Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.12.2005 10.2005.246

21. Dezember 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,391 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

cani liberi e senza controllo che aggrediscono animali e persone, dolo eventuale

Volltext

1. LESA 1 2. CIVI 1 3. CIVI 2    

Incarto n. 10.2005.246 DA 1566/2005

Bellinzona 21 dicembre 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di         1.  lesioni semplici,

                                             per avere, a __________ e __________, il 13 gennaio 2005, lasciandoli vagare senza controllo pur conoscendo la predisposizione ad attaccare persone e animali che transitano legittimamente nei pressi della sua azienda agricola, permesso, per dolo eventuale, ai suoi due cani (uno di piccola taglia e uno di grossa taglia) di aggredire il caneLESA 1, che nel legittimo tentativo di proteggere il suo cane ha riportato le lesioni riferite dal certificato medico del dr. med. __________, agli atti;

                                        2.  danneggiamento,

                                             2.1.  per avere, a __________ e __________, il 3 aprile 2004, lasciandolo vagare senza controllo pur conoscendo la predisposizione ad attaccare persone e animali che transitano legittimamente nei pressi della sua azienda agricola, permesso, per dolo eventuale, al suo cane di grossa taglia di aggredire i cani di CIVI 1 e CIVI 2, ferendoli, causando così un danno di fr. 126.50 alla prima e fr. 51.-- alla seconda, come da documentazione veterinaria agli atti;

                                             2.2.  per avere, a __________ e __________, il 13 gennaio 2005, lasciandoli vagare senza controllo pur conoscendo la predisposizione ad attaccare persone e animali che transitano legittimamente nei pressi della sua azienda agricola, permesso, per dolo eventuale, ai suoi due cani (uno di piccola taglia e uno di grossa taglia) di aggredire il cane di LESA 1, ferendolo all’arto anteriore sinistro, causando così un danno non quantificato alla proprietaria, che ha dovuto portare il cane un veterinario;

                                        3.  disobbedienza a decisioni dell'autorità,

                                             per avere, a __________, dal 12 novembre 2003, volontariamente omesso di ottemperare alla risoluzione n. 871 del 3 novembre 2003 del Municipio di __________, che gli ordinava, con la comminatoria dell’art. 292 CPS, di allontanare il cane di sua proprietà dall’azienda agricola;

                                        4.  ripetuti atti contro la pubblica incolumità,

                                             per avere ripetutamente lasciato vagare i propri cani nei pressi dell’azienda agricola di __________, e meglio:

                                             il 3 aprile 2004, il suo cane di grossa taglia, come riferito al punto 2.1.

                                             il 13 gennaio 2005, i suoi due cani (uno di piccola taglia e uno di grossa taglia), come riferito al punto 2.2.;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti                       dagli art. 123 cifra 1, 144 cpv. 1, 292 CPS e 6 LOP, richiamati gli art. 41 cifra 1, 66 e 68 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 25 aprile 2005 n. DA 1566/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 5 (cinque) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3.  Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 126.50, a titolo di risarcimento per le spese veterinarie sostenute (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

                                        4.  Al versamento alla parte civile CIVI 2 dell'importo di fr. 51.--, a titolo di risarcimento per le spese veterinarie sostenute (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

                                        5.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        6.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 maggio 2005 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 21 dicembre 2005, al quale hanno partecipato l’imputato ed il Sostituto Procuratore pubblico;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

prospettate                        all’imputato, ai sensi dell’art. 250 cpv. 1 CPP, subordinatamente al reato di lesioni semplici, le imputazioni di cui agli art. 123 cpv. 2 CPS (lesioni semplici con oggetto pericoloso), 125 CPS (lesioni colpose) e 126 CPS (vie di fatto)

sentito                               il Sostituto Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa. Per quanto concerne i capi di imputazione di lesioni semplici e di danneggiamento egli evidenzia che nella presente fattispecie sono dati gli estremi del dolo eventuale;

sentito                               da ultimo l'accusato, il quale si rammarica per gli episodi. Egli riconosce di non aver ottemperato alla decisione municipale, poiché necessita del cane per lo svolgimento della sua attività lavorativa, non certo per egoismo. Al contrario egli ha messo in atto tutto quanto in suo potere per evitare il ripetersi di simili episodi. Il cane non può inoltre essere definito pericoloso. In effetti non ha mai aggredito o ferito le persone, ma si è semplicemente limitato a difendere il suo territorio, che purtroppo non può essere cintato, dalle intrusioni di altri animali. Egli rileva come nei casi di specie le parti civili si siano comportate in maniera inadeguata, forse perché inesperte nella conduzione di cani. Egli sottolinea infine come i danni, da lui prontamente risarciti, siano stati di modesta entità. Egli contesta infine che nel caso concreto siano adempiti i presupposti del dolo eventuale;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.       L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.    Lesioni semplici ex art. 123 cpv. 1 CPS, o, in via subordinata, ex art. 123 cpv. 2 CPS, oppure, eventualmente, lesioni colpose o vie di fatto,

                                        1.2     Ripetuto danneggiamento,

                                        1.3.    Disobbedienza a decisioni dell’autorità,

                                        1.4.    Ripetuti atti contro la pubblica incolumità,

                                                  per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1556/2005 del 25 aprile 2005?

                                        2.       In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.       L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.       L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.       Devono essere confermate le condanne al risarcimento alle parti civili contenute nel decreto d’accusa, e, se sì, in che misura?

                                        6.       A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 41 cifra 1, 66, 68, 123 cifra 1, 144 cpv. 1, 292 CPS; 6 LOP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        1.  lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

                                        2.  ripetuto danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

                                        3.  disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS,

                                        4.  ripetuti atti contro la pubblica incolumità, art. 6 LOP,

                                             per i fatti compiuti a __________ e __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1566/2005 del 25 aprile 2005;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 5 (cinque) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

                                        3.  al versamento alla parte civile CIVI 1 dell’importo di fr. 126.50, a titolo di risarcimento per le spese veterinarie sostenute (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP);

                                        4.  al versamento alla parte civile CIVI 2 dell’importo di fr. 51.--, a titolo di risarcimento per le spese veterinarie sostenute (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP);

                                        5.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1000.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1450.00       totale

10.2005.246 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.12.2005 10.2005.246 — Swissrulings