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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.02.2005 10.2004.415

18. Februar 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·5,784 Wörter·~29 min·1

Zusammenfassung

aggressione, lesioni semplici, rissa, eccesso di legittima difesa

Volltext

Incarto n. 10.2004.415-416/bep DA 3224/2005 DA 3225/2004  

Bellinzona 18 febbraio 2005  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1   ACCU 2   (difesi da: avv. __________)  

prevenuti colpevoli di     

ACCU 1                             aggressione

                                         per avere,

                                         a __________ presso l'esercizio pubblico __________,

                                         in data 01.02.2004,

                                         in correità con ACCU 2,

                                         preso parte all'aggressione di __________ che ha avuto per conseguenza le lesioni di quest'ultimo così come descritte nel certificato medico 02.02.2004 del dr. __________, agli atti;

reato previsto                     dall'art. 134 CP;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 23 settembre 2004 n. DA 3224/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.       Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.       Per ogni pretesa la parte civile __________, , è rinviata al competente foro civile.

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

ACCU 2                     1.    aggressione

                                        per avere,

                                        a __________ presso l'esercizio pubblico __________,

                                        in data 01.02.2004,

                                        in correità con ACCU 1,

                                        preso parte all'aggressione di __________ che ha avuto per conseguenza le lesioni di quest'ultimo così come descritte nel certificato medico 02.02.2004 del dr. __________, agli atti;

                                 2.    infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, ripetuta

2.1    per avere,

                                       in data 3 aprile 2004,

                                        dal valico doganale di Stabio/Gaggiolo,

                                        portato in Svizzera senza diritto un manganello sfollagente telescopico;

2.2     per avere,

                                       in data 20 agosto 2004,

                                        dal valico doganale di Stabio/Gaggiolo,

                                        portato in Svizzera senza diritto un bastone telescopico di colore nero;

                                 3.    infrazione alla Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport

per avere,

in data 3 aprile 2004,

importato in Svizzera attraverso il valico doganale di Stabio/Gaggiolo prodotti a scopo di doping e più precisamente 57 pastiglie di Efedrina (CPR Ephedrinili Hydrocloridi chlorhydate);

                                        reati previsti dall'art. 134 CP, art. 33 LArm in relazione con l'art. 27 cpv. 1 LArm, art. 11f LPGS; richiamato l'art. 68 CP;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 23 settembre 2004 n. DA 3225/2004 del Sost. Procuratore pubblico AINQ 1, che propone la condanna:

1.    Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.    Per ogni pretesa la parte civile è rinviata al competente foro civile.

3.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.    Ordina la confisca del manganello sfollagente telescopico e del bastone telescopico di colore nero e la confisca e distruzione di 57 pastiglie di Efedrina (CPR Ephedrinili Hydrocloridi chlorhydate) sequestrati all'accusato dalla polizia in data 04.04.2004 e in data 21.08.2004.

5.    Ordina il dissequestro di 27 capsule di sostanza non meglio identificata (reperto scientifica nr. 2004/167),

viste                                  le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 4 ottobre 2004;

indetto                               il dibattimento 18 febbraio 2005, al quale sono intervenuti gli accusati con il difensore, la Sost. Procuratore pubblico e la parte civile con il suo patrocinatore;

accertate                           le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati e l’audizione testimoniale di __________, __________, __________ e __________;

prospettati                         agli accusati anche i reati di rissa (art. 133 CP) e lesioni semplici (art. 123 CP);

sentiti                               la Sost. Procuratore pubblico, la quale chiede la conferma dei decreti di accusa;

                                    ­     il patrocinatore di parte civile, il quale chiede la condanna oltre che per i reato di aggressione anche per quello di lesioni semplici; chiede inoltre il pagamento della somma di fr. 9'533.40 così suddivisi: fr. 533.40 spese mediche, fr. 3'000.- perdita di guadagno; fr. 3'000.- torto morale e fr. 3'000.- spese di patrocinio;

                                    ­     il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento di entrambi gli accusati dal reato di aggressione e in via principale la riduzione della pena da limitare alla sola multa; non contesta i reati di infrazione alla LArm e LPGS; postula il rinvio della parte civile al competente foro civile per le sue pretese siccome presentate solo in questa sede senza dare la possibilità di prendere adeguatamente posizione in merito;

sentiti                                da ultimi gli accusati;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di

                                        1.1.  aggressione

                                        1.2.  rissa

                                        1.3.  lesioni semplici

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Se ACCU 2 è autore colpevole di:

                                        2.1.  aggressione

                                        2.2.  rissa

                                        2.3.  lesioni semplici

                                        2.4.  ripetuta infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

                                        2.5.  infrazione alla LF che promuove la ginnastica e lo sport

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    3.  Sulla pena e sulle spese a carico di ciascun accusato.

