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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.09.2006 10.2005.378

22. September 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,963 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

provocare delle lesioni semplici per legittima difesa

Volltext

CIVI 1 patr. da: PR 1    

Incarto n. 10.2005.378 DA 2762/2005

Bellinzona 22 settembre 2006  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difesa da:)  

prevenuta colpevole di         lesioni semplici,

                                        per avere, a __________, in via __________, presso il ristorante __________

                                        in data 15 ottobre 2004, colpendola al viso con degli schiaffi e graffiandola al torace, cagionato a CIVI 1 le lesioni di cui al certificato medico di data 15.10.2004 del dottor __________;

reato previsto                     dall’art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 2762/2005 di data 22 luglio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

                                        1.  Alla multa di fr. 200.--.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 8 agosto 2005 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 22 settembre 2006, al quale sono comparsi l’accusata personalmente, il difensore e il patrocinatore di parte civile mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 29 maggio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; 

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il patrocinatrice di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

sentito                              il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentita                               da ultima l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 1.     ACCU 1 ha cominciato a intrattenere rapporti con la zia CIVI 1 nel 1998 dopo la morte della madre. La zia nel 2000 ha aperto un ristorante nelle vicinanze di casa sua e nell’inverno 2003, avendo visto che la nipote, già madre di un figlio, era senza lavoro e in difficoltà finanziarie, le ha proposto di lavorare con lei come cameriera.

                                        L’accusata ha così iniziato l’attività nell’esercizio pubblico __________ in via __________ a __________ con un regolare contratto di lavoro. Il rapporto, a suo dire, non era molto armonioso, sia perché la zia si intrometteva nella sua vita privata, sia perché criticava spesso la madre defunta con la quale non aveva avuto una buona relazione.

                                        Dopo circa un anno di lavoro è rimasta incinta e ha comunicato il fatto al datore di lavoro attorno a marzo/ aprile 2004. La zia ha inizialmente reagito bene alla notizia, mentre il socio/pizzaiolo __________ non l’ha accolta positivamente e ha consigliato all’accusata di abortire.

                                        L’intenzione era quella di lavorare fino alla fine della gravidanza, ma da luglio ha dovuto rimanere a riposto per motivi legati al suo stato.

                                 2.     Con l’interruzione dell’attività il datore di lavoro non ha più versato il salario, benché il contratto di lavoro prevedesse le usuali deduzioni per assicurazione (cfr. doc. dib. difesa n. 12).

                                        All’inizio di ottobre, dopo 3 mesi senza paga, essendo priva di soldi e con il figlio da mantenere, l’accusata ha chiesto nuovamente il versamento di quanto dovutole. A tal fine è stata convocata nell’esercizio pubblico per il 15 ottobre 2004.

                                        Si è presentata attorno alle 14.00 ed è stata invitata dalla zia a sedersi al tavolo, al quale lei è il socio __________ stavano terminando di mangiare.

                                        ACCU 1 ha preso posto accanto alla signora CIVI 1 e dopo averle consegnato un certificato medico ha ribadito la sua richiesta di pagamento. La zia a quel punto le ha chiesto di giustificarsi per il fatto che andava “in giro a dire cose spiacevoli sul conto della __________ SA” (il gestore del ristorante).

                                        L’accusata ha risposto che non era assolutamente vero e di non aver mai parlato male della ditta.

                                        Ne è nata una discussione, che l’imputata ha così descritto:

                                        “In seguito nella discussione lei (la zia) ha continuato ad accusarmi di diffamare il nome della ‘__________SA’, lei si è arrabbiata alzando il tono della voce urlando e dicendo che io sputo nel piatto dove mangio, che lei mi ha cresciuto e che mi fa l’elemosina. Dopo altre critiche e insulti vari io mi sono alzata dal tavolo e alzato il tono della voce le ho detto di smetterla di dire cavolate. Visto che lei si avvicinava sempre di più io sono passata a vie di fatto nei suoi confronti ed è possibile che l’abbia graffiata come lei dice e poi le ho dato una sberla. Poi è subentrato il __________ il quale ci ha divise.” (cfr. verbale di interrogatorio ACCU 1, 23 novembre 2004, pag. 2).

