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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.02.2005 10.2004.417

24. Februar 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·7,411 Wörter·~37 min·1

Zusammenfassung

§Bancarotta fraudolenta, falsità in documenti e cattiva gestione nell'ambito di un fallimento di una società anonima, con conseguente danno ai creditori

Volltext

Incarti n. 10.2004.417, 10.2004.418, 10.2004.419/pg DA 853/2004 DA 692/2004 DA 3276/2004

Bellinzona 24 febbraio 2005  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 2 ,   ACCU 2 difeso da: DI 3   ACCU 3 difeso da: DI 1  

prevenuti colpevoli di          

ACCU 1                     1.       ripetuta complicità in falsità in documenti

                                           per avere,

                                           a Lugano,

                                           negli anni 1989, 1990, 1993, 1995, 1996 e 1997,

                                           in qualità di organo di revisore della società __________ SA, Lugano, agendo per la ditta individuale __________ di ACCU 1,

                                           al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti dei creditori della società __________ SA, Lugano e allo scopo di procacciare a ACCU 2 amministratore di fatto di detta società e agli altri comproprietari dello stabile di cui alla part. __________ RF del Comune di __________ un indebito profitto,

                                           ripetutamente ed intenzionalmente aiutato lo stesso a formare documenti falsi e a far attestare in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica,

                                           in particolare aiutandolo in qualità di contabile di fatto a registrare nella contabilità della società diverse operazioni contabili in maniera errata e retrodatata nonché a modificare, mediante operazioni contabili di chiusura, perdite provvisorie in utili, modificando il conto economico della società al fine di evitare il doveroso deposito dei bilanci della società __________ SA, Lugano per permettere all'amministratore di fatto di tenere aperta la società al fine di utilizzarla quale entità giuridica come controparte contrattuale con terzi e alla quale accollare i propri debiti nei confronti di questi ultimi,

                                           e meglio,

                                           per avere,

                                1.1       nel 1989,

                                           in relazione al conto debitori, aiutato ACCU 2 a registrare contabilmente in modo errato con data 1.1.1989 il rimborso da parte di debitori della cifra di CHF 48'540.20, operazione in realtà registrata solo a fine anno con data contabile retroattiva, evitando in tal modo che il saldo del conto cassa risultasse negativo durante tutto l'arco dell'anno 1989;

                                1.2       nel 1990,

                                           in relazione al conto debitori, aiutato ACCU 2 a registrare contabilmente in modo errato con data 3.1.1990 il rimborso da parte di debitori della cifra di CHF 30'470.--, operazione in realtà registrata solo a fine anno con data contabile retroattiva, evitando in tal modo che il saldo del conto cassa risultasse negativo durante tutto l'arco dell'anno 1990;

                                           contabilizzato il pagamento dello stipendio al titolare per il periodo dal gennaio all'agosto 1990 unicamente alla fine dell'anno con date di registrazioni retroattive;

                                1.3       nel 1993,

                                           aiutato ACCU 2 a registrare contabilmente in modo errato, onde evitare il fallimento della __________ SA, un ricavo di CHF 1'500.-- mensili dalla società __________ SA, per servizi resi, in assenza del relativo giustificativo, nonché per avere registrato i versamenti dei costi leasing di un'autovettura di rappresentanza da parte del titolare effettuati in contanti tramite cassa, trasformando la perdita provvisoria di CHF 28'680.95 del 1993 in utile di CHF 10'919.05, modificandone in tal modo il conto economico;

                                1.4       nel 1995,

                                           aiutato ACCU 2 a registrare contabilmente in modo errato e dunque occultando, mediante due registrazioni contabili, il reale accredito a favore della società __________ SA dell'importo di CHF 25'000.-- (valuta 5.4.1995) trasmesso per girata bancaria dal conto n° __________ presso il __________ intestato a __________ al conto n° __________ presso __________, importo poi versato in cassa e di seguito prelevato;

                                1.5       nel 1996,

                                           aiutato ACCU 2 a registrare contabilmente in modo errato, con data 1.1.1996, ma effettivamente solo a fine anno, l'importo di CHF 66'471.20 concesso quale anticipo alla __________ SA poi in fallimento, operazione in realtà registrata solo a fine anno qual ricavo in lugo di perdita con data contabile retroattiva, creando in tal modo un ricavo ingiustificato alla società __________ SA;

                                1.6       nel 1997,

                                           aiutato ACCU 2 a registrare contabilmente in modo errato incassi non giustificati da presunte vendite, considerata la totale assenza di attivi della società __________ SA, per un importo di complessivi CHF 6'500.--;

reati previsti                         dall'art. 251 cifra 1 CP;

fatti avvenuti                         nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                            con decreto d’accusa del 9 marzo 2004 n. DA 853/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.    Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

ACCU 2                     1.       bancarotta fraudolenta

                                           per avere,

                                           a Lugano,

                                           nel periodo dal 1996 fino al 1998,

                                           agendo quale direttore e amministratore di fatto della società __________ SA,

                                           diminuito fittiziamente l'attivo della società in particolare distraendo e occultando valori patrimoniali, simulando debiti, riconoscendo debiti fittizi oppure incitando terzi a farli valere, lasciando che la società __________ SA fallisse e causando danni patrimoniali ai di lei creditori, danni che sono stati in parte da lui risarciti in corso di istruttoria, salvo il danno procurato a __________, di complessivi CHF 41'139.45 oltre a interessi, relativo a lavori in ambito sanitario eseguiti dallo stesso a favore della particella n° __________ RF del Comune di __________ e fatturati alla società __________ SA;

                                           e meglio per avere,

                                           in modo da far ottenere risultati contabili che hanno comportato o favorito il tracollo finanziario della società il cui fallimento per mancanza di attivi è stato decretato da parte della Pretura di Lugano, Sezione 5 in data 26.2.1998, procedura di fallimento dapprima sospesa e poi chiusa per totale mancanza di attivi con decreto datato 18.3.1998,