                                    4.  Se deve essere ordinata la confisca del manganello sfollagente telescopico e del bastone telescopico di colore nero sequestrati all'accusato ACCU 2 dalla polizia in data 04.04.2004 e in data 21.08.2004.

                                    5.  Se deve essere ordinata la confisca e distruzione di 57 pastiglie di Efedrina (CPR Ephedrinili Hydrocloridi chlorhydate) sequestrati all'accusato ACCU 2 dalla polizia in data 04.04.2004.

                                    6.  Se deve essere ordinato il dissequestro di 27 capsule di sostanza non meglio identificata (reperto scientifica n. 2004/167).

                                    7.  Sulle pretese della parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 533.40.-- per spese mediche, fr. 3'000.-- per la perdita di guadagno subita, fr. 3'000.-- per torto morale e fr. 3'000.-- per le spese di patrocinio, ossia complessivamente fr. 9'533.40;

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 1.     La sera del 31 gennaio 2004 gli agenti di sicurezza ACCU 2 e ACCU 1 hanno preso servizio alle 23.00 presso l’esercizio pubblico __________ di __________.

                                        Tale discoteca risulta così strutturata: oltrepassata la porta d’ingresso che dà sull’esterno si entra in un piccolo atrio di circa due metri di lunghezza e di larghezza, al termine del quale vi è una massiccia e rustica (da qui il nome della discoteca) porta di legno, attraverso cui si accede ad un secondo atrio, lungo circa tre-quattro metri e largo circa due, in parte adibito a locale guardaroba. Questo secondo atrio può essere immaginariamente diviso per il lungo in due parti: sul lato sinistro vi sono dei tavoli e degli appendini dove poter depositare i propri effetti personali, detto spazio costituisce il guardaroba; sul lato destro, pertanto, rimane uno spazio di poco inferiore al metro, appena sufficiente a consentire il passaggio e l’accesso alla sala da ballo, il cui ingresso si trova alla fine dell’atrio sempre sulla parete destra.

                                        Attorno all’1.00 di notte (1° febbraio 2004) __________ si apprestava a lasciare detta discoteca dopo avervi trascorso un paio d’ore in compagnia degli amici: __________, __________ e __________. In attesa che quest’ultimo consegnasse all’amico __________ (deciso a rimanere ancora nel locale) l’unico scontrino assegnato loro per il deposito delle giacche, __________ lusingava con insistenza la guardarobiera __________, convivente di ACCU 2.

                                 2.     Da questo momento non si è più stati in grado di accertare con sicurezza i fatti, avendo i protagonisti fornito versioni totalmente contrastanti.

                                        ACCU 2 e ACCU 1 sostengono che, a causa dei numerosi ed insistenti complimenti, dovuti forse anche a un lieve stato di ebrietà, __________ avrebbe manifestato il proprio disappunto, pertanto ACCU 1 dapprima e ACCU 2 in seguito avrebbero invitato __________ a desistere dall’infastidire la giovane e a lasciare il locale, per evitare peraltro problemi davanti alla gente. A questo punto __________ avrebbe reagito aggressivamente insultando e spingendo ACCU 2 contro un muro e tentando poi di sferrargli un pugno non andato a segno. L’agente di sicurezza si sarebbe sentito in pericolo e, nel tentativo di difendersi e di bloccare al contempo __________, gli avrebbe inferto un pugno in volto; nella colluttazione i due sarebbero terminati contro i tavoli del guardaroba. ACCU 1 quindi li avrebbe separati, poi i due agenti di sicurezza avrebbero lasciato il locale guardaroba e portato __________ nel piccolo atrio d’ingresso. Tale procedura, a dire degli stessi, sarebbe la prassi: gli agenti sarebbero infatti tenuti a portare al più presto i disordini lontani dalla pista da ballo, sia per questioni di sicurezza, sia per evitare di disturbare e di preoccupare il resto della clientela. Durante il breve tragitto, però, i due agenti non sarebbero riusciti ad immobilizzare __________, questo avrebbe continuato ad agitarsi e a dimenarsi (al punto che avrebbe sbattuto violentemente la testa contro il muro, aspetto non contestato dalla parte civile), così ACCU 2 gli avrebbe ulteriormente inferto tre colpi in pancia ed un calcio. Il ruolo di ACCU 1, in detta situazione, sarebbe stato unicamente di pacere e di sostegno del collega ACCU 2 nel trasporto di __________, rimanendo sempre pronto ad intervenire qualora ciò si fosse reso necessario. I due agenti di sicurezza sostengono infatti che è prassi che uno “copra le spalle” all’altro che interviene, in primo luogo perché non sanno mai chi si trovano di fronte, secondariamente perché sarebbe già capitato che qualche cliente abbia estratto coltelli all’interno del locale. A questo punto __________ avrebbe chiamato la Polizia incoraggiato dai due agenti di sicurezza, i quali sarebbero stati i primi a voler mettere in chiaro la situazione, anche perché convinti che sarebbe stato __________ sul “banco degli imputati”. Dopo i fatti __________ avrebbe minacciato di morte ACCU 2, aggiungendo inoltre che quest’ultimo l’avrebbe mantenuto a vita.

