Incarto n. 10.2005.333 DA 2405/2005
Bellinzona 23 giugno 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione;
per avere, a __________, in data 18 ottobre 1996, agendo in correità con __________, indotto in inganno il notaio avv. __________, __________, facendo attestare a quest'ultimo, contrariamente al vero, nell'atto pubblico di compravendita n. __________ avente per oggetto il Fol. PPP __________ di __________, sottoscritto dalla moglie __________ (venditrice) e __________ (acquirente), un prezzo di fr. 50'000.- invece del reale prezzo di fr. 100'000.- da lui pattuito con l’acquirente __________ nelle corse delle trattative di vendita;
fatti avvenuti il 18 ottobre 1996 a __________;
reato previsto dall'art. 253 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 2405/2005 di data 27 giugno 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 5 luglio 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 23 giugno 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore e il procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentiti i testi;
sentito il procuratore pubblico, il quale conferma il decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 63, 253 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti:
dichiara ACCU 1
autore colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2405/2005 del 27 giugno 2005.
condanna ACCU 1
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 50.00 testi
fr. 400.00 totale