                                1.1       fatto accumulare alla stessa società debiti, sapendoli in relazione ad affari non attinenti alla sua attività e al suo scopo statutario, bensì attinenti alla persona dello stesso amministratore di fatto ACCU 2 e ai suoi famigliari e meglio in relazione alla costruzione di un immobile sulla particella n° __________ RF del Comune di __________, modificandone in tal modo il conto economico, tra i quali il debito per complessivi CHf 41'139.45 relativo a lavori in ambito di impianti sanitari eseguiti da __________;

                                1.2       omesso di registrare nella contabilità della società __________ SA, Lugano i crediti che la stessa vantava nei confronti dei proprietari dell'immobile menzionato, crediti sufficienti a compensare e coprire i debiti della società, di proprietà in ragione di 1/4 ciascuno di __________, __________, __________ e __________, modificandone in tal modo il conto economico;

                                 2.       ripetuta falsità in documenti

                                           per avere,

                                           a Lugano,

                                           negli anni 1989, 1990, 1993, 1995, 1996 e 1997,

                                           agendo quale direttore e amministratore di fatto della società __________ SA,

                                           al fine di nuocere al patrimonio dei creditori di detta società e di procacciare a sé e agli altri comproprietari dello stabile di cui alla part. __________ RF del Comune di __________ un indebito profitto,

                                           con la complicità di ACCU 1,

                                           ripetutamente formato documenti falsi e fatto attestare in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica,

                                           in particolare registrando nella contabilità della società diverse operazioni contabili in maniera errata e retrodata, nonché tramutato, mediante operazioni contabili di chiusura, perdite provvisorie in utili,

                                           evitando con i suoi atti l'inevitabile deposito dei bilanci della società __________ SA, tenendo aperta la società al fine di utilizzarla quale entità giuridica da utilizzare in sua vece quale controparte contrattuale con terzi e alla quale accollare i propri debiti nei confronti di questi ultimi,

                                           e meglio,

                                           per avere,

                                2.1       nel 1989,

                                           in relazione al conto debitori, registrato contabilmente in modo errato con data 1.1.1989 il rimborso da parte di debitori della cifra di CHF 48'540.20, operazione in realtà registrata solo a fine anno con data contabile retroattiva, evitando in tal modo che il saldo del conto cassa risultasse negativo durante tutto l'arco dell'anno 1989;

                                2.2       nel 1990,

                                           in relazione al conto debitori, registrato contabilmente in modo errato con data 3.1.1990 il rimborso da parte di debitori della cifra di CHF 30'470.--, operazione in realtà registrata solo a fine anno con data contabile retroattiva, evitando in tal modo che il saldo del conto cassa risultasse negativo durante tutto l'arco dell'anno 1990;

                                         contabilizzato il pagamento dello stipendio al titolare per il periodo dal gennaio all'agosto 1990 unicamente alla fine dell'anno con date di registrazioni retroattive;

                              2.3       nel 1993,

                                           registrato contabilmente in modo errato, onde evitare il fallimento della __________ SA, un ricavo di CHF 1'500.-- mensili dalla società __________ SA, per servizi resi, in assenza del relativo giustificativo, nonché per avere registrato i versamenti dei costi leasing di un'autovettura di rappresentanza da parte del titolare effettuati in contanti tramite cassa, trasformando la perdita provvisoria di CHF 28'680.95 del 1993 in utile di CHF 10'919.05, modificandone in tal modo il conto economico;

                              2.4       nel 1995,

                                         registrato contabilmente in modo errato e dunque occultando, mediante due registrazioni contabili, il reale accredito a favore della società __________ SA dell'importo di CHF 25'000.-- (valuta 5.4.1995) trasmesso per girata bancaria dal conto n° __________ presso il __________ intestato a __________ al conto n° __________ presso __________, importo poi versato in cassa e di seguito prelevato;

                                2.5       nel 1996,

                                           registrato contabilmente in modo errato, con data 1.1.1996, ma effettivamente solo a fine anno, l'importo di CHF 66'471.20 concesso quale anticipo alla __________ SA poi in fallimento, operazione in realtà registrata solo a fine anno quale ricavo in luogo di perdita con data contabile retroattiva, creando in tal modo un ricavo ingiustificato alla società __________ SA;

                                2.6       nel 1997,

                                           registrato contabilmente in modo errato incassi non giustificati per presunte vendite mai realizzate, considerata la totale assenza di attivi della società __________ SA, per un importo di complessivi CHF 6'500.--;

reati previsti                         dagli art. 163 cifra 1, 251 cifra 1 CP;

fatti avvenuti                         nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                            con decreto d’accusa del 23 febbraio 2004 n. DA 692/2004 del AINQ 2, , che propone la condanna:

                                    1.    Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--.

                                    3.    Al versamento alla parte civile __________, dell'importo di CHF 41'139.45, oltre interessi al 6% dal 10 giugno 1997, a titolo di   risarcimento.

