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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.04.2005 10.2004.423

15. April 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,318 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

procacciarsi indebito profitto e appropriarsene ai danni di un negozio sottratto un alimentatore per PC ed aver condotto una autovettura senza essere in possesso della licenza di condurre in quanto revocata

Volltext

Incarto n. 10.2004.423 ROC/MAM 10.2004.435 ROC/MAM DA 3477/2004 DA 3476/2004

Bellinzona 15 aprile 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1   ACCU 2    

prevenuti colpevoli di          

ACCU 1                             furto

                                        per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, in correità con ACCU 2, ai danni del negozio LESA 1, sottratto un alimentatore per PC ed una spina di allacciamento alla corrente, per un valore complessivo di fr. 348.--;

fatti avvenuti                       a __________ il __________;

reato previsto                     dall’art. 139 cifra 1 CPS;

perseguita                         con decreto d'accusa no. 3477/2004 del 25 ottobre 2004 del, AINQ 1 che propone la condanna della prevenuta:

                                 1.     Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                 2.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                 3.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

ACCU 2                     1.    circolazione malgrado la revoca

                                        per aver condotto la vettura Subaru targata TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti                      a __________ il __________;

reato previsto                     dall’art. 95 cifra 2 LCS;

                                    2.  furto

                                        per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, in correità con ACCU 1, ai danni del negozio LESA 1, sottratto un alimentatore per PC ed una spina di allacciamento alla corrente, per un valore complessivo di fr. 348.--;

fatti avvenuti                       a __________ il __________;

reato previsto                     dall’art. 139 cifra 1 CPS;

perseguito                         con decreto d'accusa no. 3476/2004 del 25 ottobre 2004 del, AINQ 1 che propone la condanna del prevenuto:

                                 1.     Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni. 

                                 2.     Alla multa di fr. 400.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 1 mese e 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

5.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

viste                                 la tempestiva opposizione 02.11.2004 interposta dalla prevenuta ACCU 1

                                        avverso il DA 3477/2004, come pure quella di data 05.11.2004

                                       del prevenuto ACCU 2 avverso il DA 3476/2004;

indetto                               il pedissequo dibattimento 15 aprile 2005, al quale hanno partecipato i prevenuti, mentre che il AINQ 1 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentita                               l'accusata la quale si dichiara innocente e riconferma di non avere perpetrato il

                                        furto oggetto della presente fattispecie e postula il pedissequo proscioglimento

                                        dal capo d’imputazione imputatogli;

sentito                               l'accusato il quale si dichiara innocente per entrambi i capi d’imputazione

                                        imputatigli e chiede il pedissequo proscioglimento da tali reati;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.È ACCU 1 colpevole di

furto

                                        per avere, a __________ il __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, in correità con ACCU 2, ai danni del negozio LESA 1 sottratto un alimentatore per PC ed una spina di allacciamento alla corrente, per un valore complessivo di fr. 348.--;

                                       2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

                                           esserle inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

       concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

       lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna di __________ deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 1 CPS/ art. 41 cfr. 4 CPS.

5.    In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

                                                essere accollate alla condannata le tasse e le spese di giudizio e in quale

                                               misura.

6.    È ACCU 2 colpevole di

                                        circolazione malgrado la revoca

                                        per avere, a __________ il __________, condotto la vettura Subaru targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato;

                                 7.     È ACCU 2 colpevole di

                                         furto

                                        per avere, a __________ il __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropiarsene, in correità con ACCU 2, ai danni del negozio LESA 1, sottratto un alimentatore per PC ed una spina di allacciamento alla corrente, per un valore complessivo di fr. 348.--;

                                       8.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 6 e/o 7, se deve

                                           essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

9.    In caso di risposta affermativa al quesito no. 8, se deve essere

       concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

       lasso di tempo.

10.   In caso di risposta affermativa ai quesiti 6 e/o 7, se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 1 mese e 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico in data __________.

11.   In caso di risposta affermativa al quesito no. 8., se la condanna di ACCU 2 deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

12.  In caso di risposta affermativa ai quesiti 6 e/o 7, se devono

                                                essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte, benché informata in tal senso dal Giudice nel corso del dibattimento, ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 139 cifra 1 CPS e 95 cifra 2 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                      negativamente ai quesiti 1, 7, 10 e affermativamente ai quesiti 6, 8, 9, 11 e 12,

                                       venendo contestualmente a cadere i quesiti 2, 3, 4, e 5,

proscioglie                       ACCU 1,

                                        dal reato di furto;

di conseguenza

carica                              le tasse e le spese relative al procedimento penale nei confronti di ACCU 1

                                        allo Stato.

proscioglie                      ACCU 2,

                                       dall’accusa di furto;

dichiara                           ACCU 2,

                                        colpevole di

                                        circolazione malgrado la revoca

                                       per avere, a __________ il __________, condotto la vettura Subaru targata

                                       __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla

                                       competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo

                                       indeterminato;

di conseguenza

condanna                        ACCU 2,

1.Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 1 mese e 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Intimazione:

       Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,  Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino  Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,  Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona  Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano  Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                               Il segretario:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

Distinta spese a carico di ACCU 2

fr.      50.00        tassa di giustizia

fr.      50.00        spese giudiziarie

Fr. 100.00         Totale

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