Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.03.2005 10.2004.473

16. März 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·471 Wörter·~2 min·5

Zusammenfassung

per aver fatto tagliare numerose piante sul terreno di proprietà altrui omettendo di chiedere il consenso

Volltext

Incarto n. 10.2004.473/bep DA 3898/2004

Bellinzona 16 marzo 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Valentina Borsari in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DI 1, Locarno)

prevenuto colpevole di         danneggiamento

                                         per avere fatto tagliare dalla ditta __________ numerose piante (25/30 circa) sul terreno di proprietà di CIVI 1, omettendo intenzionalmente di chiederne il consenso, causandogli così un danno patrimoniale stimato in fr. 3'500.--;

reato previsto                      dall'art. 144 cpv. 1 CP;

fatti avvenuti                       a Ascona, in Via __________ (part. __________), tra il 12 il 13.07.04;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 3898/2004 di data 24 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla multa di fr. 400.--.

                                        2.  Al versamento alla parte civile dell'importo di fr. 3'500.-- a titolo di risarcimento.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 novembre 2004 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 16 marzo 2005, al quale sono comparsi l’accusato, il suo difensore, l’interprete mentre il Sost. Procuratore pubblico con scritto 14 febbraio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;

                                        la parte civile ha comunicato con lettera 8 marzo 2005 di non partecipare al dibattimento, chiedendo la conferma del decreto di accusa e confermandosi nelle proprie pretese;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

                                 3.     Sulle pretese di parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 3'500.-.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19, 34, 144 cpv. 1 CP ; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di danneggiamento per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3898/2004 del 24 novembre 2004.

rinvia                               la parte civile al competente foro civile per le sue pretese.

carica                               le spese allo stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

            Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

10.2004.473 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.03.2005 10.2004.473 — Swissrulings