                                        ACCU 2 e ACCU 1 sostengono che, benché la parte civile fosse accompagnata da più amici e nel locale guardaroba vi fossero altre persone, nessuno avrebbe potuto vedere l’intera scena, dal momento che, una volta passati (nelle modalità sopra descritte) dall’atrio dov’è situato il guardaroba all’atrio d’ingresso, la spessa e rustica porta di legno che li separa si sarebbe chiusa automaticamente alle loro spalle, grazie ad un meccanismo a molla, e nessuno in quel frangente li avrebbe seguiti. Detta versione è implicitamente confermata dai verbali d’interrogatorio di fronte alla Polizia cantonale di __________ “[...] da questo momento in poi non ho visto più niente, anche perché sono andati a finire distanti da me all’interno del vano dopo l’entrata. [...] Se è successo è successo fuori da quel vano del guardaroba e non si poteva vedere dal punto dove mi trovavo io”.

                                 3.     __________ – rimasto nell’atrio guardaroba con __________ dopo il ritiro dello scontrino - per contro afferma che stava tranquillamente conversando con la guardarobiera e facendole qualche complimento, quando ACCU 2 avrebbe iniziato ad aggredirlo dapprima verbalmente e, dopo la domanda della parte civile “ma che cosa vuoi?”, anche fisicamente. In principio con un pugno in pieno viso che lo avrebbe stordito e fatto cadere all’indietro. Quindi ACCU 1 lo avrebbe trattenuto e trascinato nel primo atrio per dar modo a ACCU 2 di continuare ad infierire su di lui. Ad un certo punto, __________ si sarebbe ritrovato per terra con entrambi gli agenti di sicurezza che lo colpivano con pugni e calci, finché __________, preso ACCU 2 per un braccio e chiestogli cosa stesse facendo, sarebbe riuscito a far desistere i due agenti di sicurezza. Versione questa che trova conferma nell’interrogatorio dell’amico __________ di fronte alla Polizia cantonale che ha dichiarato:

                                        “Sò che a un certo punto è intervenuto uno dei due buttafuori, il più piccolo dei due (ACCU 2), dicendo a __________, o ‘smettila’ o ‘lasciala stare’, non ricordo esattamente cosa, era un invito a non parlare con la ragazza. Non mi sembra che la ragazza del guardaroba avesse dato segni di essere irritata da __________. Ad un certo punto, non ricordo più cosa veramente sia successo. Ho solo visto che il buttafuori, che in precedenza aveva detto a __________ di smetterla, iniziava a prenderlo a pugni senza che __________ lo avesse aggredito od offeso. Quindi interveniva anche l’altro buttafuori che teneva da tergo __________, mentre l’altro (ACCU 2) continuava a colpire brutalmente con pugni il mio amico __________. Infine sono terminati a terra ed ho visto i due buttafuori che prendevano a pugni e calci __________. Io sono rimasto impassibile, si può dire scioccato e non ho avuto il coraggio d’intervenire in difesa di __________. Dall’interno del locale giungeva al guardaroba __________ e mi sembra che quest’ultimo abbia gridato ‘smettetela cosa fate’, ai due buttafuori e loro hanno smesso. __________ era tutto insanguinato al viso e gli scendeva sangue da naso”.

                                        Infine, mentre __________ sarebbe andato a cercare il gerente del locale per avvertirlo, __________ con il suo cellulare avrebbe cercato di chiamare la Polizia, ma ACCU 2 avrebbe tentato d’impedirglielo dandogli un colpo sulla mano, facendogli quindi cadere il natel e dicendogli che non avrebbe chiamato nessuno. Giunta la Polizia, __________ avrebbe indicato solo ACCU 2 come suo aggressore, poiché sarebbe stato prevalentemente lui a massacrarlo di botte; gli agenti di Polizia avrebbero consegnato quindi alla parte civile i dati solo di ACCU 2, spiegando la prassi da seguire per sporgere eventualmente querela.

