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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.05.2006 10.2005.414

16. Mai 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·662 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Prescrizione dell'azione penale

Volltext

Incarto n. 10.2005.414 DA 2904/2005

Bellinzona 16 maggio 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

siccome

ritenuto colpevole di            corruzione attiva;

fatti avvenuti                       nel periodo 1996 - novembre 1998 a __________;

reato previsto                      dall'art. 288 vCP;

e meglio                             come al decreto d’accusa n. DA 2904/2005 di data 9 agosto 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

                                       1.  Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                       2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- (cinquecento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- (duecento).

vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 agosto 2005 dall'accusato;

considerato                     che l’accusato avrebbe a più riprese versato a un’intermediaria somme di denaro da far pervenire a un funzionario dell’Ufficio __________, affinché violasse i doveri d’ufficio e facesse riottenere il rilascio del permesso __________ per sé stesso e per la moglie;

                                       che dall’esame degli atti risulta che l’ultimo versamento certo sarebbe avvenuto il 24 giugno 1998, mentre che per un ulteriore somma data all’intermediaria il 14 novembre 1998 non vi è la certezza che sia stata consegnata al funzionario (cfr. verbale di interrogatorio __________ del 29 settembre 2001, pag. 4 e segg.);

                                       che l’art. 288 vCP (in vigore fino al 30 aprile 2000) puniva la corruzione attiva con la pena della detenzione, alla quale poteva essere cumulata la multa;

                                       che giusta l’art. 70 vCP in vigore al momento dei fatti l’azione penale per un reato per il quale era comminata la detenzione si prescriveva in cinque anni; la prescrizione poteva tuttavia essere interrotta in applicazione dell’art. 72 cifra 2 vCP da ogni atto di istruzione di un’autorità incaricata del procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro l’agente, ritenuto che l’azione penale era prescritta in ogni caso quando il termine ordinario della prescrizione era superato della metà, ossia per il reato in esame sette anni e mezzo (prescrizione assoluta);

                                       che secondo la nuova normativa sulla prescrizione, che non prevede più l’interruzione per quando concerne l’azione penale, quest’ultima si prescrive per i reati cui è comminata la detenzione in sette anni (art. 70 cpv. 1 lett. c CP);

                                       che per l’art. 337 CP le disposizioni del codice penale sulla prescrizione dell’azione penale e della pena si applicano anche ai reati commessi e alle pene pronunciate prima dell’attuazione del codice stesso, se queste disposizioni sono più favorevoli al colpevole;

                                       che parimenti in caso di modificazione delle norme sulla prescrizione si applica il nuovo diritto se più favorevole all’agente (cfr. DTF 130 IV 101);

                                       che in concreto trova pertanto applicazione la nuova legge, che regola la prescrizione dell’azione penale in sette anni per i delitti cui è comminata la detenzione;

                                       che l’azione penale nei confronti di ACCU 1 si è quindi prescritta al più tardi il 15 novembre 2005;

                                       che l’accusato deve di conseguenza essere prosciolto dall’imputazione di corruzione attiva per prescrizione dell’azione penale;

visti                                  gli art. 70, 72 cifra 2, 288 vCP; 70 cpv. 1 lett. c CP; l'art. 273 e segg. CPP;

pronuncia:               1.     ACCU 1 è prosciolto dall’imputazione di corruzione attiva per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2904/2005 del 9 agosto 2005.

                                2.     La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 250.- sono poste a carico dello Stato.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese:                   a carico dello Stato

                                         fr.             500.-                   tassa di giustizia

                                         fr.             250.-                   spese giudiziarie

                                         fr.             750.-                   totale

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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