza e non di una lieve disattenzione come ha sostenuto la difesa nel corso del dibattimento; nel caso in esame il conducente ha eseguito in modo inammissibile, su un tratto autostradale, tutta una serie di manipolazioni per un lasso di tempo tale da impedire la manovra sicura del veicolo, oltretutto con l’aggravante di non aver nemmeno guardato la strada. Evidentemente si tratta di una fattispecie per nulla paragonabile alla semplice ammenda di fr 100.- prevista dall’OMD per l’uso di un telefono cellulare durante la guida.

                                       In ambito penale ognuno risponde per la propria colpa indipendentemente da eventuali colpe o concolpe altrui che - salvo intervenga, ma non è il caso nell’evenienza concreta e nemmeno è stato sostenuto dalla difesa, l’interruzione del nesso causale adeguato - semmai possono entrare in considerazione nella commisurazione della pena; al riguardo tuttavia questo giudice giunge alla conclusione che non vi è concolpa della vittima per tutte le motivazioni di cui ai considerandi precedenti.

                                       Nemmeno l’assenza del triangolo può costituire un’attenuante dal momento che se fosse stato esposto ACCU 1 non lo avrebbe ugualmente notato in quanto prima dell’incidente non ha osservato il campo stradale davanti a sé per alcune centinaia di metri.

                                       Anche la copiosa giurisprudenza citata dalla difesa in relazione al concetto di concolpa della vittima in occasione di incidenti stradali riguarda fattispecie completamente differenti rispetto a quella qui in esame e di conseguenza non può essere presa a titolo di paragone.

                               14.     Per quel che concerne la commisurazione della pena la richiesta del Sostituto Procuratore pubblico risulta correttamente proporzionata alla gravità del reato, alla colpa dell’imputato e alla sua vita anteriore ai sensi dell’art. 63 CP; infatti pur considerando che questi è incensurato e che non ha commesso in precedenza altre infrazioni al codice stradale non va sottaciuto che ACCU 1 ha commesso una grave negligenza alle norme della circolazione violando crassamente le regole più elementari della prudenza, ove appena si consideri la situazione particolare al momento dell’incidente.

                                        All’accusato, provato e colpito per quanto avvenuto, va infine dato atto del suo pentimento - del resto emerso anche in aula - dimostrato mediante le lettere, spedite alcuni giorni dopo i fatti, all’indirizzo dei colleghi di lavoro e dei famigliari della vittima (cfr. act 6); al riguardo non è necessario, ai sensi dell’attenuante generica dell’art. 63 CP, che l’imputato abbia provveduto, anche parzialmente, a risarcire la parte civile, ritenuto oltretutto come in questi casi la pratica per tutti gli aspetti pecuniari tra le parti viene di solito gestita in blocco dall’assicurazione RC.

                                        Non vi è infine alcun motivo per non concedere la sospensione condizionale della pena per il periodo di prova minimo di due anni.

                                15.    La legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) del 4 ottobre 1991 ha lo scopo di fornire un aiuto efficace alle vittime di reati e di rafforzarne i diritti. L’aiuto consiste nella consulenza, nella protezione della vittima e nella tutela dei suoi diritti nel procedimento penale, nonché nell’indennizzo e nella riparazione morale (art. 1 LAV).

                                        Beneficia di tale aiuto ogni persona che a causa di un reato è stata direttamente lesa nell’integrità fisica, sessuale o psichica (art. 2 cpv. 1 LAV).

                                        Per il cpv. 2 dell’art. 2 LAV, i genitori e CIVI 1, il fratello CIVI 2 e la sorella CIVI 4 sono parificati alla vittima per quanto concerne la consulenza, l’esercizio dei diritti processuali e delle pretese civili nonché l’indennizzo e la riparazione morale, potendo far essi valere pretese civili (ex art. 45 cpv. 3 e art. 47 CO) contro chi ha commesso il reato.

                               16.     Le parti civili (cfr. documentazione prodotta al dibattimento dell’ 8 febbraio 2006) hanno presentato domanda di risarcimento per un totale di 294'108.05.- e meglio:

                                        - fr. 80'000.- a titolo di torto morale (fr. 25'000.- per ciascuno dei genitori e fr.

                                          15'000.ciascuno per il fratello e la sorella)

                                        - fr. 149'856.- quale indennità vita natural durante per i genitori per il fatto che

                                          la vittima viveva in famiglia e riversava loro per vitto, alloggio, vestiario, ecc.

                                           l’importo annuo di fr. 8'400.-

                                        - fr. 13'257.20.- per le spese funerarie

                                        - fr. 11'836.- per la posa di una lapide funeraria

                                        - fr. 1'934.55.per le spese dello psicoterapeuta che ha curato CIVI 4

                                        - fr. 4'125.- per le spese sostenute dalla famiglia per far fronte a questioni

                                            amministrative, assicurative e fiscali susseguenti al decesso

                                        - fr. 9'684.- per il vitto dei numerosi parenti della vittima confluiti al funerale,

                                          secondo la tradizione __________ secondo cui vengono ospitati a spese dei parenti  

                                          stretti 

                                        - fr. 23'415.30.- per le spese legali sostenute fino al dibattimento

                               17.     Quo alle pretese menzionate giusta l’art. 9 cpv. 1 LAV, per quanto l’imputato non sia prosciolto o il procedimento non sia abbandonato, il tribunale penale decide anche in merito alle pretese civili della vittima.

                                        Il cpv. 3 della medesima disposizione di legge precisa che se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale penale può limitarsi a prendere una decisione di principio sull’azione civile e per il rimanente rinviare la vittima ai tribunali civili.

                                        Le pretese civili sono state prodotte il 9 novembre 2004 (cfr. act 27), mentre l’aggiornamento delle stesse è stato presentato al dibattimento.

                                        La verifica dettagliata secondo concreti dettami delle singole poste - che vertono sul riconoscimento di importanti note e spese legali e di patrocinio, di spese funerarie e di posa della tomba nonché di importi chiesti per torto morale e per perdita di sostegno cifrati sulla base di complessi calcoli - è sembrata improponibile in camera di consiglio, sebbene in parte corredate da pezze giustificative.

                                        Inoltre alcune pretese, quali ad esempio la capitalizzazione delle spese per il fatto che la vittima viveva con i genitori, il costo della lapide, l’importo per il vitto dei parenti, i costi per le consulenze e le pretese per i danni indiretti subiti dalla sorella CIVI 4 non appaiono di primo acchito del tutto chiare, giustificate o sufficientemente motivate per una quantificazione precisa e con piena cognizione del danno da risarcire in questa sede.

                                        Di conseguenza, in ossequio alla facoltà prevista dall’art. 9 cpv. 3 LAV questo giudice si limita nella presente sentenza ad accertare la responsabilità civile di ACCU 1 nei riguardi delle parti civili, rinviando queste ultime al competente foro civile per le loro pretese.

visti                                   gli art. 18, 41, 63, 117 CP combinato con gli art. 26, 31 cpv. 1 LCStr, 3 ONC; 9 LAV; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di omicidio colposo per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3217/2005 del 1° settembre 2005.

condanna                         ACCU 1

                                    1.  alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                    2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'800.-.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

rinvia                               le parti civili al foro competente, riconoscendo in questa sede il principio dell’obbligo del risarcimento dei torti morali subiti e dei complessivi danni patiti che dovessero essere dimostrati in ambito civile.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                 Ministero pubblico della Confederazione, Berna  

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       900.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       900.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1800.00       totale

10.2005.439 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.02.2006 10.2005.439 — Swissrulings