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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.04.2007 10.2005.389

20. April 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,184 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

violazione di domicilio per tagliare una siepe

Volltext

1. CIVI 1 2. CIVI 2    

Incarto n. 10.2005.389 DA 2873/2005

Bellinzona 20 aprile 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difesa da: DI 1  

prevenuta colpevole di         violazione di domicilio,

                                        per avere, a __________ nel corso del mese di ottobre 2004, per il tramite dei giardinieri __________ e __________, commesso violazione di domicilio sulla part. __________ RFD __________, comprendente un giardino cintato, gravata da un diritto di compera da parte di CIVI 1, ivi domiciliato, e di CIVI 2, e meglio per avere dato mandato ai giardinieri __________ e __________ di tagliare la siepe esistente sul muro di confine tra le part. __________ e __________ RFD __________, asserendo loro, contrariamente al vero, che potevano penetrare nel giardino della part. __________ RFD __________ avendo ottenuto l’accordo di CIVI 1, rispettivamente, di CIVI 2;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 186 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 8 agosto 2005 n. 2873/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla multa di fr. 400.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta in data 16 agosto 2005;

indetto                               il dibattimento 20 aprile 2007, al quale hanno preso parte l’accusata e il suo patrocinatore; la Sost. Procuratrice pubblica con lettera 30 ottobre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato, mentre le parti civili CIVI 1, __________, e CIVI 2, __________, non hanno fatto atto di comparsa, la prima preannunciando peraltro telefonicamente la sua assenza;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata e dei testi;

sentito                              il difensore, avv. DI 1, __________, il quale postula il proscioglimento della sua patrocinata per tre ragioni: innanzitutto, le parti civili, al momento dell’esecuzione dei lavori di taglio della siepe che ricopriva il muro divisorio, non erano ancora coposseditrici del bene immobile n. __________ RFD del Comune di __________ e di conseguenza, i querelanti non sarebbero stati titolari del diritto di domicilio tutelato dall’art. 186 CP e non avrebbero avuto, a quell’epoca, valida legittimazione attiva per denunciare la prevenuta. Secondariamente, il difensore rileva che, per la sua cliente, della cui buona fede non v’è motivo di dubitare, la volontà delle parti civili di autorizzarla a procedere al taglio della siepe era riconoscibile, in particolare a seguito di un cenno con il capo manifestato dalla signora CIVI 2 e in considerazione dell’insistenza con cui le parti civili le avrebbero fatto intendere che la siepe andava potata; perciò, la sua cliente avrebbe al limite agito per una supposizione erronea delle circostanze rilevanti, comportante una sola negligenza, penalmente non punibile (cfr. art. 186 combinato con l’art. 13 CP). Da ultimo, la sua assistita dovrebbe in ogni caso beneficiare dell’esimente prevista dall’art. 118 LAC, applicato per analogia ai fatti enucleati nel decreto di accusa, ed essere così assolta;

sentita                               per ultimo l'accusata per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), la quale asserisce di non riuscire a capire le ragioni che hanno spinto il Magistrato inquirente a rinviarla di fronte al giudice. Ella asserisce di aver eseguito un incarico conferitole dalle parti civili e di sentirsi protagonista, suo malgrado, di un’ingiustizia, di una “Schikane”, e di una storia incredibile; ella conclude augurandosi che un simile modo di agire delle parti civili non venga protetto dal giudice;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio, con il consenso del difensore, i seguenti quesiti:

                                  I.     In ordine

                                 1.     La querela penale presentata dai signori CIVI 1, __________, e CIVI 2, __________, è da reputare nulla e non si deve giudicare sull’imputazione del DA dell’8 agosto 2005 n. 2873/2005 per difetto di valida querela?

                                 II.     Nel merito

                                 1.     E’ ACCU 1, __________, autrice colpevole di violazione di domicilio, art. 186 CP,

                                        per avere, a __________ nel corso del mese di ottobre 2004, per il tramite dei giardinieri __________ e __________, commesso violazione di domicilio sulla part. __________ RFD __________, comprendente un giardino cintato, gravata da un diritto di compera da parte di CIVI 1, ivi domiciliato, e di CIVI 2, e meglio per avere dato mandato ai giardinieri __________ e __________ di tagliare la siepe esistente sul muro di confine tra le part. __________ e __________ RFD __________, asserendo loro, contrariamente al vero, che potevano penetrare nel giardino della part. __________ RFD __________ avendo ottenuto l’accordo di CIVI 1, rispettivamente, di CIVI 2?

                                 2.     Ha agito conformemente a un errore sui fatti, art. 13 CP?

                                 3.     Trattasi di un atto lecito ai sensi dell’art. 118 LAC combinato con l’art. 14 CP?

                                 4.     In caso di risposta affermativa al quesito n. 1 nel merito, quale pena deve esserle inflitta?

                                 5.     In caso di condanna, la stessa dev’essere iscritta a casellario giudiziale?

                                 6.     A chi il carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 13, 14, 30 ss., 47 ss., 49, 52 e 106 e 186 CP; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiara                           ACCU 1,

                                        autrice colpevole di violazione di domicilio, art. 186 CP,

                                        per avere, a __________ nel corso del mese di ottobre 2004, per il tramite dei giardinieri __________ e __________, commesso violazione di domicilio sulla part. __________ RFD __________, comprendente un giardino cintato, gravata da un diritto di compera da parte di CIVI 1, ivi domiciliato, e di CIVI 2, e meglio per avere dato mandato ai giardinieri __________ e __________ di tagliare la siepe esistente sul muro di confine tra le part. __________ e __________ RFD __________, asserendo loro, contrariamente al vero, che potevano penetrare nel giardino della part. __________ RFD __________ avendo ottenuto l’accordo di CIVI 1, rispettivamente, di CIVI 2;

la manda                         esenta da ogni pena,

atteso                               che la stessa è comunque tenuta al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 366.00 (trecentosessantasei).

Non ordina                       l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

           Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                       166.00       testi                                                                  

                                        fr.                      366.00       totale

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