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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 27.05.2005 10.2005.169

27. Mai 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,056 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

velocità eccessiva quale grave infrazione alle norme della circolazione

Volltext

Incarto n. 10.2005.169/ANC DA 1212/2005

Bellinzona, 27 maggio 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice supplente della Pretura penale

Mattia Pontarolo

sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di

                                        grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, a __________ il 13 febbraio 2005, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 130 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall'art. 90 cifra 2 LCStr., in relazione con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSS,

perseguito                         con decreto d’accusa del 29 marzo 2005 no. DA 1212/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.    Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.    Alla multa di fr. 1'300.--.

3.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4.    Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 29.07.2002, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.

5.    La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 11/12 aprile 2005;

indetto                               il dibattimento 27 maggio 2005, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico con lettera 18/20 maggio 2005 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato e data lettura del decreto d'accusa;

acquisiti                            agli atti i documenti formanti l’incarto DA 1212/2005;

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusato;

acquiste                            definitivamente agli atti ed assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale n. 10.2005.169;

sentito                               l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale giudica esagerata la pena proposta dal Procuratore pubblico, in particolare per quel che concerne i 45 giorni di detenzione e il periodo di prova di 4 anni. Aggiunge inoltre di aver agito in quel modo poiché aveva grosse preoccupazioni per lo stato di salute di sua madre la quale era a casa da sola. Si rimette per il resto al prudente giudizio dell’autorità giudicante.

Posti                                 a giudizio, col consenso dell’accusato, i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di

                                        grave infrazione alle norme della circolazione, reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr., in relazione con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSS,

                                        per avere, a __________ il 13 febbraio 2005, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 130 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.

                                 2.     Ha agito in stato di necessità (art. 34 CPS)?

                                 3.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1, quale pena deve essergli comminata?

                                 4.     In caso di pena privativa della libertà, deve essergli concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

                                 5.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 29.07.2002?

                                 6.     La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                 7.     A chi il carico delle spese giudiziarie?

Letti ed esaminati               gli atti formanti l’incarto penale n. 10.2005.169;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 90 cifra 2 in relazione con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 9 cpv. 2, 18, 34 cpv. 2, 36, 41, 48, 49 e 63 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti n. 1, 4e6e negativamente ai quesiti n. 2 e 5;

dichiara                           ACCU 1,

                                        autore colpevole di

                                        grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, a __________ il 13 febbraio 2005, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 130 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.

E condanna                      ACCU 1

                                    1.  Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                    2.  Alla multa di fr. 1'300.-- (milletrecento).

                                    3.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento).

Ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.

Assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 1 e 3 CPS).

Non revoca                      il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 29.07.2002, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

Le parti                              sono state avvertite da questo giudice del loro diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice supplente:                                                                  La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1:

                                        fr.                     1300.00       multa

                                        fr.                       250.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       250.00       spese giudiziarie                                              

                                        fr.                     1800.00       totale

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