                                        __________ sostiene poi che la spessa porta che separa l’atrio d’ingresso da quello successivo, dove è situato il guardaroba, all’ora dei fatti sarebbe stata lasciata completamente aperta. Tale versione è confermata dall’amico __________ che, benché si trovasse nel locale guardaroba insieme con __________, è stato comunque in grado di descrivere, su alcuni aspetti dettagliatamente, l’intera dinamica della colluttazione e, in particolar modo, la parte conclusiva della stessa, svoltasi per l’appunto nel vano d’ingresso e non nell’atrio successivo ove si trovava il teste.

                                 4.     A seguito della colluttazione __________ ha subito danni fisici, così descritti dal dott. __________ nel suo certificato medico del 2 febbraio 2004:

                                        “Frattura del naso con leggera deviazione a destra

                                        Contusione del muscolo temporale destro

                                        Contusione della parte superiore del padiglione dell’orecchio destro

                                        Contusione della spalla destra

                                        Contusione lombare

                                        Escoriazioni superficiali multiple al cranio a destra e agli arti inferiori bilateralmente.”

                                        Il 4 febbraio 2004 il Dott. med. __________, specialista in malattie orecchio-naso-gola e chirurgia cervico-facciale così si esprimeva nel proprio certificato medico:

                                        “Con la presente certifico che ho visitato il paziente sopraccitato il 03.02.2004 per una frattura non dislocata del naso. Se sarà necessario intervenire chirurgicamente lo si potrà valutare solo tra ca. 6 mesi.”

                                        La diagnosi è stata confermata dal dott. med. __________ che ha visitato __________ in data 5 febbraio 2004 (cfr. doc. 2 incarto MP):

                                        “Ematomi all’orecchio destro, alla regione temporale destra, al torace a destra, nella regione pre-tibiale sinistra e al ginocchio sinistro.

                                        Piccola deviazione del naso, dove era già stata riscontrata una frattura al PS.

                                        Escoriazioni alla nuca e nella regione pre-tibiale sinistra.

                                        Dolenza alla palpitazione della colonna lombare con mielogelosi della muscolatura lombare.

                                        Le lesioni riportate sono evocative per una conseguenza di una colluttazione con colpi alla testa, al torace, alla schiena. A seguito delle lesioni il sig. __________ è stato inabile al lavoro per due settimane dall’1.02.04 al 15.02.04.”

                                 5.     Per i fatti descritti __________ ha inoltrato il 16 febbraio 2004 querela nei confronti di ACCU 2 ed ignota persona, successivamente identificata in ACCU 1.

                                        Con decreto d’accusa 23 settembre 2004 il Procuratore pubblico ha ritenuto gli accusati autori colpevoli di aggressione e ha proposto per ACCU 1 la condanna a 5 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni; per ACCU 2 la condanna a 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Quest’ultimo è stato inoltre ritenuto colpevole di ripetuta infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni e di infrazione alla LF che promuove la ginnastica e lo sport, detti capi d’imputazione non sono stati comunque contestati.

                                 6.     Al dibattimento ACCU 1 ha confermato la sua versione dei fatti. Ha ribadito di essere stato estraneo alla colluttazione e di aver solo coadiuvato il collega nel tentativo di allontanare __________ dal locale. Ha ammesso che è stato durante il suo tentativo di bloccare da tergo la parte civile, che la stessa, dimenandosi, è andata a picchiare la testa contro il muro. Ha infine confermato che è stato __________, dopo essere stato più volte invitato a lasciare la discoteca, ad insultare il suo collega ACCU 2 e ad aggredirlo, dando così inizio alla colluttazione.

                                        Anche ACCU 2, dal canto suo, ha confermato la propria versione dei fatti, che combacia con quella del coaccusato. Ha ribadito infatti di aver picchiato __________ solo per difendersi dall’aggressione messa in atto dallo stesso, dopo che era stato caldamente, ma gentilmente, invitato a lasciare il locale. Ha sottolineato che è stato il comportamento di __________ a generare in lui una sensazione di pericolo che l’ha portato a difendersi e a reagire in tal modo; tutto ciò indipendentemente dal fatto che la parte civile stesse infastidendo proprio la sua amica. ACCU 2 ha sostenuto a tal proposito che, in qualità di agente di sicurezza, egli era tenuto ad intervenire anche se ad essere importunata fosse stata qualunque altra ragazza; la sua reazione dunque non è da attribuire al coinvolgimento di una persona a lui vicina, ma piuttosto alle modalità dell’offesa. Ha ammesso comunque che in quell’occasione potrebbe aver esagerato.

                                 7.     La parte civile sostiene che l’aggressione, oltre ad essere assolutamente unilaterale, è scaturita da un raptus di gelosia. I due agenti di sicurezza sono infatti dei professionisti del ramo, praticanti di arti marziali, a conoscenza dei luoghi e dotati di occhio clinico; pertanto, la circostanza che __________ non abbia creato alcun sospetto, ed anzi gli accusati non si ricordino nemmeno di lui durante la “selezione” per autorizzare l’entrata al locale, dimostra la non pericolosità ed anzi tranquillità dello stesso. Se ne desume che è impensabile che __________ possa aver alzato le mani di primo acchito e di propria iniziativa contro ACCU 2, tenuta per di più in considerazione la sproporzione fisica e la circostanza che aveva una mano occupata da una giacca. Chiede pertanto la conferma del reato di aggressione contenuto nel decreto d’accusa con l’aggiunta delle lesioni semplici.

                                 8.     Il Sostituto Procuratore pubblico sostiene che la versione fornita da __________ sia più lineare e coerente e che pertanto l’aggressione sia stata effettivamente unilaterale. La parte civile quindi non solo non ha messo in atto alcuna azione offensiva ma non si è nemmeno difesa. Per l’accusa __________ risulta più credibile sia perché le lesioni sono compatibili con la sua versione, sia perché quest’ultima è stata confermata dal teste __________, che, oltre ad aver reso un’audizione particolarmente precisa e dettagliata, ha parlato di una violenza a tal punto estrema da farlo rimanere scioccato e bloccato, impedendogli di intervenire in favore dell’amico. Tale stato di turbamento ha trovato per di più riscontro nel verbale d’interrogatorio di __________. Il Sostituto Procuratore pubblico, oltre ad evidenziare la discordanza delle versioni fornite dai coaccusati, rileva anche come quest’ultimi non abbiano spiegato in che cosa sia concretamente consistita la pericolosità di __________, né al primo contatto, né in seguito nell’atrio d’ingresso; in ogni caso, tuttavia, la reazione di ACCU 2 è stata sproporzionata. Per tali ragioni chiede la conferma del decreto di accusa.

                                 9.     La difesa sottolinea come i coaccusati abbiano da sempre contestato il reato di aggressione (ACCU 2 non contesta, per contro, gli altri capi d’imputazione) e non si siano mai contraddetti. Sostiene poi che __________ al momento dei fatti era alticcio, aspetto confermato da __________, amico della parte civile, pertanto, disinibito dall’alcool e risentito per i solleciti a lasciare il locale, ha sfidato in maniera brusca ed arrogante ACCU 2, per dimostrargli che non lo temeva. Poiché la miglior difesa è l’attacco, ACCU 2 ha reagito con un’azione immediata, anche perché non poteva sapere a che cosa stesse pensando __________. Afferma che, in ultima analisi, se la parte civile avesse lasciato l’esercizio, così come richiestogli, non ci sarebbe stato il dibattimento odierno. La difesa rileva poi come il naso sia particolarmente delicato e che quindi sia sufficiente un lieve colpo per romperlo; comunque non è stata prodotta alcuna fotografia delle lesioni, ma solo un certificato medico, peraltro generico. Evidenzia poi come solo in seconda battuta siano state elevate delle accuse contro ACCU 1, non avendolo __________ indicato quale ulteriore aggressore all’agente di Polizia sopraggiunto sul luogo. La difesa dichiara che tale circostanza fa sorgere il dubbio che __________ abbia deciso in seguito di architettare una vendetta. Rileva infatti come lascia stupiti l’affermazione della parte civile, secondo cui i due agenti di sicurezza avrebbero agito spinti da un raptus di gelosia; in realtà oltre alla pacatezza e all’evidente stato di tranquillità caratterizzanti i coaccusati, non si spiega in alcun modo come ACCU 1 possa aver avuto un coinvolgimento emotivo tale da sfociare in un raptus di gelosia per la convivente del collega. La difesa sottolinea in ultimo come il teste __________ sia stato confuso, frammentario e contradditorio nell’esposizione, mentre il teste __________ sia giunto solo a fatti conclusi e comunque si sia scusato con il gestore del locale, ammettendo che l’amico era alticcio. Rileva dunque che quanto affermato dall’accusa, essendovi per di più diversi interrogativi che non sono stati dissipati, è insufficiente a giustificare una condanna degli accusati. La difesa chiede quindi che ACCU 1 venga prosciolto come atto dovuto, essendo estraneo ai fatti, e questo senza nemmeno scomodare il principio “in dubio pro reo”. Evidenzia poi che, dal momento che il reato di aggressione richiede che vi siano almeno due persone che aggrediscano, e qui semmai ve ne sarebbe una sola, non risultano soddisfatti gli estremi per questo reato; per quanto concerne invece la fattispecie delle lesioni semplici manca la prova del dolore patito. Ribadisce inoltre che ACCU 2 ha agito solo per legittima difesa. In conclusione la difesa chiede in via principale il proscioglimento di entrambi (eccetto per gli altri reati ascritti a ACCU 2); subordinatamente che la pena sia ridotta e quindi che ACCU 2 venga condannato al solo pagamento di una multa, con rinvio delle pretese di parte civile al foro civile.