                                        Dopo la colluttazione le è stato versato lo stipendio per i mesi di luglio, agosto e settembre (fr. 3'810.-).

                                 3.     Il giorno stesso la signora CIVI 1 si è recata dal medico, il quale ha attestato che la paziente presentava graffi e lividi all’emiviso e all’emitorace destri, guaribili entro una settimana (cfr. certificato medico allegato alla querela).

                                        Il 19 ottobre seguente la __________ SA, per il tramite della sua legale, ha intimato all’accusata la disdetta del contratto di lavoro con effetto immediato (cfr. doc. dib. difesa n. 4).

                                        Ciò ha costretto l’imputata a inoltrare alla competente Pretura un’istanza per il pagamento del salario fino alla scadenza del termine di disdetta. La procedura è attualmente sospesa in attesa del presente giudizio.

                                 4.     Preso atto di quanto sopra il Sostituto Procuratore pubblico ha riconosciuto ACCU 1 autrice colpevole di lesioni semplici e ha proposto la sua condanna a una multa di fr. 200.-.

                                 5.     Al dibattimento l’accusata a nuovamente riconosciuto i fatti. Ha precisato di essere molto dispiaciuta per quello che è successo, ma di avere avuto quella reazione solo a causa delle provocazioni e degli insulti pesanti che le erano stati rivolti. Fra questi ha citato “puttana” e “puttanella”.

                                        Per quanto concerne la dinamica della colluttazione ha sostenuto di avere dato sola una sberla alla zia e di avere poi allungato le due mani per tenerla a distanza prima dell’intervento di __________. Non ha escluso di averla potuta graffiare in questo frangente.

                                        Infine ha osservato di essersi scusata con la zia, con la quale, quando la incontra, parla normalmente, tant’è che la stessa le ha chiesto di poter vedere di tanto in tanto la bambina, che è nata nel dicembre del 2004.

                                 6.     La patrocinatrice di parte civile ha sottolineato come l’accusata abbia ammesso i fatti, rilevando che in occasione del suo primo interrogatorio non ha accennato agli insulti, in particolare al termine “puttanella”, tant’è che le circostanze erano a tal punto chiare, che la polizia non ha ritenuto necessario sentire come testimone __________.

                                        Infine ha evidenziato che la signora CIVI 1 è rimasta molto scossa dai fatti e ne porta ancora oggi le conseguenze psicologiche.

                                        Ha chiesto per concludere la conferma del decreto di accusa.

                                 7.     Il difensore afferma che l’episodio in discussione è stato provocato dalla parte lesa, la quale già nei mesi precedenti si era resa protagonista di un illecito attacco al patrimonio dell’accusata, che, incinta con problemi di salute e un figlio da mantenere, era costretta a elemosinare il salario.

                                        Ciononostante ACCU 1 non ha agito con premeditazione, perché quando è entrata nel ristorante non aveva alcuna intenzione di dare una sberla alla zia o di attaccarla altrimenti.

                                        I fatti sono invece da ricondurre all’ingiuria espressa dalla signora CIVI 1, che ha provocato la reazione dell’imputata. Non c’è nessun altro elemento a disposizione per spiegare la sberla. Ne segue che deve trovare applicazione l’art. 177 cpv. 2 CP.

                                        Qualora non si volesse ammettere quanto sopra, non si potrebbe comunque imputare una colpa all’accusata, la quale ha agito per legittima difesa, avendo avuto una reazione diretta a un attacco. E se si volesse considerare la stessa esagerata, si dovrebbe tenere conto che l’imputata ha agito in stato di scusabile eccitazione e sbigottimento (art. 33 cpv. 2 CP).

                                        In definitiva chiede il proscioglimento.

                                 8.     Per l’art. 123 cifra 1 CP chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione. Nei casi poco gravi, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66).

                                        Quando ci si trova confrontati con ematomi, escoriazioni, graffi e contusioni provocati da un colpo o da altre cause del genere la distinzione tra vie di fatto e lesioni semplici è delicata. In questi casi occorre tener conto, se il danno è solo passeggero e senza importanza per il benessere della parte lesa (vie di fatto), anche dell’importanza del dolore patito (cfr. DTF 119 IV 25).

