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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.06.2005 10.2005.102

16. Juni 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,370 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

compiuto atti sessuali con una persona minore di anni sedici

Volltext

LESA 1 patr. da: PR 1    

Incarto n. 10.2005.102/CEG DA 806/2005

Bellinzona 16 giugno 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         ripetuti atti sessuali con fanciulli

                                        per avere, nel periodo dicembre __________-__________, a __________ e __________, ai danni della minore RF.M. (__________), approfittando dei rapporti di amicizia esistenti con la famiglia della ragazza e dell’assenza dei genitori,

-    baciandola più volte con baci linguali;

-    in due o tre occasioni palpandola sul senso sopra e sotto i vestiti;

-    in un paio d’occasioni toccandola sulla vulva, introducendo il dito nella vagina della ragazza;

                                        compiuto atti sessuali con una persona minore di anni sedici;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 28 febbraio 2005 n. DA 806/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.    Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.    A valere quale norma di condotta, il condannato durante il periodo di prova, è tenuto: a non avvicinarsi ad una distanza inferiore a 100 metri dal luogo di residenza o di lavoro/studio di __________, nonché a continuare a seguire il controllo/trattamento medico presso il servizio psico-sociale.

3.    Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il __________.

4.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

5.    Ordina la confisca e la distruzione di quanto in sequestro (2 natel e 4 videocassette);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 1 marzo 2005;

indetto                              il dibattimento 16 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, assistito dal proprio difensore, il nonché il patrocinatore della parte civile;

                                        presente pure quale interprete dal portoghese, non conoscendo sufficientemente l’accusato la lingua italiana, la Signora __________, __________ la quale, a norma dell’art. 26 cpv. 1 CPP, ammonita ai sensi dell’art. 307 CP, promette di adempiere fedelmente il proprio compito;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita                               con l’accordo delle parti in assenza dell’accusato, che la svincola dal segreto professionale, la teste,___________, psicologa presso il Servizio, la quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, promette;

sentiti                                il AINQ 1, il quale postula la conferma del decreto impugnato;

                                        il PR 1 il quale chiede la conferma del decreto e domanda il risarcimento delle spese finora sostenute dalla famiglia: fr. 960.— per spese psicologa e fr. 10'000.— per torto morale, oltre a spese del patrocinio legale (ca. fr. 3'000.--), ancorché al beneficio dell’AG;

                                        il DI 1, il quale non contestando i fatti in sè e richiamandosi alla terapia curativa cui si sta sottoponendo l’accusato e che come riferito dalla teste sta sortendo buoni frutti, chiede che si soprassieda alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena decretata il __________.

                                        Egli solleva inoltre censura sulla legittimazione della parte civile, che, a suo dire, tale non è difettando agli atti una dichiarazioen in tal senso; in ogni caso le sue pretese vanno respinte: la fattura di patrocinio non è agli atti, così come mancano le prove sul nesso causale con i fatti e sulla necessità della terapia dalla psicologa; per torto morale può essere riconosciuto un importo massimo di fr. 1'000.--;

                                         per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli per avere, nel periodo __________ -__________, a __________ e __________, ai danni della minore __________ (__________), approfittando dei rapporti di amicizia esistenti con la famiglia della ragazza e dell’assenza dei genitori,

-    baciandola più volte con baci linguali;

-    in due o tre occasioni palpandola sul senso sopra e sotto i vestiti;

-    in un paio d’occasioni toccandola sulla vulva, introducendo il dito nella vagina della ragazza;

                                        compiuto atti sessuali con una persona minore di anni sedici?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                              3.1.     Devono essere fissate delle norme di condotta durante il periodo di prova, e, se sì, quali?

                                 4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico il __________?

                               4.1.    In caso di risposta negativa, deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

                                 5.     Deve essere ordinata la confisca e la distruzione:

                              5.1.     delle quattro videocassette pornografiche VHS?

                              5.2.     del natel marca __________ 3310 colore grigio con relativa scheda del n. tel. __________?

                              5.3.     del natel marca __________ By Sharp, colore grigio-argento, senza scheda SIM?

                                 6.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 7.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

                                 8.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 41 cifra 3 cpv. 1 e cifra 4 CP, 58, 80, 187 cifra 1 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1, 3, 3.1., 4, 5.1, 5.2, 5.3. e 6; negativamente al quesito posto sub 2; decaduto il quesito posto sub 4.1.; come segue ai quesiti posti sub 7 e 8;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di atti sessuali con fanciulli (art. 187 cifra 1 cpv. 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 806/2005 del 28 febbraio 2005;

condanna                        ACCU 1

                                    1.       alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

                                    2.       alle seguenti norme di condotta:

-    durante il periodo di prova a non avvicinarsi ad una distanza inferiore a 100 metri dal luogo di residenza o di lavoro/studio di __________.

-    a continuare a seguire il controllo/trattamento medico presso il Servizio psico-sociale sintanto questi lo riterrà necessario;

                                   3.       alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico in data __________ (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);

4.         al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 440.-- per complessivi fr. 740.-- (settecentoquaranta);

rinvia                               la parte civile per le proprie richieste al competente foro civile;

ordina                             l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

ordina                              la confisca e la distruzione delle 4 videocassette VHS pornografiche, del natel marca __________ 3310 colore grigio con relativa scheda del n. tel. __________

                                        nonché del natel marca __________ By Sharp, colore grigio-argento, senza scheda SIM;

avvertite                          le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

           Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Comando della polizia cantonale, Ufficio reperti, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                   a carico di ACCU 1

                                        fr.                           -.--         multa

                                        fr.                       300.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       400.--         spese giudiziarie

                                        fr.                         40.--         testi                                                                   

                                        fr.                      740.--         totale

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