                               10.     Per l’art. 134 CP chiunque prende parte ad un’aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con la detenzione sino a cinque anni.

                                        __________, come già visto, sostiene che ACCU 2 dapprima e ACCU 1 successivamente lo avrebbero massacrato di botte solo perché conversava tranquillamente con __________, convivente di ACCU 2. La parte civile afferma inoltre che egli non solo non avrebbe aggredito i due agenti di sicurezza, ma non si sarebbe neppure difeso dai loro ripetuti attacchi scaturenti da un raptus di gelosia.

                                        Per l’amico __________, che avrebbe assistito alla scena, l’aggressione sarebbe stata unilaterale, __________ non avrebbe messo in atto alcuna azione offensiva, mentre ACCU 2 sarebbe “arrivato con la voglia di picchiare”, cfr. audizione testimoniale dibattimentale.

                                        Gli elementi a favore di questa versione non sono tali da prevalere su quella fornita dagli accusati, i quali sostengono che fu __________ a provocare e a dare inizio all’aggressione. In detta situazione occorre avallare la versione più favorevole agli accusati, vale a dire che la parte civile non sia rimasta inattiva, circostanza questa che da sola esclude il reato di aggressione.

                                        È essenziale rilevare che la versione degli accusati risulta comunque più credibile per i seguenti motivi: innanzitutto ACCU 2 e ACCU 1 sono delle persone preparate, dei professionisti, e non corrisponde certamente al loro interesse aggredire senza motivo i clienti del locale per cui lavorano, un tale comportamento infatti sfocerebbe verosimilmente in un licenziamento. Per di più nell’audizione dibattimentale il teste __________ ha dichiarato che a lui non risulta che i due agenti di sicurezza abbiano mai alzato le mani di loro iniziativa, non essendo né aggressivi, né due attaccabrighe. Ad ulteriore dimostrazione, nel rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria __________, gestore della discoteca “__________”, descrive il lavoro svolto dagli accusati come esemplare, aggiungendo inoltre di non aver mai ricevuto lamentele. Secondariamente desta molte perplessità l’ipotesi secondo cui sarebbe stato un raptus di gelosia dei due agenti a scatenare l’aggressione contro __________; si rileva a tal proposito come, a detta della stessa __________, la parte civile non la stesse importunando pesantemente o proferendo insulti tali da generare il discusso “corto circuito”; inoltre se ACCU 2 fosse stato realmente in preda ad un raptus non sarebbe stato certo in grado di fermarsi e di controllarsi nel momento in cui __________ l’ha preso per un braccio, ma nella foga avrebbe colpito anche quest’ultimo. Infine a rendere più credibile la versione offerta dagli accusati vi è la dichiarazione della convivente di ACCU 2 che afferma “Alla fine ero molto spaventata e mi ha preso una crisi di pianto, ero preoccupata, avevo paura per il mio ragazzo ACCU 2, non so se avesse riportato ferite o meno. Alla fine ho saputo che era rimasto illeso”, cfr. verbale di interrogatorio della Polizia giudiziaria. È indiscutibile che se __________ fosse rimasto passivo non sarebbe mai stata in pericolo l’integrità fisica dell’agente di sicurezza.

                                        Optando per questa conclusione viene meno, come detto sopra, un elemento costitutivo oggettivo del reato di aggressione: l’unilateralità dell’attacco che sta all’origine dell’incidente. L’art. 134 CP esige infatti che l’aggredito resti passivo e che non abbia al momento dell’attacco un atteggiamento aggressivo, la “bagarre” non deve perciò dipendere dalla vittima. Ammettendo che __________ sia stato un soggetto attivo nella colluttazione, cade il reato di aggressione.

