Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.03.2007 10.2005.342

8. März 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·787 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Vendita di un'autovettura oggetto di un contratto leasing senza riversare la somma ricevuta alla società leasing.

Volltext

LESA 1    

Incarto n. 10.2005.342 DA 2501/2005

Bellinzona 8 marzo 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DI 1,)

prevenuto colpevole di         appropriazione indebita,

                                        per essersi appropriato, nel corso del mese di settembre 2004, a __________, __________ e __________, agendo in correità con __________, dell'autovettura marca __________ di colore grigio, telaio n. __________, matricola n. __________, oggetto del contratto di leasing da lui stipulato con la società LESA 1, __________ al fine di procacciarsi un indebito profitto, e meglio per avere, nel citato periodo, affidato a __________ la menzionata autovettura, il cui valore ammontava a circa fr. 22'000.--, allo scopo di procedere alla sua vendita, ritenuto che la stessa è stata effettivamente venduta da __________ a __________, amministratore unico della __________, __________ omettendo di informare l’acquirente dell’esistenza del contratto di leasing ed ottenendo il versamento di fr. 18'000.—, somma non riversata alla società di leasing ed utilizzata per scopi personali;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CP; richiamato l’art. 41 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa dell’11 luglio 2005 n. 2501/2005 del che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

ed inoltre                      3.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 12 luglio 2005;

indetto                               il dibattimento in data 8 marzo 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore e il Procuratore Pubblico;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il Procuratore pubblico, il quale chiede che la pena proposta venga adeguata alla nuova normativa e in particolare chiede la condanna dell’accusato al pagamento di 75 indennità giornaliere di fr. 100.—sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni, come pure al pagamento di una multa di fr. 1'500.--;

sentito                               il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento dall’accusa e in via subordinata una massiccia riduzione della pena come pure l’accollo di spese allo Stato e il riconoscimento di ripetibili;

sentito                              da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     È ACCU 1 autore colpevole di appropriazione indebita per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     L’eventuale pena deve essere sospesa condizionalmente?

                                 4.     L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese di giudizio e vanno riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 138 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di appropriazione indebita, (art. 138 cifra 1 CP), per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa a suo carico;

condanna                    ACCU 1

                                    1.       alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 6'000.-- (seimila);

                                        §   l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                    2.       alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento);

                                        §   in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.              al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-- (fr. 700.-- in caso di motivazione scritta).

                                   4.       Non si assegnano ripetibili.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                         Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                    fr.                         1'200.--         multa

                                    fr.                            200.--         tassa di giustizia

                                    fr.                            200.--         spese giudiziarie

                                    fr.                         1'600.--         totale

10.2005.342 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.03.2007 10.2005.342 — Swissrulings