                                    4.     Ordina la confisca una volta cresciuto in giudicato il presente decreto, della documentazione sequestrata presso gli Uffici della società __________ SA in data 22 marzo 1999;

ACCU 3                               cattiva gestione

per avere,

a Lugano,

nel periodo almeno dal 1989 al 1998,

nella sua qualità di amministratore unico della società __________ SA, Lugano a far tempo dalla sua costituzione,

a causa di una cattiva gestione, in particolare di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, crediti concessi e soprattutto grave negligenza nella sua professione,

aggravato l'eccessivo indebitamento della società __________ SA e cagionato la sua insolvenza, sino al fallimento della società dichiarato dalla Pretura di Lugano, Sezione 5 in data 26.2.1998, procedura di fallimento dapprima sospesa e poi chiusa per totale mancanza di attivi con decreto datato 18.3.1998,

e meglio per avere,

mancato al proprio dovere giuridico di gestire ed amministrare la società __________ SA e di sorvegliarne la gestione da parte degli organi di fatto, permettendo all'amministratore di fatto ACCU 2 di tenere aperta la società al fine di usufruirne quale entità giuridica da utilizzare in sua vece quale controparte contrattuale con terzi e alla quale ha poi accollato i propri debiti nei confronti di questi ultimi, con il conseguente tracollo finanziario della società senza aver adottato alcuna misura per fronteggiare detto sovraindebitamento, e in particolare per avere lasciato che la stessa accumulasse debiti sapendoli in relazione ad affari non attinenti alla sua attività e al suo scopo statutario, bensì attinenti alla persona dell'amministratore di fatto ACCU 2 e ai suoi famigliari e meglio in relazione alla costruzione di un immobile sulla particella n° __________ RF del Comune di __________ nonché omettendo di registrare nella contabilità della società __________ SA, Lugano i crediti che la stessa vanta nei confronti dei proprietari dell'immobile menzionato di proprietà in ragione di 1/4 ciascuno di __________, __________, __________ e __________, modificandone il conto economico;

reato previsto                       dall'art. 165 cifra 1 CP;

fatti avvenuti                         nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                            con decreto d’accusa del 4 ottobre 2004 n. DA 3276/2004 del AINQ 2, , che propone la condanna:

                                 1.       Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                 2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--;

viste                                    le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 1° marzo 2004, 24 marzo 2004 e 5 ottobre 2004 dagli imputati;

indetto                                 il dibattimento 23/24 febbraio 2005 al quale sono comparsi tutti gli accusati, i difensori e la parte civile con i suoi patrocinatori;

accertate                             le generalità degli accusati, data lettura dei decreti di accusa, proceduto agli interrogatori degli accusati;

sentito                                 il patrocinatore di parte civile __________, il quale chiede la conferma dei decreti di accusa a carico dei tre imputati; osserva di non avere mai chiesto il pagamento della pretesa di fr. 41'139.45.- riconosciuta nel decreto di accusa, per la quale é già stata avviata una causa civile; chiede il risarcimento delle spese di patrocinio penale per complessivi fr. 9'112.45.-;

sentito                                 il difensore __________, il quale in sostanza chiede il proscioglimento di ACCU 3 per il reato di cattiva gestione;

sentito                                 il difensore __________, il quale chiede l’assoluzione di ACCU 2 non essendo adempiute le fattispecie di bancarotta fraudolenta e di ripetuta falsità in documenti; inoltre chiede la rifusione di ripetibili;

sentito                                 il difensore __________, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito ACCU 1 dall’accusa di ripetuta complicità in falsità in documenti in quanto il reato non è adempiuto;

sentiti                                  per ultimi gli accusati;

posti                                    a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.       Se ACCU 3 è autore colpevole di cattiva gestione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.       Se ACCU 1 è autore colpevole di ripetuta complicità in falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 3.       Se ACCU 2 è autore colpevole di:

                                           3.1.  bancarotta fraudolenta

                                           3.2.  ripetuta falsità in documenti

                                           per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 4.       Sulla pena e sulle spese a carico di ciascun accusato.

                                 5.       Sulle pretese della parte civile, la quale chiede il risarcimento delle spese professionali per fr.  9'112.45.-

                                 6.       Se deve essere ordinata la confisca della documentazione sequestrata presso gli Uffici della società __________ SA in data 22 marzo 1999.

letti ed esaminati                  gli atti;

considerato                        in fatto ed in diritto

                                 1.       ACCU 2 , ACCU 1 e ACCU 3 sono stati attivi nella __________ SA, società con sede a __________ e sciolta a seguito del fallimento pronunciato con decreto 28 febbraio 1998 dalla Pretura del distretto di Lugano; in effetti il primo - agendo sulla base di una procura generale rilasciatagli - fungeva da factotum della stessa, il secondo tramite la ditta individuale __________ si occupava della revisione, mentre il terzo era l’amministratore unico.

                                           La società in questione era stata fondata dalle medesime persone nel mese di febbraio del 1987 con vari scopi societari, e più precisamente “l’esercizio di uno studio fiduciario; l’attività in unione di borsa, investimenti, crediti e aste. L’amministrazione di stabili; la tenuta di contabilità e analisi dei bilanci; la consulenza aziendale e fiscale; la costituzione e domiciliazione di società; la revisione di fondazioni di previdenza professionale; il servizio paghe, revisioni; la gestione di patrimoni; investimenti e gestioni immobiliari e mediazione; la consulenza e la programmazione di centri per l’elaborazione dati. La società partecipa ad investimenti, crediti, mediazioni, aste e operazioni di borsa, nel campo dell’arte, tappeti, antichità, gioielli e simili” (cfr. act 1, doc. O, estratto dal registro di commercio).

                                 2.       Per i primi due anni l’__________ SA è stata inattiva, in quanto non disponeva nemmeno dei locali nei quali insediarsi; successivamente ha iniziato la propria attività - senza del resto mai operare nell’ambito fiduciario, in quanto l’autorità cantonale ha negato l’autorizzazione in assenza dei requisiti necessari - nello stabile sito in via __________ a __________, dove avevano pure sede __________ SA (che deteneva il 98% delle azioni dell’__________ SA) e la __________ SA, entrambe società legate alla famiglia di ACCU 2 (cfr. per quanto attiene all’__________ SA act 18, verbale di interrogatorio del 25 novembre 1998, pag. 2).

                                          Le operazioni effettuate dalla predetta società erano ridotte, tanto è vero che agli atti risultano circa 120/130 operazioni contabili annue; fra queste ne figurano alcune relative ad una costruzione, di cui si dirà meglio in seguito, che poi hanno dato origine alla denuncia penale sfociata nei decreti di accusa oggetto del presente procedimento.

