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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.04.2005 10.2004.382

11. April 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,202 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

intenzionalmente danneggiato un'autovettura colpendola con alcuni calci alla portiera sinistra

Volltext

Incarto n. 10.2004.382 DA 3100/2004

Bellinzona, 1. aprile 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice supplente della Pretura penale

Mattia Pontarolo

sedente con Curzio Andreoli in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difesa da: DI 1  

prevenuta colpevole di        

                                        danneggiamento, reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CPS;

                                        per avere, il __________ a __________, intenzionalmente danneggiato l’autovettura Opel Corsa di CIVI 1, colpendola con alcuni calci alla portiera sinistra;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita                         con decreto d’accusa del 16.09.2004 no. DA 3100/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.    Alla multa di fr. 200.-- (duecento).

2.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

3.    Per ogni pretesa, la parte civile CIVI 1 è rinviata al competente foro civile.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 settembre/1. ottobre 2004 dal difensore dell’accusata;

indetto                               il dibattimento in data 1. aprile 2005 alle ore 14.00, al quale hanno partecipato l’accusata, il suo difensore, avv. DI 1, , la parte civile, CIVI 1, __________, mentre il AINQ 1 aveva rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento come da comunicazione del 22/23 marzo 2005;

accertate                           le generalità dell'accusata e data lettura del decreto d'accusa;

acquisiti                            agli atti i documenti formanti l’incarto DA 3100/2004, nonché altri due documenti prodotti durante il dibattimento (cfr. doc. 1 e doc. 2);

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusata;

proceduto                          all’interrogatorio della parte civile;

acquisite                           definitivamente agli atti e assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale n. 10.2004.382;

sentita                               la parte civile, la quale chiede il risarcimento del danno subito all’autovettura Opel Corsa __________ per l’importo di fr. 1'852.50 risultante dal preventivo di data 13 maggio 2004 della __________.

Sentita                              l’avv. DI 1, difensore dell’accusata, la quale pone innanzitutto l’accento sullo stato d’animo dell’accusata confrontata per la prima volta con un’aula di tribunale. Osserva come la signora ACCU 1 abbia confermato, in sostanza, la versione data in occasione dell’interrogatorio dinanzi alla polizia e sottolinea le constatazioni effettuate dall’agente __________ e dal dr. med. __________ in punto alla presenza di lividi ai polsi e di due ematomi. Le versioni date dai protagonisti sono diametralmente opposte. L’accusata, dopo l’insulto gratuito ricevuto, si è diretta verso il CIVI 1 per chiedere delle spiegazioni. La sua è stata una reazione normale. In quel preciso istante, ella non aveva alcun motivo di pensare ad una possibile aggressione. Vista l’azione violenta del CIVI 1, l’accusata ha cercato di difendersi come meglio ha potuto e nella concitazione ha colpito inavvertitamente la portiera della vettura del suo aggressore. In ogni caso, le fotografie agli atti mostrano un’ammaccatura sulla portiera che non può essere di certo stata causata da una pedata della signora __________. Visto quanto precede non vi sono assolutamente gli estremi per confermare la colpevolezza dell’accusata per il reato di danneggiamento. Il fatto che la medesima non si sia recata presso il vicino posto di polizia è dovuto alla sua personalità che tende ad evitare ogni e qualsiasi problema con altrui persone ed allo stato d’agitazione in cui si trovava. Il suo unico desiderio era, com’è tuttora, quello di essere lasciata in pace. Pertanto, viene chiesto il proscioglimento dall’accusa di danneggiamento con la contestuale reiezione della domanda di risarcimento danni formulata dalla parte civile. Subordinatamente e meglio nella denegata ipotesi in cui l’accusata fosse riconosciuta colpevole, la pretesa risarcitoria dovrebbe comunque essere rinviata al competente foro civile.

Sentita                              la parte civile, in replica, che ribadisce di non essere mai uscita dall’auto e mette in discussione lo stato di debolezza ed emotività sostenuto dall’accusata. Il signor CIVI 1 pone l’accento sulla deposizione della signora __________ la quale ha affermato di essere stata da lui accompagnata per recarsi presso il locale sindacato per incombenze. La parte civile sostiene che il racconto dell’accusata sia farcito di bugie. Si riconferma nella sua pretesa di risarcimento.

Sentita                              la difesa, in duplica, che conferma le tesi sostenute nella sua arringa ed evidenzia ulteriormente come le conseguenze fisiche avute dalla signora __________ a seguito dell’attacco da parte del CIVI 1 sono state accertate sia dal sergente __________ nel rapporto d’inchiesta del __________ (pag. 3) che dal dr. med. __________ col certificato medico __________.

Sentita                              l'accusata per la dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP); la quale ribadisce di avere detto la verità e di non essere dunque colpevole del reato imputatole.

Posti                                 a giudizio, col consenso delle parti, i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autrice colpevole di:

                                        danneggiamento, reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CPS,

                                        per avere, il __________ a __________, intenzionalmente danneggiato l’autovettura Opel Corsa di CIVI 1, colpendola con alcuni calci alla portiera sinistra?

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quesito di cui al punto 1, quale pena le deve essere comminata?

                                 3.     In caso di condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                 4.     La pretesa fatta valere dalla parte civile a titolo di risarcimento del danno per la riparazione dell’autovettura Opel Corsa TI __________ deve essere accolta o rinviata al competente foro civile?

                                 5.     A chi il carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati               gli atti formanti l’incarto penale n. 10.2004 382;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 1 e segg., 18, 48 e 49, 63 e segg., 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; nonché la Legge concernente l’istituzione della Pretura penale del 25 marzo 2002 in vigore dal 1. gennaio 2003;

rispondendo                       positivamente ai quesiti n. 1 e n. 3;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di:

                                        danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti a __________ il 28 aprile 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3100/2004 del 16.09.2004;

e condanna                      ACCU 1:

                                    1.  Alla multa di fr. 200.- (duecento).

                                    2.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-, in cui sono inclusi fr. 100.- per spese del Ministero pubblico.

Ordina                             l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS).

Assegna                           alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

Conferma                         il rinvio della parte civile per ogni pretesa al competente foro civile.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice supplente:                                                                  Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1:

                                        fr.                       200.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie                                              

                                        fr.                      600.00       totale

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