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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.06.2005 10.2004.479

3. Juni 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,064 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

per aver condotto la motoleggera senza essere in possesso della licenza di condurre

Volltext

Incarto n. 10.2004.479 ROC/MAM DA 3863/2004

Bellinzona 3 giugno 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         ripetuta circolazione senza licenza di condurre

                                        per avere ripetutamente condotto la motoleggera Malaguti targata TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

fatti avvenuti                       a __________ il 29.09.2004 ed in altre imprecisate località e date precedenti;

reato previsto                     dall’art. 95 cifra 1 cpv. 1 LCS;

perseguito                         con decreto d'accusa no. 3863/2004 del 22 novembre 2004 del Procuratore Pubblico, Antonio Perugini che propone la condanna del prevenuto:

                                 1.     Alla pena di 20 (venti) giorni di arresto, da espiare.

                                 2.     Alla multa di fr. 500.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                 3.     Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 29.03.2004 ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

                                        2 dicembre 2004;

indetto                               il pedissequo dibattimento 3 giugno 2005, al quale hanno partecipato il prevenuto assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;  

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale ammette la fattispecie oggettiva e soggettiva

                                       del reato di cui al decreto d’accusa impugnato, ma, in applicazione dell’art. 63

                                       CPS, postula, in via principale, la condanna del prevenuto ad una mera multa

                                       e, in via subordinata, la sospensione condizionale della pena privativa della

                                       libertà personale, e, in via ulteriormente subordinata, una massiccia riduzione

                                       della pena privativa della libertà personale. In ogni caso chiede la non revoca

                                       della pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei confronti del

                                       prevenuto dal Ministero Pubblico in data 29.03.2004;

il Giudice                           sente nuovamente l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252

                                         CPC);

                                        egli si rimette a quanto affermato dal suo difensore, ricordando di avere perso

                                        Il posto di lavoro in qualità di magazziniere per non potere più egli disporre di

                                        un mezzo motorizzato per recarsi, ogni notte, sul posto di lavoro, e questo a

                                        fare tempo dal mese di settembre 2004. Dichiara inoltre di essere al beneficio

                                        della assicurazione disoccupazione al 100%, percependo ca. Fr. 2'600.-mensili a titolo di indennità di disoccupazione;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1. È __________ autore colpevole di

                                        ripetuta circolazione senza licenza di condurre

                                        per avere, a __________ il 29.09.2004 ed in altre imprecisate località e date precedenti, ripetutamente condotto la motoleggera Malaguti targata TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

                                       2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

                                           essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

       concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

       lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 29.03.2004.

5.in caso di risposta negativa al quesito no. 4, se l’accusato deve essere

      ammonito formalmente a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.

6.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

7.    In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

                                                essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 95 cifra 1 cpv. 1 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti 1, 2, 3, 5, 6 e 7,  e negativamente al quesito 4;;

dichiara                           __________, ;

                                        colpevole di

                                        ripetuta circolazione senza licenza di condurre

                                        per avere, a __________ il 29.09.2004 ed in altre imprecisate località e date

                                        precedenti, ripetutamente condotto la motoleggera Malaguti targata TI __________

                                        senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

di conseguenza

condanna                        __________,

                                 1.     Alla pena di 20 (venti) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 105 CPS).

                                 2.     Alla multa di fr. 1’600.-- (milleseicento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                 3.     Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 29.03.2004 ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie

        di fr. 200.--.

ordina                             L’iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata

                                       trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4

                                       CPS.

ammonisce                     formalmente l’accusato a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

       Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,  Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino  Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,  Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona  Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano  Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                               Il segretario:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr.   1'600.00      multa

fr.      200.00      tassa di giustizia

fr.      200.00      spese giudiziarie

Fr.  2'000.00      Totale

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