Incarto n. 10.2004.468/rol DA 3567/2004
Bellinzona 4 marzo 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 (difeso da: avv. DI 1, __________)
prevenuto colpevole di concessa guida a terzo a cui è stata revocata la licenza di guida
per avere,
a __________,
il __________,
messo a disposizione la vettura Mini One targata __________ al conoscente __________,
sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che egli non era titolare della licenza richiesta, in quanto la stessa gli era stata revocata dall’autorità competente in data __________ per tempo indeterminato;
reato previsto dall'art. 95 cifra 1 LCStr;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 3 novembre 2004 n. DA 3567/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 novembre 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 4 marzo 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore e il AINQ 1;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale rileva che i medesimi fatti sono già stati giudicati dalla __________ e dalla __________, la quale ha emesso la sua sentenza il __________;
sentito AINQ 1, il quale prende atto di quanto sopra e osserva di venirne a conoscenza solo ora;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di concessa guida a terzo a cui è stata revocata la licenza di condurre per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
3. Se il procedimento deve essere abbandonato perché i fatti sono già stati giudicati.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
abbandona il procedimento perché i fatti sono già stati giudicati.
prescinde dal prelevare oneri di giudizio.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria: