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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.03.2005 10.2004.66

3. März 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·861 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

vendita di auto in leasing

Volltext

Incarto n. 10.2004.66/CEG DA 255/2004

Bellinzona 3 marzo 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di 1. ripetuta appropriazione indebita,

                                        per essersi, a Balerna, nel periodo tra marzo e settembre 2000, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, ripetutamente, almeno in due occasioni, in qualità di socio e gerente della società __________, concessionario ufficiale SEAT, in correità con __________, indebitamente appropriato di due autoveicoli di proprietà della società CIVI 1 del valore complessivo di riscatto di CHF 37'037.--, affidati alla __________ in base a contratti leasing;

                                        e meglio, per avere,

                              1.1.     durante il marzo 2000, violando le condizioni previste nel contratto leasing, venduto il veicolo marca Seat Ibiza 1.4 GP Stella 60 CV n. matricola __________ del valore di riscatto di CHF 14'070.70 a __________ per un valore di CHF 16'300.--;

                              1.2.     in agosto e settembre 2000, violando le condizioni previste nel contratto leasing, venduto il veicolo marca Seat Ibiza 1.8T Sport 156 CV n. matricola __________ del valore di riscatto di CHF 22'966.30 a __________ per un valore di CHF 26'000.--;

                                        fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo menzionate;

                                        reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 02.02.2004 no. DA 255/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Per l'eventuale richiesta di risarcimento, la parte civile viene demandata al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

                                        ed inoltre non si fa luogo a procedimento penale per il reato di appropriazione indebita di imposta alla fonte per l’assenza degli elementi oggettivi del reato e per l’assenza dell’elemento soggettivo del dolo;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 13 febbraio 2004;

indetto                               il dibattimento 3 marzo 2005, al quale è comparso l’accusato personalmente, assistito dal proprio difensore DI 1, mentre           il Procuratore pubblico Monica Casalinuovo con lettera 16/20 dicembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; la parte civile, con scritto 28 febbraio/2 marzo 2005 ha comunicato di rinunciare a comparire, chiedendo il riconoscimento di un importo a titolo di risarcimento di fr. 37'037.— oltre a interessi al 5 % dal 1.3.2002 su fr. 14'070.70 e dal 31.8.00 su fr. 22'966.30, nonché spese legali per fr. 5'658.74;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito;

                                        per ultimo l'accusat;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ autore colpevole di appropriazione indebita, ripetuta,

                                        per essersi, a __________, nel periodo tra marzo e settembre 2000, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, ripetutamente, almeno in due occasioni, in qualità di socio e gerente della società __________, concessionario ufficiale SEAT, in correità con __________, indebitamente appropriato di due autoveicoli di proprietà della società CIVI 1 del valore complessivo di riscatto di CHF 37'037.--, affidati alla __________ in base a contratti leasing;

                                        e meglio, per avere,

                              1.1.     durante il marzo 2000, violando le condizioni previste nel contratto leasing, venduto il veicolo marca Seat Ibiza 1.4 GP Stella 60 CV n. matricola 134.160.858 del valore di riscatto di CHF 14'070.70 a __________ per un valore di CHF 16'300.--?

                              1.2.     in agosto e settembre 2000, violando le condizioni previste nel contratto leasing, venduto il veicolo marca Seat Ibiza 1.8T Sport 156 CV n. matricola 134.402.921 del valore di riscatto di CHF 22'966.30 a __________, __________, per un valore di CHF 26'000.--?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 5.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

                                 6.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente al quesito posto sub 1., decaduti gli altri quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di ripetuta appropriazione indebita per i fatti accaduti a __________, nel periodo tra marzo e settembre 2000, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. __________;

assegna                           la tassa di giustizia e le spese giudiziarie allo Stato;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico ACCU 1

                                        fr.                       150.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       150.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      300.--         totale

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