1. Guy CIVI 1Schmid, Vicolo Fontanile 4A, 6855 Stabio patr. da: Avv. Andrea PR 1Carri, Chiasso, 2. Alessandro LESA 1Vaccarino, Via Al Roseto 12, 6877 Coldrerio 3. Avv. Roberto LESA 2Torrente, Via Beltramina 20b, 6900 Lugano
Incarto n. 10.2005.206 DA 1086/2005
Bellinzona 11 novembre 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Curzio Andreoli in qualità di segretario, per giudicare
Matteo ACCU 1Pons, di Giorgio e Elisabetta nata Bombardieri, nato a Mendrisio il 6 marzo 1982, attinente di Faido, celibe, agente di polizia (difeso da: DI 1Avv. Egidio Mombelli, Chiasso)
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici
per avere, a __________Balerna in data __________11 aprile 2004, colpito al volto con diversi pugni CIVI 1SCHMID Guy che era disteso a terra inerme, provocandogli le lesioni attestate dai certificati medici del __________17.05.2004 e del __________06.07.2004 del Dr. Med. __________Michel-Eric Fritz nonché del __________25.06.2004 della Dr.ssa __________Manuela Undurraga dell'Ospedale __________Beata Vergine;
2. vie di fatto
per avere, a __________Balerna in data __________11 aprile 2004, commesso vie di fatto contro LESA 1VACCARINO Alessandro, che era trattenuto da terzi, colpendolo al volto con diversi pugni;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1 e 126 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. 1086/2005 di data 14 aprile 2005 del Procuratore pubblico Marco AINQ 1Villa, Lugano, che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1Schmid Guy, __________Stabio è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 28 aprile 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 11 ottobre 2005, al quale sono comparsi l’accusato, il difensore, il patrocinatore e il Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;
il Giudicepreso atto prende atto che tra l’accusato e la parte civile CIVI 1Schmid è stato raggiunto in separata sede un accordo e che in conseguenza dello stesso è stata ritirata la querela per il reato di lesioni semplici;
rilevato che il procedimento dipendente dalla querela di CIVI 1 viene stralciato dai ruoli e che il dibattimento prosegue quindi per il solo reato di vie di fatto;, ritenuto che lo stralcio per l’altro reato avverrà con atto separato o con decisione di merito;
il Procuratore pubblicoritenuto che il prende atto del ritiro della querela per il reato principale e confermando la sussistenza del reato restante di vie di fatto in base agli atti dell’incarto, a parziale modifica del decreto di accusa oggetto del procedimento, propone come proposta di pena la condanna di ACCU 1Pons Matteo alla pena di fr. 500.— di multa oltre al pagamento delle tasse e delle spese di giustizia di fr. 450.— complessivi, oltre a quelli di questa sede;
il difensoreconsiderato che il difensore dopo aver preso atto della proposta di pena dichiara a nome e per conto di ACCU 1Pons Matteo di accettare la stessa, oltre alle tasse e alle spese di giustizia, chiedendo al Giudice giudice di contenere le spese di questa procedura;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1Matteo Pons è autore colpevole di vie di fatto
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. 2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 63, 126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1Matteo Pons,
autore colpevole di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1086/2005 del 14 aprile 2005;
condanna ACCU 1Matteo Pons,
1. alla multa di fr. 500.--;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;.
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Procuratore pubblico Marco Villa, Via Pretorio 16, Lugano, Matteo Pons, c/o avv. Egidio Mombelli, Via Motta 10, Chiasso, Avv. Egidio Mombelli, Via Motta 10, Chiasso, Guy Schmid, Vicolo Fontanile 4A, Stabio, Avv. Andrea Carri, Corso San Gottardo 38, Chiasso, Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di Matteo ACCU 1Pons,
fr. 500.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 950.00 totale