Incarto n. 10.2005.381/CEG DA 2841/2005
Bellinzona 19 giugno 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto il motoveicolo Yamaha targato TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.55 - max 1.46 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ __________;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCS;
perseguito con decreto d’accusa del 2 agosto 2005 n. DA 2841/2005 del ACCU 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 1'000.--. 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 agosto 2005;
dato atto che l’accusato, benché regolarmente citato a mezzo raccomandata, non è comparso, mentre il ACCU 1 con lettera 29 maggio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto a __________ __________ il motoveicolo Yamaha targato TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.55 - max 1.46 grammi per mille);
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1, 3; negativamente al quesito posto sub 2; come segue al quesito posto sub 4;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 prima frase LCS) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2841/2005 del 2 agosto 2005;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 1'000.— (mille);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per complessivi fr. 600.— (seicento);
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dal giorno del dibattimento (19 giugno 2006), ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80907),
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'600.-- totale