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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.07.2005 10.2005.158

22. Juli 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·987 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

omesso di adattare le necessarie misure di sicurezza per prevenire gli infortuni all'interno del cantiere

Volltext

LESA 1    

Incarto n. 10.2005.158/ANC DA 1173/2005

Bellinzona, 22 luglio 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice supplente della Pretura penale

Mattia Pontarolo

sedente con Curzio Andreoli in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di   

                                        violazione delle regole dell'arte edilizia, art. 229 cpv. 1 CPS,

                                        per avere, a __________, in data __________, dirigendo una costruzione, per negligenza, trascurato le regole riconosciute dell’arte, mettendo con ciò in pericolo l’integrità delle persone e meglio, nella sua qualità di de facto direttore dei lavori della ristrutturazione della sua abitazione, omesso di adattare le necessarie misure di sicurezza per prevenire gli infortuni all’interno del cantiere, in specie per non aver verificato la stabilità e conformità della scala a pioli che permetteva l’accesso al locale mansarda, dal cui fatto ne è derivato che l’operaio LESA 1, salendovi rovinava a terra, ritenuto come quest’ultima perdeva l’appoggio, procurandosi lesioni all’integrità fisica;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 29 marzo 2005 n. DA 1173/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.    Alla multa di fr. 300.— (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.— (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.— (cinquanta).

Ed inoltre                           la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 1./4 aprile 2005;

indetto                              il dibattimento 22 luglio 2005, al quale ha partecipato l’accusato; il AINQ 1 con lettera 8/9 giugno 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato, mentre la parte lesa LESA 1, __________, non ha fatto atto di comparsa;

accertate                           le generalità dell'accusato e data lettura del decreto d'accusa;

acquisiti                            agli atti i documenti formanti l’incarto dipendente dal DA 1173/2005;

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusato;

acquisite                           definitivamente agli atti e assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale n. 10.2005.158;

sentito                               l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale precisa innanzitutto di essere dispiaciuto per l’infortunio subito dall’operaio considerato anche come egli stesso avesse subito un grave incidente professionale nel 1984 che ne ha determinato le condizioni d’invalido. Vista tale sua situazione, egli riteneva normale la sua presenza nell’abitazione di sua proprietà durante la fase di riattazione.

Posti                                 a giudizio, col consenso dell’accusato, i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ autore colpevole di

                              1.1.     Violazione delle regole dell'arte edilizia, art. 229 cpv. 1 CPS,

                                        per avere, a __________, in data __________, dirigendo una costruzione, intenzionalmente trascurato le regole riconosciute dell’arte, mettendo con ciò in pericolo l’integrità delle persone e meglio, nella sua qualità di de facto direttore dei lavori della ristrutturazione della sua abitazione, omesso di adattare le necessarie misure di sicurezza per prevenire gli infortuni all’interno del cantiere, in specie per non aver verificato la stabilità e conformità della scala a pioli che permetteva l’accesso al locale mansarda, dal cui fatto ne è derivato che l’operaio LESA 1, salendovi rovinava a terra, ritenuto come quest’ultima perdeva l’appoggio, procurandosi lesioni all’integrità fisica?

                              1.2.     Ha agito per negligenza ai sensi dell’art. 229 cpv. 2 CPS?

2.In caso di risposta affermativa, quale pena deve essergli comminata?

3.In caso di condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

4.A chi il carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati               gli atti formanti l’incarto n. 10.2005.158;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 9 cpv. 2, 18 cpv. 3, 39, 41, 49, 63, 229 cpv. 2 CPS; l’Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (OLCostr); gli artt. 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       positivamente ai quesiti posti n. 1.2 e 3, negativamente al quesito n. 1.1;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole per negligenza di

                                        violazione delle regole dell'arte edilizia, art. 229 cpv. 2 CPS,

                                        per avere, a __________, in data __________, dirigendo una costruzione, trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, mettendo con ciò in pericolo l’integrità delle persone e meglio, nella sua qualità di de facto direttore dei lavori della ristrutturazione della sua abitazione, omesso di adottare le necessarie misure di sicurezza per prevenire gli infortuni all’interno del cantiere, in specie per non aver verificato la stabilità e conformità della scala a pioli che permetteva l’accesso al locale mansarda, dal cui fatto ne è derivato che l’operaio LESA 1, salendovi rovinava a terra, ritenuto come quest’ultima perdeva l’appoggio, procurandosi lesioni all’integrità fisica;

e condanna                      ACCU 1

                                    1.  Alla multa di fr. 300.- (trecento).

                                    2.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 (quattrocento).

Ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS).

Assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 1 e 3 CPS).

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite del giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice supplente:                                                                  Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1:

                                        fr.                       300.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie                                              

                                        fr.                      700.00       totale

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