                                          Infatti la __________ SA ha fatto da tramite, con particolare riferimento ai contratti di appalto e ai pagamenti dei lavori effettuati dagli artigiani, anche per la costruzione di un immobile al mappale __________ RF di __________ di proprietà dapprima della figlia e successivamente - in ragione di ¼ ciascuno - oltre che di quest’ultima anche della moglie e degli altri due figli del signor ACCU 2 (cfr. act 1, doc. Q, estratto  RF della particella __________ __________).

                                3.       Uno degli artigiani di cui sopra che hanno prestato il proprio lavoro al cantiere di __________ è stato __________, parte civile nel presente procedimento, il quale vanterebbe a suo dire ancora un credito di fr. 41'139.45.- oltre interessi; in sostanza egli, così come i procuratori pubblici che si sono occupati della vicenda, sostiene che l’__________ SA - appartenente alla famiglia dei proprietari dell’immobile in costruzione - è stata utilizzata e in un secondo tempo fatta volontariamente fallire per lasciare scoperti degli importi dovuti per le opere effettuate, permettendo in tal modo ai comproprietari di realizzare un indebito profitto.

                               4a.       Per l’art. 163 cifra 1 CP  il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare distrae o occulta valori patrimoniali, simula debiti, riconosce debiti fittizi oppure incita un terzo a farli valere, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza beni, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

                               4b.       L’imputazione di bancarotta fraudolenta è rivolta unicamente contro ACCU 2, il quale - come è emerso in modo inequivocabile sia in sede di istruttoria che nel corso del dibattimento - era il factotum dell’__________ SA; infatti, oltre ad essere l’unico che lavorava e si occupava della società, tale ruolo gli derivava formalmente dal fatto che al momento della costituzione della società l’amministratore unico ACCU 3 aveva dato alla moglie di ACCU 2 una procura generale con facoltà di subdelega (cfr. allegato ad act 18), quest’ultima poi a sua volta rilasciata, all’insaputa sia dell’amministratore unico sia del revisore, a favore del marito.

                                           Di conseguenza, sebbene questa circostanza per quanto risulta dagli atti non fosse nota a terzi, ACCU 2 si riteneva autorizzato ad agire in nome e per conto dell’__________ SA sulla base della citata procura.

                               4c.       In sostanza l’accusa rimprovera all’imputato di aver utilizzato la società, nel periodo dal 1996 al 1998, per fini estranei allo statuto, allo scopo di diminuirne fittiziamente l’attivo, in particolare distraendo e occultando valori patrimoniali, simulando debiti, riconoscendo debiti fittizi e incitando terzi a farli valere in modo da farla fallire con conseguenti danni patrimoniali ai di lei creditori.

                                           In pratica ACCU 2 si sarebbe servito di una persona giuridica priva di attività, una sorta di “guscio vuoto”, allo scopo di procurarsi vantaggi personali o a favore della propria famiglia, in particolare in relazione alla costruzione dell’immobile sito alla particella __________ RF di __________.

                                          Dalla documentazione agli atti e dalle risultanze emerse al dibattimento non è avvenuto nulla di tutto ciò.

                                          Innanzitutto, come rettamente ha rilevato la difesa, il lasso di tempo preso in considerazione per il reato di bancarotta fraudolenta è limitato al periodo tra il 1996 e il 1998, ossia gli due ultimi anni prima del fallimento della società: di conseguenza la pubblica accusa non ha ritenuto atipici i movimenti contabili prima del 1996 per quel che riguarda il reato in questione.

                                          Per l’immobile sito ad __________, la cui costruzione è cominciata all’inizio degli anni ’90, i comproprietari facevano capo ai servigi dell’__________ SA, che fungeva da tramite per i rapporti con gli artigiani e per i pagamenti delle relative fatture; prima del bilancio e della contabilità del 1996 - allestiti  peraltro solo verso la fine del 1997 - i crediti degli artigiani e i relativi pagamenti non figurano, né sono mai stati inseriti nei conti della società, in quanto non attinenti alla stessa (cfr. scatola 2/3, classificatore con la documentazione __________ SA sequestrata il 22 marzo 1999).

                                          Il mancato inserimento dei crediti degli artigiani e del debito dell’__________ SA nei libri contabili era corretto dal momento che la __________ SA non era parte contrattuale; in effetti la società aveva sì sottoscritto formalmente i contratti di appalto, ma era chiaro per tutti che committente era la famiglia di ACCU 2, tanto è vero che lo stesso __________, interrogato al riguardo, ha affermato di aver pensato “sin dall’inizio che la__________ SA e il ACCU 2 fossero la stessa cosa e che quindi il ACCU 2 fosse il committente nel contratto di appalto” (cfr. act 5, verbale di interrogatorio di __________ del 4 agosto 1998, pag. 2), mentre dal canto suo l’accusato ha ammesso che “parti nei rapporti contrattuali che fanno capo al contratto di appalto per la costruzione di cui al mappale __________ di __________ sono da una parte i miei famigliari e dall’altra il signor __________” (cfr. act. 18, verbale di interrogatorio di ACCU 2 del 25 novembre 1998, pag. 2 in basso). Egli ha giustificato di aver concluso i contratti usando il nome della __________ SA, perché doveva rappresentare i comproprietari che non potevano occuparsi della costruzione e voleva approfittare del fatto per cominciare a far avere alla società un’attività, che secondo lui doveva essere di rappresentanza.

