Incarto n. 10.2005.169/ANC DA 1212/2005
Bellinzona, 27 maggio 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice supplente della Pretura penale
Mattia Pontarolo
sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione,
per avere, a __________ il 13 febbraio 2005, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 130 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr., in relazione con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSS,
perseguito con decreto d’accusa del 29 marzo 2005 no. DA 1212/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'300.--.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 29.07.2002, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 11/12 aprile 2005;
indetto il dibattimento 27 maggio 2005, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico con lettera 18/20 maggio 2005 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato e data lettura del decreto d'accusa;
acquisiti agli atti i documenti formanti l’incarto DA 1212/2005;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
acquiste definitivamente agli atti ed assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale n. 10.2005.169;
sentito l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale giudica esagerata la pena proposta dal Procuratore pubblico, in particolare per quel che concerne i 45 giorni di detenzione e il periodo di prova di 4 anni. Aggiunge inoltre di aver agito in quel modo poiché aveva grosse preoccupazioni per lo stato di salute di sua madre la quale era a casa da sola. Si rimette per il resto al prudente giudizio dell’autorità giudicante.
Posti a giudizio, col consenso dell’accusato, i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione, reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr., in relazione con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSS,
per avere, a __________ il 13 febbraio 2005, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 130 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.
2. Ha agito in stato di necessità (art. 34 CPS)?
3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1, quale pena deve essergli comminata?
4. In caso di pena privativa della libertà, deve essergli concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
5. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 29.07.2002?
6. La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?
7. A chi il carico delle spese giudiziarie?
Letti ed esaminati gli atti formanti l’incarto penale n. 10.2005.169;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 90 cifra 2 in relazione con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 9 cpv. 2, 18, 34 cpv. 2, 36, 41, 48, 49 e 63 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti n. 1, 4e6e negativamente ai quesiti n. 2 e 5;
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione,
per avere, a __________ il 13 febbraio 2005, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 130 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.
E condanna ACCU 1
1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'300.-- (milletrecento).
3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento).
Ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.
Assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 1 e 3 CPS).
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 29.07.2002, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
Le parti sono state avvertite da questo giudice del loro diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice supplente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1:
fr. 1300.00 multa
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 1800.00 totale