                                        La giurisprudenza riconosce al giudice, nei casi limite, un margine di apprezzamento dal momento che l’accertamento dei fatti e l’interpretazione di una nozione giuridica indeterminata –come lo sono quelle di vie di fatto e di lesioni semplici– sono strettamente legati fra loro.

                                        La dottrina ha inoltre osservato che le lesioni corporali che si situano al limite delle vie di fatto possono essere trattate in modo soddisfacente con l’applicazione dell’art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP, che permette un’attenuazione libera della pena in caso di poca gravità (cfr. Schubart, Besonderer Teil I, ad art. 123 n. 65).

                                 9.     In concreto il medico ha attestato la presenza di graffi e lividi: si potrebbe quindi concludere che vi siano state solo vie di fatto. Tuttavia, va pure tenuto conto che gli stessi non erano limitati al viso, ma si estendevano anche al torace (ciò che lascia presupporre che oltre alla sberla l’accusata abbia anche perlomeno gesticolato in direzione della zia, colpendola sotto il collo e al petto) e erano guaribili in un lasso di tempo che poteva raggiungere anche la settimana (cfr. certificato medico). Inoltre non va disatteso che il fatto che a colpirla sia stata la nipote che ha sempre cercato di aiutare ha scosso la parte lesa, anche se riesce difficile credere che questo stato di cose perduri ancora oggi, come si è voluto far credere al dibattimento, visto che sembra proprio che i rapporti fra le parti, seppur non frequenti, si siano normalizzati.

                                        In definitiva, questo giudice valutando l’insieme delle circostanze, ritiene che pur trattandosi di un caso molto al limite, si debba concludere per il reato di lesioni semplici di lieve entità.

                                        L’accusata non ha contestato i fatti. Dal punto di vista oggettivo il reato è quindi dato.

                               10.     Il difensore ha evidenziato la provocazione cui è stata sottoposta l’accusata, chiedendo che sia mandata esente da pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP, secondo il quale se un’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.

                                        In specie questa norma, che è prevista per il caso di ingiuria e potrebbe ancora entrare in linea di conto se si interpretano le vie di fatto come una forma di ingiuria, non può trovare applicazione essendo dato il reato di lesioni semplici.

                               11.     In seguito il difensore ha sostenuto che l’accusata ha agito per legittima difesa, avendo voluto opporsi alle ingiuste provocazioni e ingiurie che ledevano il suo onore. Ha osservato altresì che se si dovesse ritenere eccessiva la difesa, ACCU 1 dovrebbe comunque andare esente da pena per essersi trovata in stato di scusabile eccitazione e sbigottimento.

                                        Giusta l’art. 33 cpv. 1 CP ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri.

                                        Se chi respinge l’aggressione ha ecceduto i limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66 CO); se l’eccesso della legittima difesa può essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l’imputato va esente da pena (art. 33 cpv. 2 CP).

                                        La formulazione della norma lascia al giudice un ampio potere d’apprezzamento nel valutare la proporzionalità della difesa. A tal fine entra in linea di conto la gravità dell’attacco o della minaccia, come pure la rilevanza del bene giuridico minacciato e quella del bene giuridico leso con la reazione difensiva (cfr. DTF 107 IV 12 cons. 3; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2. ed., n. 10 ad art. 33 CP).

                                        L’eccesso di legittima difesa è, appunto, una reazione sproporzionata alle circostanze. In tal caso il giudice attenua la pena dell’autore secondo il suo libero apprezzamento (art. 66 CP) oppure prescinde da ogni pena (art. 33 cpv. 2 seconda frase CP): L’imputato va esente da pena, però solo se l’attacco ingiusto ha provocato –almeno preponderatamente– uno stato di eccitazione e di sbigottimento che le circostanze e le modalità dell’attacco fanno apparire scusabile. Non ogni minimo stato di eccitazione e di sbigottimento basta per mandare esente da pena l’autore. Facendo uso del suo potere di apprezzamento, il giudice usa un metro di valutazione tanto più severo quanto più pericolosa appaia la reazione dell’imputato. Come nel caso dell’art. 113 CP, è necessario esaminare se di fronte a un attacco come quello subito dall’imputato una persona normalmente intenzionata (rechtlich gesinnt) sarebbe caduta nel medesimo stato di eccitazione e di sbigottimento (cfr. Trechsel, op. cit., n. 17 ad art. 33 CP). Per applicare l’art. 33 cpv. 2 seconda frase CP il giudice deve indicare chiaramente, ad ogni modo, se l’autore fosse in preda a eccitazione o sbigottimento e, in caso affermativo, se l’eccitazione o lo sbigottimento fosse scusabile (cfr. DTF 115 IV 167 cons. 4c, pag. 172).

                               12.     Dagli atti emerge che tra le parti era in atto un’accesa discussione e che nel corso della stessa CIVI 1 ha proferito insulti all’indirizzo della nipote, la quale già in occasione del primo interrogatorio, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte civile, ha menzionato questa circostanza, pur senza indicare quali termini sono stati utilizzati. Al dibattimento l’accusata ha precisato le parole pronunciate, che effettivamente sono idonee a ledere l’onore di chi viene con esse apostrofato.

                                        Il bene giuridico attaccato era dunque l’onore. Anche in simile situazione è lecito difendersi. Tuttavia, non è corretto rispondere con un’azione che provoca lesioni semplici, perché il bene protetto non giustifica la violazione dell’integrità fisica. Una reazione di questo tipo è da ritenere eccessiva.

                               13.     Resta da verificare se l’eccesso possa essere attribuito a scusabile eccitazione o sbigottimento.

                                        La difesa ha evidenziato come l’accusata si trovasse in una situazione di angustia a causa del mancato versamento del salario, che ha definito un illecito attacco al suo patrimonio. La stessa difesa ha però sottolineato che quando ACCU 1 è entrata nel ristorante era tranquilla e non aveva nessuna intenzione di aggredire la zia. Ciò è credibile, perché si era recata lì proprio per ritirare i soldi che le erano stati promessi e non aveva quindi particolare motivo di essere agitata.

                                        L’asserto turbamento poteva pertanto solo essere dovuto a quanto successo all’interno dell’esercizio pubblico, ossia una discussione più o meno animata nel corso della quale è stato pronunciato qualche insulto. Una situazione di questo tipo. benché non debba forzatamente lasciare impassibili, non può portare, se non vi sono altri elementi concomitanti, ad una agitazione tale da giustificare una reazione come quella avuta dall’imputata. In altre parole una persona normalmente intenzionata non si lascia trasportare per così poco in uno stato di alterazione che lo porti a reagire con azioni che provocano lesioni semplici. Se così fosse di fronte ai purtroppo frequenti insulti con i quali siamo confrontati ci sarebbe sempre qualcuno che deve ricorrere alle cure del medico.

                                        In definitiva l’accusata non ha agito in stato di scusabile eccitazione e sbigottimento.

                               14.     ACCU 1 è pertanto autrice colpevole di lesioni semplici di poca gravità.

                                        Questa conclusione non significa ancora che il licenziamento con effetto immediato sia giustificato. Sarà compito del giudice civile, cui è sottoposta la questione, analizzare nuovamente la portata del comportamento del datore di lavoro e la gravità del gesto della lavoratrice nell’ottica della giurisprudenza in materia di licenziamento in tronco.

                                        La multa di fr. 200.- proposta dall’accusa, tenuto conto del fatto che l’imputata è incensurata, della provocazione della vittima e della poca gravità delle lesioni, è rettamente commisurata al grado di colpa e tiene debitamente conto delle circostanze del caso concreto. Merita pertanto conferma.

visti                                   gli art. 63, 66, 123 cifra 1 cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           __________ ACCU 1

                                        autrice colpevole di lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2762/2005 del 22 luglio 2005.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 200.-;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-.

ordina                             l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna                           alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

          Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       200.00       multa

                                        fr.                       500.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie                     

                                        fr.                      800.00       totale

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