                                        La testimonianza di __________ non appare, inoltre, così attendibile come vorrebbe l’accusa: il teste è risultato estremamente (quasi sorprendentemente considerato lo stato di turbamento in cui si trovava e la distanza di un anno dall’epoca dei fatti) preciso su di un paio di punti, quasi fosse stato imboccato a ribadire determinati aspetti e dettagli, mentre non ricorda o non è stato comunque in grado di rispondere appropriatamente a domande fondamentali, come la ricostruzione della dinamica e delle posizioni assunte all’inizio della colluttazione. A tal proposito sostiene ad esempio che il primo pugno sarebbe stato inferto a __________ quando questo era rivolto verso la ragazza del guardaroba, il che è altamente improbabile, tenuto conto della struttura e delle dimensioni dell’atrio e soprattutto del modo in cui è stata colpita la parte civile e il punto in cui è stata ferita. Tuttavia ricorda perfettamente che la parte civile in quel momento teneva appoggiata all’avambraccio destro la giacca dell’amico __________. Verosimilmente, a giudizio di chi scrive, dovrebbe catturare di più l’attenzione, e fissarsi nella memoria, nonostante la velocità dell’azione, l’immagine del proprio amico che conversa tranquillamente con una ragazza ed improvvisamente viene assalito e preso a pugni, che non la circostanza che detto amico ha con sé una giacca non sua.

                                        Ancora più ambigua è la questione se la spessa porta separatrice dei due atri fosse aperta o chiusa al momento dei fatti. Secondo la parte civile ed il teste __________, come già detto, era aperta, ma in effetti per poter reggere le dichiarazioni, doveva necessariamente esserlo, altrimenti __________, dall’atrio guardaroba dove si trovava, non avrebbe potuto vedere la conclusione della colluttazione e ciò in palese antitesi con quanto affermato. Avvalora, per contro, la tesi che la porta fosse chiusa innanzitutto l’affermazione di __________ secondo cui “Giunto nel vano prima dell’uscita costatavo che __________ __________ giaceva per terra e i due addetti alla sicurezza che lo stavano picchiando con pugni e calci” cfr. verbale d’interrogatorio della Polizia giudiziaria. È evidente che se la porta fosse stata realmente aperta __________ avrebbe visto la conclusione della colluttazione già dall’atrio guardaroba senza la necessità di giungere fino all’atrio d’ingresso. Secondariamente si rileva come, per comune esperienza, gli esercizi pubblici che offrono un servizio similare a quello della discoteca “__________” dispongono usualmente di una porta d’ingresso interna dotata di un meccanismo a molla che permette che la stessa si richiuda autonomamente. Ciò costituisce un fattore di sicurezza, tenuto conto che la porta d’entrata si tiene solitamente spalancata per rendere noto al pubblico che il locale è aperto. Oltretutto occorre tenere presente che appare quantomeno improbabile che all’una di notte del primo febbraio, entrambe le porte di cui dispone il locale fossero aperte, come invece vorrebbero __________ e __________, e ciò per l’evidente dispersione di calore, che avrebbe per di più sottoposto la guardarobiera ad un freddo pungente.

                                        Visto quanto sopra , risulta ben più credibile che la porta tra il primo ed il secondo atrio fosse effettivamente chiusa e che pertanto gli amici della parte civile, come pure gli altri clienti del locale, siano giunti nell’atrio d’ingresso a colluttazione conclusa.

                                        Essendo venuto meno un presupposto oggettivo per l’ascrizione agli accusati del reato di aggressione, è a questo punto determinante stabilire se sono soddisfatti i requisiti per i reati di lesioni semplici e di rissa, che sono stati prospettati all’inizio dell’istruttoria dibattimentale.

                               11.     Giusta l’art. 123 cifra 1 CP chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione.

                                        È pacifico che gli accusati abbiano causato lesioni alla parte civile.

                               12.     Avendo però precedentemente concluso che __________ ha in qualche modo minacciato o attaccato gli agenti di sicurezza, occorre analizzare se gli accusati abbiano agito per legittima difesa.

                                        L’art. 33 cpv. 1 CP stabilisce, infatti, che ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione fatta a sé o ad altri. Se chi respinge l’aggressione ha ecceduto i limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66 CP); se l’eccesso della legittima difesa può essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l’imputato va esente da pena (art. 33 cpv. 2 CP)

                                        Questo giudice arriva alla conclusione che la prima reazione di ACCU 2 è stata dettata dall’istinto di difendersi, il pugno al naso può quindi essere considerato normale e giustificabile. ACCU 1, dal canto suo, si è limitato a bloccare la parte civile nel tentativo di portarla nel primo atrio e non gli si può certo rimproverare un tale comportamento difensivo. Neppure gli può essere rimproverato che in questo frangente __________, rivoltandosi, ha picchiato la testa contro il muro.

