Incarto n. 10.2004.473/bep DA 3898/2004
Bellinzona 16 marzo 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Valentina Borsari in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DI 1, Locarno)
prevenuto colpevole di danneggiamento
per avere fatto tagliare dalla ditta __________ numerose piante (25/30 circa) sul terreno di proprietà di CIVI 1, omettendo intenzionalmente di chiederne il consenso, causandogli così un danno patrimoniale stimato in fr. 3'500.--;
reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti a Ascona, in Via __________ (part. __________), tra il 12 il 13.07.04;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 3898/2004 di data 24 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 400.--.
2. Al versamento alla parte civile dell'importo di fr. 3'500.-- a titolo di risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 novembre 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 16 marzo 2005, al quale sono comparsi l’accusato, il suo difensore, l’interprete mentre il Sost. Procuratore pubblico con scritto 14 febbraio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;
la parte civile ha comunicato con lettera 8 marzo 2005 di non partecipare al dibattimento, chiedendo la conferma del decreto di accusa e confermandosi nelle proprie pretese;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Sulle pretese di parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 3'500.-.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19, 34, 144 cpv. 1 CP ; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di danneggiamento per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3898/2004 del 24 novembre 2004.
rinvia la parte civile al competente foro civile per le sue pretese.
carica le spese allo stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria: