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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.11.2005 10.2004.476

4. November 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·607 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

incusso timore e spavento minacciando terzi

Volltext

LESA 1    

Incarto n. 10.2004.476/MAM DA 4030/2004

Bellinzona 4 novembre 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Michele Maggi

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         minaccia

                                        per avere, a __________, in data 10 ottobre 2004, incusso timore e spavento a LESA 1 minacciandolo dicendogli che lo avrebbe girato sotto sopra e di guardare bene la sua faccia nel caso fosse girato per Bellinzona;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto                     dall’art. 180 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d'accusa no. 4030/2004 del 29 novembre 2004 del Sostituto Procuratore Pubblico, AINQ 1 che propone la condanna del prevenuto:

                                 1.     Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                 2.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

ed inoltre                           La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

                                       2 dicembre 2004,

indetto                               il pedissequo dibattimento 4 novembre 2005, al quale hanno partecipato il prevenuto assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                i testi;

sentito                               il difensore il quale chiede il proscioglimento dell’accusato dal capo

                                       d’imputazione di minaccia;

sentito                               da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.È ACCU 1 autore colpevole di

                                       minaccia

                                        per avere, a __________, in data 10 ottobre 2004, incusso timore e spavento a LESA 1 minacciandolo dicendogli che lo avrebbe girato sotto sopra e di guardare bene la sua faccia nel caso fosse girato per Bellinzona;

                                       2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

                                           essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

       concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

       lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3  CPS)

5.    In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

                                                essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte, benché regolarmente avvertita in tal senso, ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 180 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                      negativamente ai quesito 1;

                                        venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti;

considerata                        l’insufficienza di prove;

proscioglie                        ACCU 1,

                                         dall’accusa di minaccia per i fatti descritti nel DA 4030/2004.

ordina                              tasse e spese di giustizia relative al presente procedimento sono a carico dello Stato.

Intimazione a:

      Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,  Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano  Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Michele Maggi                                                                          Giovanni Pozzi

Distinta spese a carico dello Stato

fr.  70.00            testi

Fr. 70.00           Totale

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