                                        Quanto successo in seguito invece, anche se __________ continuava a dimenarsi, ha ecceduto i limiti della legittima difesa, poiché non vi era la necessità, una volta praticamente fuori dal locale, di tempestare la parte civile con pugni e calci. Tale conclusione si riferisce al comportamento di ACCU 2, il quale non si trovava certo, per i motivi citati in precedenza, in uno stato di scusabile eccitazione. Per quanto concerne invece l’agente di sicurezza ACCU 1, questo giudice ritiene che non vi siano sufficienti elementi per concludere che abbia infierito a sua volta sulla parte civile.

                                        Infatti le uniche prove a carico di ACCU 1 sono costituite dal verbale d’interrogatorio di fronte alla Polizia giudiziaria di Giovanni __________ e dalla testimonianza di __________. Circa la prima si rileva che, poiché ACCU 1 era intento a separare __________ e ACCU 2, l’interrogato può aver confuso i gesti, tenuto per di più conto dello sbigottimento nel vedere quella scena. In merito alla seconda si ritiene che, viste le imprecisioni, le considerevoli lacune nel ricordo e soprattutto le vistose contraddizioni, detta testimonianza sia di mera compiacenza e non si possa ritenerla attendibile.

                                        Tale conclusione conduce al proscioglimento di ACCU 1; ne consegue l’impossibilità che il reato di rissa si perfezioni, ritenuto che l’art. 133 CP presuppone che vi sia un assalto reciproco o una “bagarre” più o meno confusa alla quale più persone, e non già solo due, prendano attivamente parte.

                                        In definitiva questo giudice arriva alla conclusione che ACCU 1 va prosciolto, mentre che ACCU 2 ha avuto una reazione sproporzionata all’aggressione e al reale pericolo, eccedendo nella sua difesa. Quest’ultimo è quindi autore colpevole di lesioni semplici, ma la pena dev’essere attenuata in applicazione dell’art. 66 CP.

                               13.     Giusta l’art. 66 cpv. 1 CP se la legge prevede l’attenuazione della pena secondo il libero apprezzamento, il giudice non è vincolato né dalla specie né dal minimo della pena prevista per il crimine o il delitto.

                                        In concreto, tenuto conto dell’assenza di precedenti, del comportamento della vittima, come pure del fatto che i colpi sono stati inferti in occasione di una colluttazione originata dalla parte civile stessa, si ritiene appropriato limitare la pena alla sola multa, fissata in fr. 800.--.

                                        Quanto alle pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile al dibattimento, esse esulano dal quadro dell’opposizione interposta dall’accusato al decreto di accusa e devono perciò essere rinviate al foro civile.

visti                                   gli art. 123, 133, 134 CP, art. 33 LArm in relazione con l'art. 27 cpv. 1 LArm, art. 11f LPGS; richiamati gli art. 33, 58, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dalle imputazioni di aggressione, rissa e lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3224/2004 del 23 settembre 2004;

dichiara                           ACCU 2,

                                        autore colpevole di lesioni semplici, ripetuta infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni e infrazione alla LF che promuove la ginnastica e lo sport per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3225/2004 del 23 settembre 2004;

condanna                         ACCU 2,

                                        1.  alla multa di fr. 800.- (ottocento);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

ordina                              la confisca del manganello sfollagente telescopico e del bastone telescopico di colore nero sequestrati all'accusato ACCU 2 dalla polizia in data 04.04.2004 e in data 21.08.2004.

ordina                              la confisca e distruzione di 57 pastiglie di Efedrina (CPR Ephedrinili Hydrocloridi chlorhydate) sequestrati all'accusato ACCU 2 dalla polizia in data 04.04.2004.

ordina                              il dissequestro di 27 capsule di sostanza non meglio identificata (reperto scientifica n. 2004/167).

rinvia                               la parte civile al competente foro civile per le sue pretese.

carica                               allo Stato le spese del procedimento nei confronti di ACCU 1.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

          Ministero pubblico della Confederazione, Berna  

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio reperti, Comando Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Polizia Scientifica, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di ACCU 2,

                                    fr.                            800.--         multa

                                    fr.                            200.--         tassa di giustizia

                                    fr.                             60.--         spese giudiziarie

                                    fr.                            190.--         testi                                                                   

                                    fr.                         1'250.--        

                                 ./. fr.                            100.--         cauzione                                                                  

                                    fr.                         1'150.--         totale

10.2004.415 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.02.2005 10.2004.415 — Swissrulings