                                           Le registrazioni concernenti l’immobile di __________, effettuate nell’autunno del 1997 all’atto dell’allestimento della contabilità dell’anno precedente, sono state inserite semplicemente per il fatto che a quel momento non potevano essere ignorati gli atti ufficiali, quali i precetti esecutivi, emessi nei confronti della società; una conferma in tal senso giunge da ACCU 1, il quale afferma di aver provveduto ad inserirli poiché “sono sbucati all’ultimo momento e da qualche parte dovevano pur figurare nei conti” (cfr. verbale del dibattimento del 23 febbraio 2005, pag. 7 ss).

                                          Piuttosto al riguardo si sarebbe commesso un falso contabile se si fossero ignorate le poste in questione. In tal senso, allora, le registrazioni immesse  corrispondevano alla reale situazione e non erano né crediti, né debiti simulati, ancorché non attinenti alla __________ SA.

                                           Infine, se da una parte è vero che ACCU 2 - anche per quanto è emerso al dibattimento - non ha dimostrato una grande trasparenza in relazione alla sua attività, al suo ruolo all’interno sia della __________ SA (società apparentemente legata ad un persiano residente in Germania che ha locato l’immobile di __________ aprendovi anche un ristorante) sia delle varie società legate alla famiglia e alla provenienza dei capitali, per i quali ha sempre fatto riferimento alla grande famiglia dei persiani e al padre della moglie, d’altra parte tale situazione non è da sola sufficiente per poterlo condannare.

                                           In proposito si osserva che sarebbe semmai stato compito dell’accusa chiarire meglio i rapporti esistenti con le predette società e l’origine delle somme di denaro confluite nelle stesse.

                                           Alla luce di tutte le argomentazioni espresse si giunge pertanto alla conclusione che nell’evenienza concreta i presupposti oggettivi del reato di bancarotta fraudolenta non sono dati.

                               4d.       In ogni caso, indipendentemente dal fatto che il reato non sussiste già per le sole considerazioni di cui al precedente capoverso, anche l’aspetto soggettivo non è dato nel caso in esame; in effetti né dagli atti né dal dibattimento è emersa la volontà - nemmeno per dolo eventuale -  di ACCU 2 di inserire i dati contabili evocati allo scopo di diminuire fittiziamente il patrimonio della società, né tantomeno l’intenzione di distrarre e occultare valori patrimoniali o di simulare debiti fittizi.

                                           Per la parte civile questa volontà sarebbe fra l’altro desumibile dalla risposta 2 luglio 1998 di ACCU 2 alla richiesta di pagamento della fattura di fr. 41'139.45.-: “Egregio avvocato __________, ho ricevuto la lettera citata a margine e respingo le affermazioni e le richieste menzionatevi. Inoltre a titolo informativo le comunico che l’immobile al mappale __________ di __________ è sottoposto a procedura esecutiva ed è prossimo al fallimento” (cfr. allegato ad act 20).

                                           Lo scritto tuttavia non è idoneo a dimostrare la volontà dell’imputato di usare la __________ SA per scopi privati e a detrimento dei creditori, poiché le sue affermazioni non si riferiscono al fallimento della società, che nel luglio 1998 non era prossimo ma già aperto e chiuso, bensì alla procedura esecutiva avviata dal creditore ipotecario nei confronti dei proprietari dell’immobile; difatti in seguito la conduttrice __________ SA ha pagato le pigioni all’ufficio esecuzione e alla fine il fondo é andato all’incanto.

                                           Dal profilo contabile la situazione venutasi a creare a seguito dell’emissione dei precetti esecutivi richiedeva di agire ai sensi di quanto effettivamente è avvenuto. Tuttavia le modifiche alla contabilità con le aggiunte citate non sono state eseguite dall’accusato, bensì da ACCU 1 (cfr. ibidem, pag. 7 ss), ragion per cui non si vede come ACCU 2 possa aver avuto l’intenzione di commettere un illecito penale, oltretutto già nell’ottica del fallimento della società.

                                           D’altra parte non va nemmeno sottaciuto il fatto che il revisore non era al corrente del fatto che la società si occupava anche dell’immobile di __________ (cfr. ibidem, pag. 7 ss): di conseguenza la volontarietà di un inserimento finalizzato alla commissione di un reato penale non può nemmeno entrare in considerazione.

                                           D’altronde ad avvalorare questa linea contribuisce la costatazione secondo cui è poco credibile che l’accusato se avesse avuto veramente l’intenzione di utilizzare la società anonima per danneggiare le ditte operanti nella costruzione dello stabile di __________ - ritenuto che l’operazione immobiliare era dell’ordine di alcuni milioni di franchi - si sarebbe limitato a raggirare tre o quattro di esse per un importo complessivo di circa 60'000.- franchi.

                                           Ciò non significa che tutto quanto messo in atto da ACCU 2 sia stato limpido e cristallino; in effetti da un’attenta lettura di tutta la documentazione e dalle impressioni ricavate al dibattimento si intuisce che è un gran pasticcione.

                                           Tuttavia non risulta in alcun modo la sua intenzione di ledere i creditori, in quanto non si evince con certezza nessun disegno preciso a tal fine, tanto é vero che i crediti non contestati delle ditte che hanno operato sul cantiere di __________ sono stati regolarmente pagati.

                               4e.       Il fatto che l’imputato, per i motivi addotti, va prosciolto dall’accusa di bancarotta fraudolenta non significa automaticamente che la pretesa di __________ non sia giustificata; si tratta tuttavia di una controversia di natura civilistica dipendente da prestazioni contestate nell’ambito di un contratto di appalto, che del resto insieme con il quesito relativo alla facoltà di ACCU 2 di contrarre a nome della società per sé e per i suoi famigliari - è già stata rettamente sottoposta al giudice civile competente in materia.

                                           Al riguardo stupisce costatare come, alla luce degli elementi a disposizione,  la pubblica accusa abbia potuto già in sede penale esprimersi ed accogliere la richiesta di __________, richiesta che del resto non é oggetto della presente decisione poiché il patrocinatore di parte civile ha chiesto l’annullamento del punto 3 del decreto di accusa essendo la stessa già sub iudice (cfr. lettera 21 febbraio 2005 dell’avv.__________, pag. 2).

                               5a.       Per l’art. 251 cifra 1 CP chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente a verità, un fatto di importanza giuridica o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

                               5b.       Avantutto si osserva, sebbene la questione non sia stata sollevata dalle parti al dibattimento, che l’articolo citato è stato modificato nel 1994 ed è entrato in vigore il 1° gennaio del 1995; tuttavia la sostanza non muta anche per gli episodi risalenti al 1989, 1990 e 1993, dal momento che il tenore letterale del nuovo testo legislativo non differisce dalla versione precedente, se non nel senso di ampliare la fattispecie, in particolare anche per adattarla alle nuove tecnologie.

                               5c.       Accusati di falsità in documenti e di ripetuta complicità in falsità in documenti sono rispettivamente ACCU 2 e ACCU 1, il quale è coinvolto nella sua qualità di revisore della società.

                                           In sostanza agli accusati viene rimproverato di aver modificato la contabilità della __________ SA, per consentire alla stessa di non dover depositare i bilanci e a loro di utilizzarla quale entità giuridica di cui servirsi quale controparte contrattuale verso terze persone e alla quale accollare i propri debiti nei confronti di queste ultime.

                               5d.       D’acchito si rileva come la contabilità di una società ha la valenza di documento ufficiale di una persona giuridica e di conseguenza rientra di per sé nella fattispecie oggettiva del reato; occorre però verificare se le azioni commesse dagli imputati sono state caratterizzate dalla falsificazione allo scopo di causare danni al patrimonio altrui o di realizzare un indebito profitto.

                                           Dalla documentazione agli atti e dal dibattimento è emerso che la contabilità della società era allestita dapprima da ACCU 2, il quale però la preparava a partita semplice, cioé con entrate ed uscite accompagnate dai relativi giustificativi; di seguito la documentazione veniva consegnata alla fine dell’anno al revisore, il quale per poter procedere nei suoi incombenti la trascriveva a partita doppia.

                                           Durante questa fase a ACCU 1 - per sua stessa ammissione -  è capitato più volte di procedere, sempre dopo averne discusso con ACCU 2, a piccole e puntuali correzioni per importi di poco conto (cfr. verbale del dibattimento 23 febbraio 2005, pag. 7 ss), oltre al già citato inserimento dei crediti vantati dagli artigiani nei libri contabili del 1996 e alle singole poste di cui si dirà in seguito.

                                           In queste circostanze il revisore ha sempre constatato, perlomeno prima dell’autunno del 1997 allorché sono stati allestiti i bilanci ed il conto economico dell’anno precedente, una società pressoché inoperosa con unicamente circa un centinaio di movimenti contabili annui; d’altro canto ha potuto riscontrare due esercizi chiusisi con un utile (1991 e 1993) e constatare che i debiti venivano coperti dal correntista (cfr. ibidem, pag. 7 ss).

                                           L’allestimento della contabilità avveniva unicamente al termine del periodo contabile e di conseguenza i dati venivano inseriti retrodatati; tale modo di operare non è così fuori dalla norma per società di dimensioni molto limitate come la __________ SA.

                                           In concreto, benché vi siano delle retrodatazioni determinate da registrazioni effettuate solo alla fine dell’anno, alla chiusura dei conti annuali non è mai stata esposta una situazione contabile difforme dalla realtà. Pertanto i reati di cui ai punti 2.1 e 2.2 del decreto di accusa riguardante ACCU 2 e 1.1 e 1.2 di quello a carico di ACCU 1 non costituiscono la fattispecie oggettiva dell’art. 251 CP, tanto è vero che la stessa équipe finanziaria del Ministero pubblico giunge ad affermare, con particolare riferimento ai conti del 1990, che “queste correzioni finali non hanno comunque modificato il risultato economico” (cfr. act 33, rapporto del 22 ottobre 1999, pag.3).

                                           Per quanto riguarda le registrazioni effettuate nel 1993 (punti 2.3, rispettivamente 1.3 dei decreti di accusa) si ritiene che gli importi citati, ai sensi di quanto emerso durante l’istruttoria da parte degli accusati, sono effettivamente entrati nelle casse della società, tanto più che il perito __________ ha detto di “non sapere se i soldi sono realmente entrati oppure no” (verbale del dibattimento del 23 febbraio 2005, pag. 7 ss).

                                           L’unico elemento dal profilo contabile fuori posto che è stato assodato è l’assenza di una vera e propria fattura (esiste solo una ricevuta di incasso), ma non si può giungere per ciò solo al convincimento che sia stato commesso un falso documentale.

                                           In merito a quanto avvenuto nel 1995 va detto che i movimenti della somma di 25'000.- franchi sono contabilmente un’operazione neutra; in effetti l’importo in questione è entrato ed è uscito dalla società, ma non doveva essere un ricavo della __________ SA. Di conseguenza, anche alla luce delle spiegazioni fornite da ACCU 2 (cfr. al riguardo act 47, verbale di interrogatorio di ACCU 2 del 13 aprile 2000, pag. 4) non si tratta nemmeno di un errore commesso da ACCU 1, sebbene costui in origine prima di avvedersene al dibattimento (cfr. verbale) - pensasse il contrario (cfr. act 46, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 13 aprile 2000, pag. 5).

                                           Anche in questa occasione non é dunque stata eseguita una falsificazione di documenti.

L’episodio del 1996, contemplato ai punti 2.5 e 1.5 dei decreti di accusa in questione, fa riferimento alla contabilizzazione sotto la voce ricavi di un importo corrispondente ad un anticipo versato alla __________ SA per un ammontare di fr. 66'471.20.-  per prestazioni che quest’ultima avrebbe dovuto eseguire sul cantiere di __________, ma che in seguito al fallimento della società non sono state effettuate.

Preliminarmente si ribadisce il concetto secondo cui anche questa somma di denaro non doveva figurare, per le considerazioni già espresse in precedenza (cfr. supra, consid. 4c), nella contabilità della __________ SA.

In secondo luogo quest’ultima era in possesso di un attestato di carenza beni a carico della __________ SA per il medesimo ammontare; di conseguenza la contabilizzazione è sicuramente avvenuta ai sensi di quanto sopra per errore, ma non può in ogni caso venir considerata un falso in documenti, sebbene ci si possa chiedere se sia stato previdente, alla luce della situazione venutasi a creare, iscrivere tra le entrate la totalità del credito vantato, ritenuto comunque che anche tale registrazione formalmente non era contraria alla realtà.

                                           Infine i punti 2.6, rispettivamente 1.6 dei decreti di accusa riguardano la registrazione di franchi 6'500.- a titolo di incasso, per la quale però - a seguito delle risultanze istruttorie e in particolare per il fatto che è stato appurato trattarsi di vendita di piccolo mobilio appartentente alla società (cfr. al riguardo act 46, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 13 aprile 2000, pag. 10) - anche __________ ha dato atto della correttezza dell’operazione (cfr. verbale del dibattimento del 23 febbraio 2005, pag. 7 ss).

                                           Per tutte le ragioni esposte, dal momento che non sono stati attestati né sono stati fatti attestare nei documenti, contrariamente a verità, fatti di importanza giuridica, nell’evenienza concreta non sono dati gli elementi oggettivi del reato.

                               5e.       Non sussistendo il reato di falsità in documenti non ci si deve in questa sede pronunciare sull’eccezione di prescrizione sollevata dal patrocinatore di ACCU 1 in relazione all’episodio risalente al 1989.

                                5f.       Abbondanzialmente neanche dal profilo soggettivo il reato è adempiuto; infatti non si può dire che le retrodatazioni e le altre iscrizioni a contabilità sono state eseguite con la volontà - nemmeno per dolo eventuale - di allestire un documento falso o di alterarne uno vero allo scopo di arricchirsi o di nuocere ai creditori.

                                           Se il reato non è dato per ACCU 2, il quale peraltro nemmeno ha immesso fisicamente i dati, non può esserlo nemmeno per ACCU 1, che secondo l’accusa avrebbe solo aiutato a perpetrare l’atto illecito; infatti non si comprende come quest’ultimo potesse avere l’intenzione di collaborare all’allestimento di documenti falsi o di alterarne di veri con il fine di nuocere al patrimonio altrui o di arricchirsi se non sapeva neppure che l’__________ SA fungeva, grazie a ACCU 2, da tramite per la costruzione di__________; a conferma di ciò, più di ogni altra considerazione, vale la pena di riportare l’eloquente interrogativo formulato prima della posa dei quesiti da ACCU 1, secondo cui “a fine 1995 l’__________ SA chiudeva il suo 9° anno di attività, ma quale elemento c’era allora che mi permetteva di pensare quello che poi è stato riscontrato nei conti del 1996 e cioè la relazione con l’immobile di __________?” (cfr. verbale del dibattimento del 23 febbraio 2005, pag. 7 ss).

                                           Pertanto non si deve neanche entrare nel merito della perplessità formulata al dibattimento dalla parte civile, in relazione al fatto che ACCU 1 doveva essere trattato alla stregua di un correo e non di un complice; tuttavia - come del resto rettamente ha rilevato il suo difensore - se fosse stato effettivamente colpevole di quanto ascrittogli mal si comprendono i motivi per i quali il decreto di accusa gli attribuisce unicamente un ruolo secondario.

                                           Di transenna, a comprova ulteriore della mancanza della volontà di nuocere ai creditori, non si deve dimenticare il fatto che l’__________ SA ad un certo punto, vista la situazione, ha adottato misure di risanamento concrete, quali ad esempio la presa a carico del leasing della vettura da parte di ACCU 2 e la riduzione del suo salario, che del resto sono state riconosciute anche dal perito dell’équipe finanziaria (cfr. ibidem, pag. 7 ss).

                               6a.       Secondo l’art. 165 cifra 1 CP il debitore che, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un’insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell’esercizio della sua professione o nell’amministrazione dei suoi beni, cagiona o aggrava il proprio eccessivo indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione conoscendo la propria insolvenza è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza beni, con la detenzione sino a cinque anni.

                               6b.       In via preliminare si rileva come anche l’articolo citato è stato modificato nel 1994 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1995; tuttavia la fattispecie non muta anche per gli episodi avvenuti prima della data menzionata, dal momento che il tenore letterale del nuovo testo legislativo non differisce sostanzialmente dalla versione precedente, se non per il fatto che quest’ultima faceva riferimento al reato di bancarotta semplice.

                               6c.       Prevenuto colpevole di cattiva gestione è ACCU 3, che ricopriva il ruolo di amministratore unico della __________ SA.

                                           In concreto occorre stabilire se egli con il proprio agire ha adempiuto almeno uno dei presupposti oggettivi del reato, con particolare riferimento all’insufficiente dotazione di capitale della società, a speculazioni avventate, a spese sproporzionate, ai crediti concessi con leggerezza, alla svendita di valori patrimoniali e infine ad una grave negligenza nello svolgimento delle sue funzioni.

                                           Alla luce di tutta la documentazione agli atti e per le risultanze emerse dal dibattimento questo giudice giunge al convincimento che ACCU 3 non ha commesso nessuno dei presupposti evocati; se per i primi cinque non sussistono dubbi al riguardo e neppure traspare nulla di concreto dalla descrizione dei fatti della pubblica accusa (cfr. al riguardo il decreto di accusa del 4 ottobre 2004 a carico di), per quanto concerne l’ultimo presupposto, relativo alla grave negligenza nel suo operato, si rendono necessarie cosiderazioni più approfondite.

                                           Innanzitutto si ribadisce come non risulta in alcun modo che l’amministratore unico, prima del mese di novembre del 1997 allorquando sono stati allestiti i conti dell’__________ SA per l’anno precedente, sapesse che ACCU 2 aveva sottoscritto i contratti riguardanti la costruzione di Aldesago a nome della società (cfr. act 6, verbale di interrogatorio di ACCU 3 del 17 settembre 1998, pag. 2), né vi sono elementi dai quali si possa concludere che avrebbe potuto in qualche modo accorgersene.

                                           Ciò posto si rende tuttavia necessario verificare se ad ACCU 3 non possano essere ascritte altre negligenze; in questo senso balza subito all’occhio la scriteriata procura rilasciata alla moglie di ACCU 2 (cfr. supra, consid. 1) senza che vi fosse nessuna garanzia inerente all’utilizzo della stessa e senza che all’epoca vi fosse la necessità di una delega così estesa.

                                           Tuttavia tale procura non ha sortito alcun effetto di rilevanza penale, in quanto sebbene sia stata usata per conferirne un’altra al marito, non risulta che questi l’abbia portata a conoscenza di terzi e in particolare che l’abbia utilizzata per concludere i contratti concernenti l’immobile di __________.

                                           La parte civile - a torto rimprovera poi all’accusato di non aver mai fatto nulla per la società di cui era amministratore unico; in effetti dall’incarto e dagli interrogatori in aula si possono evincere alcuni elementi atti a dimostrare, come rettamente ha rilevato il difensore, che ACCU 3 si è attivato a più riprese per salvaguardare gli interessi dell’__________ SA.  

                                           Il primo episodio concerne il prestito che la società ha elargito nel 1987 e che è stato rimborsato con un cospicuo interesse grazie anche all’intervento dell’amministratore unico (cfr. verbale del dibattimento del 23 febbraio 2005, pag. 7 ss e act 47, verbale di interrogatorio di ACCU 2 del 13 aprile 2000, pag. 2).

                                           In secondo luogo, quando nel 1993 é sorto un problema relativo ai contributi AVS, ACCU 3, non appena ha ricevuto la comunicazione dagli uffici preposti si è messo in contatto con ACCU 2, affinché provvedesse - cosa che poi é avvenuta - a regolare la pendenza (cfr. verbale del dibattimento, pag. 7 ss).

                                           Secondo il decreto di accusa in questione l’amministratore unico avrebbe anche omesso di registrare nella contabilità dell’__________ SA i crediti della stessa verso i comproprietari dello stabile in costruzione ad __________, rispettivamente di averne modificato il conto economico; per le motivazioni già addotte in precedenza (cfr. supra, consid. 4c) gli importi non erano però di pertinenza della società anonima e di conseguenza non andavano registrati. Pertanto ACCU 3, che inoltre non sapeva dei contratti stipulati da ACCU 2 e non aveva elementi per venirne a conoscenza, non può essere condannato per omissione di contabilità.

                                           Infine ci si deve chinare sulla questione riguardante l’ultimo bilancio della società, relativo al 1996: infatti tale documento, presentato all’inizio del mese di novembre del 1997, sebbene evidenziasse un’eccessiva situazione debitoria, non é stato trasmesso al giudice come previsto ai sensi dell’art. 725 CO.

                                           Una simile omissione comporta infatti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, la commissione del reato di cattiva gestione (cfr. Tribunale federale, sentenza del 18 aprile 2000, 6P.223/1999).

                                           Tuttavia nell’evenienza concreta occorre convenire con la difesa che il lasso di tempo intercorso fra l’allestimento del bilancio e il fallimento della società è stato molto breve e che prima di un deposito dei bilanci poteva ancora essere analizzata, contattando i creditori, la possibilità di un risanamento.

                                           Se ne conclude quindi che anche il presupposto della negligenza, che deve  essere grave (cfr. REHBERG/SCHMID, Strafrecht III: Delikte gegen den Einzelnen, 7 edizione, pag. 283 in alto), non è dato nel caso in esame e di conseguenza anche l’imputazione di cattiva gestione a carico di ACCU 3 viene a cadere.

                                 7.       Non essendo adempiuti i reati di bancarotta fraudolenta, falsità in documenti e cattiva gestione nulla osta alla restituzione della documentazione sequestrata negli uffici della __________ SA ai sensi dell’art. 165 CPP.

                                 8.       Alla luce di tutte le considerazioni espresse e in particolare del fatto che gli imputati sono prosciolti dalle accuse a loro carico nel senso dell’art. 272 CPP il giudice penale non si deve pronunciare sulla richiesta di risarcimento per spese professionali formulata in sede dibattimentale dalla parte civile.

visti                                     gli art. 58, 59, 251 cifra 1, 163 cifra 1, 165 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                         ai quesiti posti;

proscioglie                         ACCU 3,

                                           dall’imputazione di cattiva gestione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3276/2004 del 4 ottobre 2004;

proscioglie                       ACCU 1

                                           dall’imputazione di ripetuta complicità in falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 853/2004 del 9 marzo 2004;

proscioglie                         ACCU 2,

                                           dalle imputazioni di bancarotta fraudolenta e ripetuta falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 692/2004 del 23 febbraio 2004;

carica                                                                         le spese allo Stato;  

ordina                                il dissequestro, alla crescita in giudicato della sentenza, della documentazione sequestrata presso gli uffici della società __________ SA in data 22 marzo 1999.

le parti                                 sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                           La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

            __________   Ministero pubblico della Confederazione, Berna  

e,                                         alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                      Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                           Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                           Il segretario:

10.2004.417 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.02.2005 10.2004.417 — Swissrulings