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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.06.2005 10.2004.498

7. Juni 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·592 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

offese all'onore proferite durante un'udienza di fronte al giudice di pace

Volltext

CIVI 1    

Incarto n. 10.2004.498 DA 4035/2004

Bellinzona 7 giugno 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di         ingiuria,

                                        per avere offeso l’onore di __________ nel corso di un’udienza innanzi al Giudice di pace, tacciandolo di bugiardo e razzista;

                                        fatti avvenuti a Bellinzona, in data 19 settembre 2003;

                                        reato previsto dall’art. 177 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 4035/2004 di data 1. dicembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento , sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.-- (venticinque) e delle spese giudiziarie di fr. 25.-- (venticinque).

                                        3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 dicembre 2004 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 7 giugno 2005, al quale hanno partecipato l’accusato e la parte civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame della parte civile;

sentita                               la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

sentito                               da ultimo l'accusato, il quale sottolinea come il termine bugiardo non sia un offesa. Inoltre questo termine è stato inventato dall’agente verbalizzante, ma non era compreso dalla querela. Evidenzia in seguito come il termine razzista sia stato provocato dall’atteggiamento tenuto dalla parte civile nel corso dell’udienza svoltasi di fronte al Giudice di pace. Chiede pertanto il proscioglimento;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 4035/2004 del 1. dicembre 2004?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        ingiuria, art. 177 CPS,

                                        per avere, a Bellinzona in data 19 settembre 2003, offeso l’onore di __________ nel corso di un’udienza innanzi al Giudice di pace, tacciandolo di razzista;

manda                             ACCU 1

                                        esente da pena, art. 177 cpv. 2 CPS;

carica                               all’imputato la tassa e le spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-- (fr. 600.-- in caso di motivazione scritta);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       125.00       tassa di giustizia

                                        fr.                         75.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      200.00       totale

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