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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.03.2005 10.2004.465

3. März 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,007 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

sottrazione di motoleggera a convivente. Circolazione sotto influsso di alcolici senza e licenza di circolazione (revocata precedentemente). Caduta a seguito della perdita di controllo senza coinvolgimento di terzi

Volltext

Incarto n. 10.2004.465/fc 3711/2004

Bellinzona 3 marzo 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di   1.    furto d'uso

                                 per aver sottratto la motoleggera Piaggio targata __________ di  LESA 1, per farne uso;

reato previsto                     dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr;

fatti avvenuti                       a Loco il 20.08.2004;

2.    circolazione malgrado la revoca ora guida nonostante la revoca della licenza di condurre

                                        per aver condotto la motoleggera suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 24.06.2004 per un periodo indeterminato;

reato previsto                     dall'art. 95 cifra 2 LCStr;

fatti avvenuti                       a Verscio il 21.08.2004;

3.    circolazione in stato di ebrietà ora guida in stato di inattitudine

                                        per aver condotto la motoleggera Piaggio surriferita essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.06 - max. 2.28 grammi per mille);

reato previsto                     dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

fatti avvenuti                       a Verscio il 21.08.2004;

4.    infrazione alle norme della circolazione

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico riferito al punto 3 e sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del 27.08.2004 risultata positiva per i derivati della cannabis, in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida cadendo al suolo procurandosi lesioni personali;

reato previsto                     dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC;

fatti avvenuti                       a Verscio il 21.08.2004;

5.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

  per avere, senza essere autorizzato, fumato uno spinello di marijuana;

reato previsto                      dall'art. 19a cifra 1 LStup;

fatti avvenuti                       a Verscio il 20 agosto 2004;

perseguito                         con decreto d’accusa no. 3711/2004 di data 15.11.2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25.11.2002.

                                        3.  Alla multa di fr. 1'200.--.

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 novembre 2004 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 3 marzo 2005, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 7 febbraio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato, il quale chiede di non essere condannato per furto d’uso, siccome la detentrice, sua convivente, non ha sporto denuncia, postula la riduzione della multa in considerazione della sua situazione economica e infine chiede che non sia revocata la condizionale della condanna a 45 giorni di detenzione e, in via subordinata, se ciò non fosse possibile, di poter scontare la pena o con lavoro sociale o con il braccialetto;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                        1.1.  furto d’uso

                                        1.2.  guida nonostante la revoca della licenza di condurre

                                        1.3.  guida in stato di inattitudine

                                        1.4.  infrazione alle norme della circolazione

                                        1.5.  contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

3.    Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25.11.2002.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 94 cifra 1 cpv. 1, 95 cifra 2, 91 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr; art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC e 19a cifra 1 LStup; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1,

                                        dall’imputazione di furto d’uso per i fatti descritti nel decreto d’accusa DA

                                        n. 3711/2004 del 15 novembre 2004.

Dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida nonostante la revoca della licenza di condurre, guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DA n. 3711/2004 del 15 novembre 2004;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2.    alla multa di fr. 600.— (seicento);

        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.—.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25.11.2002, ma ne prolunga di 18 (diciotto) mesi il periodo di prova.

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    Ministero pubblico della Confederazione, Berna Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.    

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

LESA 1  

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico del condannato,

                                        fr.                       600.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      900.00       totale

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