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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.10.2005 10.2005.355

28. Oktober 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·531 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

tentato si sottrarre denaro ad un ospite di una casa per anziani senza riuscirvi poiché sorpresa da un'infermiera.

Volltext

CIVI 1 rappr. da: RA 1    

Incarto n. 10.2005.355 DA 2623/2005

Bellinzona 28 ottobre 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 (rappr. dal tutore: TU 1)  

prevenuta colpevole di        tentato furto,

                                        per avere, a scopo di indebito profitto, introducendosi all’interno della stanza n. 611 della Casa per anziani __________ di __________ il 5.3.2005, tentato di sottrarre al fine di appropriarsene, denaro ai danni di CIVI 1, non riuscendo nell’intento in quanto sorpresa da un’infermiera;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall’art. 139 cifra 1 CP; richiamato l'art. 21 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 2623/2005 di data 13 luglio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

                                        1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2. Il rinvio della parte civile al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 luglio 2005 dall'accusata, limitatamente al dispositivo n. 2;

indetto                               il dibattimento 28 ottobre 2005, al quale l’accusata con decisione 27 ottobre 2005 è stata autorizzata a non comparire, mentre il Procuratore pubblico con lettera 22 agosto 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se la parte civile deve essere rinviata al competente foro civile per sue eventuali pretese.

                                    2.  Sulle spese per l’odierno giudizio.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 9 e segg., 265 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

rinvia                               la parte civile al competente foro civile per sue eventuali pretese di corrispondente natura.

rileva                               che i dispositivi per i quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:

                                        “la condanna di ACCU 1:

                                        1.  Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        …

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.”

                                        sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta il 13 luglio 2005.

carica                               alla condannata la tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 100.- per l’odierno giudizio.

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.      

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                 50.-            tassa di giustizia DA

                                        fr.                 50.-            tassa di giustizia

                                        fr.                 50.-            spese giudiziarie DA

                                        fr.                100.-            spese giudiziarie

                                        fr.               250.-            totale

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