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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.02.2006 10.2005.283

14. Februar 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,002 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

dare uno schiaffo sulla guancia cagionando delle lesioni

Volltext

CIVI 1 patr. da: PR 1    

Incarto n. 10.2005.283/CEG DA 837/2005

Bellinzona 14 febbraio 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,

                                        per avere, a __________, all’interno del negozio __________, in data __________, tirandole uno schiaffo sulla guancia sinistra compiuto vie di fatto a CIVI 1;

                                 2.     lesioni colpose,

                                        per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub 1, per imprevidenza colpevole, cagionato un danno al corpo e alla salute di CIVI 1 e meglio, schiaffeggiandola al volto, perdendo di conseguenza quest’ultima l’equilibrio, cadendo quindi a terra, cagionatole le lesioni di cui al certificato medico agli atti di data __________;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 1 marzo 2005 n. DA 837/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 400.--.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________, ma l'ammonisce formalmente;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 maggio 2005;

richiamate                         le ordinanze 9 gennaio 2006 con cui, trattandosi di terza citazione sempre su domanda di rinvio dell’accusato per malattia, il medesimo era stato espressamente reso attento al fatto che in caso di duraturo impedimento si sarebbe proceduto al giudizio in sua assenza;

                                        l’ordinanza 13 febbraio 2006 con cui è stata respinta la richiesta di rinvio del dibattimento da parte dell’accusato;

dichiarato aperto                il pubblico dibattimento in data odierna alle ore 14.30, alla presenza del solo patrocinatore di parte civile,  mentre l’accusato, benché regolarmente citato a mezzo raccomandata, non ha fatto atto di comparsa; AINQ 1 con lettera 21 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

sentito                              il patrocinatore della parte civile, il quale postula la conferma del decreto impugnato e presenta inoltre istanza di risarcimento, con relativi allegati, per complessivi fr. 4'274.55 (fr. 2'593.70 a titolo di spese legli, fr. 1'500.- a titolo di torto morale e fr. 180.85 per spese mediche non coperte dalla cassa malati);

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

                              1.1.     vie di fatto, per avere, a __________, all’interno del negozio __________, in data __________, tirandole uno schiaffo sulla guancia sinistra compiuto vie di fatto a CIVI 1?

                              1.2.     lesioni colpose, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub 1, per imprevidenza colpevole, cagionato un danno al corpo e alla salute di CIVI 1 e meglio, schiaffeggiandola al volto, perdendo di conseguenza quest’ultima l’equilibrio, cadendo quindi a terra, cagionatole le lesioni di cui al certificato medico agli atti di data __________?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

                                 3.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico il __________?

                              3.1.     In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto oppure deve esservi formale ammonimento?

                                 4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 5.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

                                 6.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

visti                                   gli art. 41 cifra 3 cpv. 2, 49 cifra 4, 125 cpv. 1, 126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 3.1., 4. e 5; negativamente ai quesiti posti sub 2 e 3;

dichiara                           ACCU 1,

                                        autore colpevole di lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP) e vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 837/2005 del 1 marzo 2005;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);

2.    al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- per complessivi fr. 300.-- (trecento);

3.     al pagamento alla parte civile a titolo di risarcimento di fr. 1'477.35 per onorario e spese legali, fr. 300.— a titolo di torto morale e fr. 180.85 per spese mediche non coperte dalla cassa malati, per un totale di fr. 1'958.20 (millenovecentocinquantotto&venti);

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico il __________, ma ammonisce formalmente il condannato (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP);

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avverte                             le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

                                        il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

         Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       400.--         multa

                                        fr.                       150.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       150.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      700.--         totale

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