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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.05.2005 10.2005.157

6. Mai 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·846 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

condotto l'autovettura essendo in stato di ubriachezza

Volltext

Incarto n. 10.2005.157/ANC DA 921/2005

Bellinzona, 6 maggio 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice supplente della Pretura penale

Mattia Pontarolo

sedente con Michela Pignatiello in qualità di Segretaria, per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di        

                                        circolazione in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr.,

                                        per aver condotto l’autovettura Opel targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.49 – max. 1.87 grammi per mille);

fatti avvenuti                       il __________ a __________;

perseguito                         con decreto d’accusa no. DA 921/2005 di data 14 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.    Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.    Alla multa di fr. 1'200.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.    La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 23/24 marzo 2005 e confermata in data 4/5 aprile 2005;

indetto                               il dibattimento in data 6 maggio 2005 alle ore 14.30, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il AINQ 1, con lettera 27/28 aprile 2005, ha dichiarato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato e data lettura del decreto d'accusa;

acquisiti                            agli atti i documenti formanti l’incarto DA 921/2005;

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusato;

acquisite                           definitivamente agli atti e assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale n. 10.2005.157;

sentito                              l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP); il quale ha dichiarato di essere dispiaciuto e di non aver avuto altre soluzioni in quel momento. Forse avrebbe dovuto far guidare il suo amico __________, tuttavia ha deciso di prendere in mano personalmente la situazione e si è reso conto di aver sbagliato solo dopo essersi accorto dell’auto della polizia che seguiva la macchina da lui condotta. Dichiara in ogni caso di non aver agito con spensieratezza bensì in buona fede: voleva portare a casa il suo amico che si era arrabbiato con un agente di polizia. In conclusione chiede uno sconto della pena, riconoscendo di aver agito in modo scorretto.

Posti                                 a giudizio, col consenso dell’accusato, i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di

                                        circolazione in stato di inattitudine, reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr,

                                        per avere, a __________, in data __________, condotto l’autovettura Opel targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min 1.49 – max. 1.87 grammi per mille)?

2.In caso di risposta affermativa al quesito no. 1, quale pena deve essergli comminata?

                                 3.     In caso di pena privativa della libertà, deve essere concessa all’accusato la sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

4.     La condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                5.     A chi il carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati               gli atti formanti l’incarto penale n. 10.2005.157;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 1 e segg., 55 cpv. 6 e 91 cpv. 1 LCStr.; l’art. 1 dell’Ordinanza dell’assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale del 21 marzo 2003; gli art. 18, 36, 41, 49 e 63 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti n. 1, 3, 4;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        circolazione in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr.;

                                        per i fatti compiuti a __________ il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa no. DA 921/2005 del 14 marzo 2005;

e condanna                      ACCU 1 ,:

                                 1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                 2.  Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento).

                                 3.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-- (settecento).

Ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.

Assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 1 e 3 CPS).

Le parti                              sono state avvertite da questo giudice del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice supplente:                                                                  La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1:

                                        fr.                     1200.00       multa

                                        fr.                       350.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       350.00       spese giudiziarie                                              

                                        fr.                     1900.00       totale

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