Incarto n. 10.2005.142/fc DA 915/2005
Bellinzona 22 giugno 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS)
per avere soggiornato illegalmente in Svizzera, segnatamente a __________ e a __________, nei periodi 10.08.2004/inizio novembre 2004 e inizio dicembre 2004/07.03.2005, sprovvisto del necessario permesso di Polizia degli stranieri e nonostante la competente autorità federale, con decisione cresciuta in giudicato del 26.05.2003, non fosse entrata nel merito della domanda d’asilo del 12.05.2003, come pure per essere entrato illegalmente in Svizzera ad inizio dicembre 2004 attraverso il valico stradale di Chiasso a bordo di una vettura condotta da persona rimasta ignota, privo di certificati di legittimazione;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall' art. 23 cpv. 1 LDDS;
perseguito con decreto d’accusa n. 915/2005 di data 7 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
3. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 marzo 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 22 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore, l’interprete, mentre il Procuratore pubblico con lettera 21 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata una riduzione della pena ;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese
3. Se deve essere inflitta la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 915/2005 del 7 marzo 2005;
condanna ACCU 1,
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.-.
condanna ACCU 1,
alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 150.00 totale