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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.10.2005 10.2005.287

12. Oktober 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·741 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

circolato con ciclomotore in stato di ubiachezza ed averne perso la padronanza

Volltext

Incarto n. 10.2005.287 DA 1118/2005

Bellinzona 12 ottobre 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1)

(difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di    1.   circolazione in stato di inattitudine

                                        per aver condotto il ciclomotore Piaggio targato TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.61 - max. 1.79 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2003 per analogo reato (alcolemia: 1.78 grammi per mille);

fatti avvenuti                       a __________ il 2.02.2005;

rato previsto                       dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

                                   2.   infrazione alle norme della circolazione

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la recinzione metallica posta a delimitazione del campo stradale;

fatti avvenuti                       a __________ il 2.02.2005;

reato previsto                     dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1118/2005 di data 27 maggio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da espiare.

                                        2.  Alla multa di fr. 500.--.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 aprile 2005 dall'accusato;

preso atto                          che l’accusato è stato giudicato in contumacia dal Giudice della Pretura penale il 27 maggio 2005;

vista                                  la richiesta di nuovo giudizio del 13 giugno 2005;

indetto                               il dibattimento 12 ottobre 2005, al quale sono comparsi l’accusato, il difensore ed il curatore mentre il Procuratore pubblico con lettera 6 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;

sentito                              il difensore, il quale chiede il proscioglimento e in subordine postula una riduzione della pena per scemata responsabilità e per il comportamento irreprensibile dell’accusato dopo i fatti, nonché il beneficio della sospensione condizionale, vista la prognosi positiva in favore del medesimo;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                        1.1.  circolazione in stato di inattitudine

                                        1.2.  infrazione alle norme della circolazione

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 90 cifra 1 OAC; 41, 63, 68, 105 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di circolazione in stato di inattitudine e infrazione alle norme di circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1118/2005 del 27 maggio 2005;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 20 (venti) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 (un) anno;

                                        2.  alla multa di fr. 500.--;

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (418),

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie                     

                                        fr.                      800.00       totale

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